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Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/06/2023, n. 26784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26784 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso di TT NE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 07/03/2022 della Corte di appello di Salerno, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per le parti civili la memoria dell'avv. Federico Conte, che ha concluso come da conclusioni scritte e ha chiesto la liquidazione delle spese come da nota RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 7 marzo 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 26 aprile 2021 del Tribunale di Salerno che aveva condannato NE TT alle pene di legge per il reato dell'art. 659 cod. proc. pen., perché, in qualità di titolare di un pub, aveva cagionato rumori idonei a disturbare il riposo delle persone, essendo le immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal piano di zonizzazione acustico. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26784 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/02/2023 Con il primo e il secondo deduce, sotto il profilo rispettivamente della violazione di norme processuali e del vizio di motivazione, l'omessa risposta ai motivi di appello e la violazione del diritto di difesa perché era stato condannato per un fatto commesso in un arco temporale più ampio laddove la contestazione era limitata al 10 agosto 2017 con conseguenze negative in merito all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo deduce il vizio di motivazione per la svalutazione dei testi a discarico e perché non gli era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nell'atto di appello il ricorrente ha articolato quattro censure: la prima per la nullità della sentenza dovuta alla violazione della correlazione tra l'accusa e la sentenza con riferimento all'arco temporale interessato dalla violazione - 10 agosto 2017 nella contestazione, alcuni mesi in sentenza -; la seconda per l'inattendibilità della prova dichiarativa della parte civile, per la nullità dell'accertamento tecnico compiuto dall'ARPAC, per l'omessa valutazione delle prove dichiarative favorevoli, per l'inesistenza del danno;
la terza per l'errata valutazione in merito alla tenuità del fatto;
la quarta in merito alla pena. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha reiterato le prime tre censure, senza sottoporre a rigorosa critica il ragionamento della Corte territoriale che, sulla base delle cospicue prove dichiarative - testimonianze di uno dei due coniugi parte civile, del maresciallo dei Carabinieri, del funzionario dell'ARPAC, esame dell'imputato - e delle prove documentali - relazione dell'ARPAC e verbali di sommarie informazioni -, ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado. Dall'istruttoria è emerso con certezza che l'imputato ha cagionato rumori idonei a disturbare il riposo delle persone provocando immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal piano di zonizzazione acustica. A differenza di quanto sostenuto dal difensore, il capo d'imputazione reca la contestazione di una condotta reiterata nel tempo e consistente nell'organizzazione di spettacoli musicali rumorosi e idonei a disturbare il riposo delle persone. All'evidenza, il disturbo della quiete pubblica non è stato circoscritto alla condotta del 10 agosto, data in cui vi è stato l'intervento dell'ARPAC, ma è stato causato piuttosto da plurimi spettacoli musicali rumorosi. Non vi è quindi né violazione del diritto di difesa, perché il fatto è stato compiutamente descritto nel capo d'imputazione né, a maggior ragione, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per il quale va ribadito quanto affermato da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01, secondo 2 cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (si vedano più di recente, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093-01 e Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01). Il ricorrente ha insistito sull'unicità dell'episodio illecito anche ai fini dell'applicazione della causa di proscioglimento dell'ad. 131-bis cod. pen. La doglianza non si confronta però con la parte di motivazione in cui si dice che il comportamento tenuto dall'imputato è stato particolarmente pervicace, essendo durato più di tre mesi. I Giudici hanno quindi correttamente negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che al quarto comma esclude il proscioglimento per i reati che abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, come in questo caso. Ineccepibile è la motivazione anche in merito all'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale ha reputato irrilevanti le dichiarazioni degli informatori della difesa, secondo cui la musica percepita non era disturbante, perché in contrasto con le altre prove, cioè le dichiarazioni della parte civile, del maresciallo della stazione dei Carabinieri e del funzionario dell'ARPAC, ritenute di maggior peso, con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori. Peraltro, come correttamente evidenziato, l'art. 659 cod. pen. è un reato di pericolo presunto per cui è sufficiente, ai fini della sua integrazione, la prova dell'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone, come avvenuto in questo caso (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948-01). Un'ulteriore considerazione s'impone in merito a tale reato. L'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 152, cosiddetta riforma Cartabia, ha aggiunto un terzo comma all'ad. 659 cod. pen., prevedendo la punibilità a querela dei fatti del primo comma. Tale previsione non attinge il fatto oggetto di questo processo, perché, a parte la costituzione di parte civile presente anche nel grado di legittimità, la novella contempla un'eccezione per gli spettacoli pubblici, quali quelli eseguiti nel pub. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese delle parti civili sono liquidate alla stregua delle risultanze di causa come da dispositivo e tengono conto del fatto che il processo è stato celebrato a trattazione scritta e che il difensore si è limitato a rassegnare le conclusioni senza articolare difese in diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.795,50 oltre accessori di legge. Così deciso, il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta per le parti civili la memoria dell'avv. Federico Conte, che ha concluso come da conclusioni scritte e ha chiesto la liquidazione delle spese come da nota RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 7 marzo 2022 la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 26 aprile 2021 del Tribunale di Salerno che aveva condannato NE TT alle pene di legge per il reato dell'art. 659 cod. proc. pen., perché, in qualità di titolare di un pub, aveva cagionato rumori idonei a disturbare il riposo delle persone, essendo le immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal piano di zonizzazione acustico. 2. Ricorre per cassazione l'imputato sulla base di tre motivi. Penale Sent. Sez. 3 Num. 26784 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 15/02/2023 Con il primo e il secondo deduce, sotto il profilo rispettivamente della violazione di norme processuali e del vizio di motivazione, l'omessa risposta ai motivi di appello e la violazione del diritto di difesa perché era stato condannato per un fatto commesso in un arco temporale più ampio laddove la contestazione era limitata al 10 agosto 2017 con conseguenze negative in merito all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Con il terzo deduce il vizio di motivazione per la svalutazione dei testi a discarico e perché non gli era stato applicato l'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Nell'atto di appello il ricorrente ha articolato quattro censure: la prima per la nullità della sentenza dovuta alla violazione della correlazione tra l'accusa e la sentenza con riferimento all'arco temporale interessato dalla violazione - 10 agosto 2017 nella contestazione, alcuni mesi in sentenza -; la seconda per l'inattendibilità della prova dichiarativa della parte civile, per la nullità dell'accertamento tecnico compiuto dall'ARPAC, per l'omessa valutazione delle prove dichiarative favorevoli, per l'inesistenza del danno;
la terza per l'errata valutazione in merito alla tenuità del fatto;
la quarta in merito alla pena. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha reiterato le prime tre censure, senza sottoporre a rigorosa critica il ragionamento della Corte territoriale che, sulla base delle cospicue prove dichiarative - testimonianze di uno dei due coniugi parte civile, del maresciallo dei Carabinieri, del funzionario dell'ARPAC, esame dell'imputato - e delle prove documentali - relazione dell'ARPAC e verbali di sommarie informazioni -, ha motivatamente confermato la sentenza di primo grado. Dall'istruttoria è emerso con certezza che l'imputato ha cagionato rumori idonei a disturbare il riposo delle persone provocando immissioni sonore superiori ai limiti previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal piano di zonizzazione acustica. A differenza di quanto sostenuto dal difensore, il capo d'imputazione reca la contestazione di una condotta reiterata nel tempo e consistente nell'organizzazione di spettacoli musicali rumorosi e idonei a disturbare il riposo delle persone. All'evidenza, il disturbo della quiete pubblica non è stato circoscritto alla condotta del 10 agosto, data in cui vi è stato l'intervento dell'ARPAC, ma è stato causato piuttosto da plurimi spettacoli musicali rumorosi. Non vi è quindi né violazione del diritto di difesa, perché il fatto è stato compiutamente descritto nel capo d'imputazione né, a maggior ragione, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per il quale va ribadito quanto affermato da Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01, secondo 2 cui, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa: l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (si vedano più di recente, Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Petittoni, Rv. 278093-01 e Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477-01). Il ricorrente ha insistito sull'unicità dell'episodio illecito anche ai fini dell'applicazione della causa di proscioglimento dell'ad. 131-bis cod. pen. La doglianza non si confronta però con la parte di motivazione in cui si dice che il comportamento tenuto dall'imputato è stato particolarmente pervicace, essendo durato più di tre mesi. I Giudici hanno quindi correttamente negato l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. che al quarto comma esclude il proscioglimento per i reati che abbiano a oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, come in questo caso. Ineccepibile è la motivazione anche in merito all'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale ha reputato irrilevanti le dichiarazioni degli informatori della difesa, secondo cui la musica percepita non era disturbante, perché in contrasto con le altre prove, cioè le dichiarazioni della parte civile, del maresciallo della stazione dei Carabinieri e del funzionario dell'ARPAC, ritenute di maggior peso, con argomenti non manifestamente illogici o contraddittori. Peraltro, come correttamente evidenziato, l'art. 659 cod. pen. è un reato di pericolo presunto per cui è sufficiente, ai fini della sua integrazione, la prova dell'idoneità della condotta a disturbare un numero indeterminato di persone, come avvenuto in questo caso (Sez. 3, n. 45262 del 12/07/2018, G., Rv. 273948-01). Un'ulteriore considerazione s'impone in merito a tale reato. L'art. 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 152, cosiddetta riforma Cartabia, ha aggiunto un terzo comma all'ad. 659 cod. pen., prevedendo la punibilità a querela dei fatti del primo comma. Tale previsione non attinge il fatto oggetto di questo processo, perché, a parte la costituzione di parte civile presente anche nel grado di legittimità, la novella contempla un'eccezione per gli spettacoli pubblici, quali quelli eseguiti nel pub. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'ad. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 3 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Le spese delle parti civili sono liquidate alla stregua delle risultanze di causa come da dispositivo e tengono conto del fatto che il processo è stato celebrato a trattazione scritta e che il difensore si è limitato a rassegnare le conclusioni senza articolare difese in diritto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1.795,50 oltre accessori di legge. Così deciso, il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore