Sentenza 18 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/05/2001, n. 6840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6840 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
A N IA L A IT C.C. 62631 E N A IC O I L Z B A A B I 5 R U T R . P S N I A 9 G T 6840/01 . 1 E B / U R 4 B OGGETTO / L I L 6 A 2 R A D T . Imposta di successione: R TE SUPREMA DI CASSAZIONE . E B dilazione;
interessi P T . A T D A N I 1 E L 3 R E S SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA 1 D E E I . T S N N A E Composta dai Magistrati: S M I A Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G. N. 615/99 Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Consigliere Cron. 15455 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. AR CICALA Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 16.2.2001 Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62631 sul ricorso iscritto al n. 615 R.G. 1999, proposto da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
MA MA, in proprio e quale erede di TI AN, rappresentato e difeso, con procura del 27 gennaio 1999 a margine del controricorso, dall'avv. MA GARAVOGLIA, ed elettivamente domiciliato in Roma alla via Elio Vittorini 103, presso l'avv. Giovanni Nappi;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte del 25 giugno 1997, depositata col n. 202/18/97 in data 11 novembre 1997. Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Caputi lambrenghi per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marco Pivetti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AN TI e AR LI, coeredi di CO LI - la cui successione si era aperta il 9 dicembre 1989, con dichiarazione presentata all'Ufficio del Registro di Torino il 9 giugno 1990 ottennero la dilazione del pagamento dell'imposta di successione, ai sensi dell'art. 43 comma 3 del d.P.R. 637/1972 (con interessi, quindi, del 5%), giusta atto del 20 marzo 1991. Con avviso di liquidazione, l'Ufficio richiese gli interessi nella maggiore misura (del 9%) fissata dall'art. 38 comma 2 del d.lgs. 346/1990. La Commissione Tributaria di primo grado di Torino, con decisione n. 117718/94, respinse l'impugnativa dei contribuenti, il cui gravame è stato accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza del 25 giugno 1997, depositata col n. 202/18/97 '11 novembre successivo. In essa si afferma doversi avere riguardo alla data di apertura della successione, con applicabilità quindi dei minori interessi fissati nel previgente t.u. sull'imposta di successione, applicabile 'ratione temporis'. 2 Per la cassazione ricorre, articolando un unico motivo, l'Amministrazione finanziaria, giusta atto notificato il 24 dicembre 1998. Resiste AR LI, anche quale erede di AN TI, con controricorso notificato il 1° febbraio 1999. Motivi della decisione Denunziando violazione degli artt. 38 e 63 del nuovo testo unico sull'imposta di successione (d.lgs. 346/1990), l'Amministrazione finanziaria ribadisce che non deve aversi riguardo alla data di apertura della successione, sibbene a quella in cui è intervenuto l'accordo sulla la dilazione, per il carattere autonomo che esso riveste. Il resistente oppone l'esattezza della soluzione seguita dal giudice 'a quo', per il chiaro tenore letterale del cit. art. 63, richiamando precedenti giurisprudenziali di merito, opinioni dottrinali ed amministrative favorevoli, e sottolineando le peculiarità di fatto dell'accordo sulla la dilazione. Il ricorso è infondato. Il collegio non ha ragione per discostarsi - in mancanza di argomenti nuovi o diversi, offerti dalle parti dal consolidato- indirizzo di questa Corte nella materia in esame. A tenore di esso, ribadisce pertanto che l'art. 38 comma 2 del d.lgs. 346/1990, in tema di interessi per il caso di dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 della stessa normativa, alle successioni che si siano aperte 3 anteriormente al 1° gennaio 1991, anche se sia posteriore la concessione della dilazione (Cass. 3480 e 9685/1999, e, fra le più recenti, Cass. 8823/2000). L'impugnazione va dunque respinta. Le spese possono restare compensate, per essersi affermato l'indirizzo, come sopra condiviso, solo dopo la notifica del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001. Il Presidente Il Cons. estensore Enrico Papa - - Giovanni Olla - trico leta COR for OS IL CANCELLIERE C1 Casano A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 MAG. 2001 Oggi IL CANCELLIERE C1 LD Casano M Чаш A I E 6 5 8 N R 9 . O 1 A I N / T Z 4 / U A 6 B B R 2 . I T . L S R R L I . P T A G . . E D B R L A A E T I D A 1 R I D 3 S E 1 N E T E T . S A N N I E A M S E