Sentenza 15 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 0 21 84 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE Oggetto pensione di invalidità; requisito contributive SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO R.G.N. 2604/98Dott. Ettore Presidente Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Cron.4567 Dott. Federico ROSELLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 721 SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE 3000 per diritti L. QUAGLIATO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA/ 15 FEB 2001 PIAZZA F.MOROSINI 12, presso lo studio dell'avvocato IL CANCELLIERE GRASSO ROSALBA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati STARNONI UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 4986 GIORGIO, PASSARO MARIO, giusta delega in calce alla at 6) GRASS -1- per diritti L. 11 01 MAR 2001 IL CANCELLIERE copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 7637/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/04/97 R.G.N. 79291/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 26 giugno 1991 al Pretore di Roma, MO IA chiedeva la condanna dell'Inps a corrispondergli la pensione di invalidità o in subordine l'assegno di invalidità, stante un'infermità che riduceva la sua capacità lavorativa di più di due terzi. Costituitosi il convenuto, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 28 giugno 1994, confermata con sentenza 14 aprile 1997 dal Tribunale, il quale, per quanto qui ancora interessa, rilevava il difetto del requisito contributivo. Infatti il IA era stato cancellato dall'elenco dei commercianti, per cessazione dell'attività fin dal 31 maggio 1997, con provvedimento della Commissione provinciale .: presso la Camera di Commercio ed, avendo inutilmente impugnato il provvedimento così divenuto definitivo, aveva ricevuto in restituzione dall'Inps i contributi previdenziali versati tra il 1° giugno 1977 e il 1989. Contro questa sentenza ricorre per cassazione il IA. L'Inps si è costituito senza depositare scritti difensivi. Memoria del ricorrente. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta la regolamenti" e in "violazione di leggi e di particolare del regolamento di attuazione della 1. n. 316 del 1968, contenuto nel d.m. 12 aprile 1969. A suo avviso il Tribunale, prima di dichiarare l'assenza del diritto al beneficio previdenziale per difetto del requisito contributivo, avrebbe dovuto accertare la legittimità del provvedimento di cancellazione dell'assicurato dall'elenco dei (commercianti) contribuenti, a cui seguì la restituzione da parte dell'Inps dei contributi già versati. Il motivo non è fondato. Il ricorrente censura in sostanza la mancata disapplicazione incidentale, da parte del collegio d'appello, dell'atto amministrativo di dall'elenco dei contribuenti, cancellazione adottato dalla Commissione provinciale presso la Camera di commercio ossia da soggetto estraneo all'attuale processo. Tale tesi è però errata poiché, a norma dell'art. 4, primo comma, legge 20 marzo 1865, all. E (questa è in sostanza la norma di diritto su cui si fonda il ricorso, che altrimenti, per la 4 genericità dell'indicazione, dovrebbe essere dichiarato inammissibile per inosservanza dell'art. 366, n.4, cod. proc. civ.) i tribunali si limitano a conoscere gli effetti dell'atto amministrativo, eventualmente pervenendo a disapplicarlo in via incidentale ai sensi del successivo art. 5, "in relazione all'oggetto del giudizio". Nel caso di specie oggetto del giudizio era la sussistenza, in generale, del diritto all'assegno di invalidità e, in particolare, del requisito contributivo ossia della provvista contributiva nelle casse dell'istituto previdenziale. Oggetto su cui nessuna rilevanza poteva esplicare l'eventuale accertamento dell'illegittimità del suddetto atto di cancellazione, posto che ad esso non sarebbe comunque ed automaticamente conseguita la ricostituzione della provvista contributiva, non chiesta dall' attuale ricorrente. Dalla sentenza impugnata risulta, anzi, che l'atto di cancellazione, impugnato inutilmente dall'interessato, divenne definitivo e che appunto in seguito a ciò l'attuale ricorrente ebbe in restituzione i contributi già versati. Con ciò restano assorbite le altre censure, 5 relative sia alla decorrenza della cancellazione (primo motivo di ricorso, seconda parte, ed ampio sviluppo nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ.) sia alla sussistenza del requisito sanitario. Estranee all'oggetto della controversia, infine, le considerazioni sul difetto di iscrizione nell'albo degli agenti di commercio e sulla relativa disciplina comunitaria e interna. Rigettato il ricorso, sulle spese non si deve provvedere giacchè l'intimato si è costituito senza depositare scritti difensivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 IL RELATORE IL PRESIDENTE Tederico Ralli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I oggi, 15 FEB. 2001 A D S , S A O 3 0 L T 1 3 VORATORE , L . 5 A O T E CELLERA S B . R R E I P N P A ' D S L I T 3 L A R N 7 E T O - G S C D 8 O - O х I 1 P S A 1 N M D I E E E S A , I G O D A G R E E T T O S L I T N G T E I A E S R E L R I L D E D O 9