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Sentenza 18 dicembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/12/2023, n. 50449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50449 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA ricorso proposto da: C,AM EF nato a [...] il [...] 3vverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di FI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udlto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI L:he ha concluso chiedendo proC. Gen: si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del :7:orso udito n d;
fensore L'avvocato FRANCESCO BELLUCCI„ sostituto processuale degli avvocati SIGFRIDO EN e AN SI difensori di fiducia di GAM EF, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 50449 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 9 giugno 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 20 maggio 2020, dal Tribunale di Firenze e con la quale TE GR era condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato tributario di cui al capo D.3 perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflitta in anni sei e mesi sette di reclusione e revocando le pene accessorie disposte ex art. 12 D. L. vo 74/2000. Confermava nel resto. La vicenda oggetto di imputazione ha ad oggetto molteplici fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. I reati contestati riguardano varie società, amministrate di diritto o di fatto dal ricorrente, vale a dire la saol. FU NA il cui fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Firenze con sentenza del 7 novembre 2017; la s.r.l. ED FU il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza dal Tribunale di Firenze dei 28.09.2016; la S.r.l. INTERMOTIVE, il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza dal medesimo Tribunale in data 12.08. 2016. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con primo motivo si lamenta !a manifesta illogicità della motivazione - anche per travisamento della prova in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. avente ad oggetto l'acquisizione al compendio probatorio di tutta la documentazione contabile delle società coinvolte presente presso lo stabilimento sito in via Meucci n. 5 a Barberino di Mugello, che per esplicita ammissione dei curatori fallimentari non era stata oggetto di un loro vaglio nella ricostruzione della storia patrimoniale delle fallite e quindi l'espletamento di perizia contabile diretta a fare chiarezza sui rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le società coinvolte nelle operazioni distrattive contestate. Indi si contesta vizio di motivazione per manifesta illogicità relativamente all'affermata responsabilità penale dell'imputato al di la di ogni ragionevole dubbio. Si evidenzia come la sentenza della Corte territoriale sia illogica nella parte in cui afferma che la documentazione fosse stata presentata dal medesimo imputato e non fosse quella presente nei server e fosse quindi di dubbia attendibilità, circostanza che avrebbe i mpedito in radice di accogliere la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante perizia contabile, e travisi un dato probatorio e fattuale in quanto il consulente della difesa ha 7 acquisito e valutato i documenti reperiti in seguito a due difficoltosi accessi, nel 2019, autorizzati dall'autorità giudiziaria, nello stabilimento sito in via Meucci n. 5 a Barberino del Mugello dove è risultata presente parte della documentazione cartacea e dove sono tuttora locati i server su cui è stata rinvenuta la contabilità societaria. Il recupero è stato tuttavia parziale a fronte della mole di documenti ivi presenti (per l'imputato è risultato comunque difficile l'accesso anche dopo la revoca della misura cautelare). A ciò si aggiunge che, dal loro canto, nessun curatore fallimentare aveva effettuato l'accesso presso la suindicata sede per ricercarvi le scritture contabili né ha proceduto ad acquisire gli estratti-conto bancari. Sulla base di tali evidenze fattuali si era quindi sollecitata la rinnovazione clell'istruttoria dibattirnentale nei termini suindicati. Aver negato l'acquisizione di documentazione contabile mai esaminata da curatori e inquirenti e mai vagliata in dibattimenti e, del pari, avere escluso la necessità di una perizia contabile volta a riscontrare la fondatezza dell'accusa in merito alle asserite distrazioni e sc.,ttrazioni documentali, si risolvono in un chiaro vizio di motivazione lesivo del diritto di difesa, atteso il carattere oggettivamente parziale e sommario dell'accertamento probatorio eseguite e consegnato agli atti sul quale la pronuncia di condanna si fonda: La difesa aveva comunque fornito, nei limiti delle proprie possibilità - attese le inchate difficoltà in cui si è venuta a trovare nel reperimento della documentazione un principio di prova quanto ai pagamenti effettuati da ED in favore di Future NA, sulla cui base ia Corte di appello avrebbe dovuto proseguire con l'acquisizione probatoria e la perizia soilecitate, dal momento che l'onere probatorio non può essere posto interamente a carico dell'imputato. La contraria prova dell'avvenuto pagamento o della presenza delle scritture contabili avrebbe potuto essere rinvenuta nella documentazione non acquisita con la conseguenza che in assenza di essa non si può affermare che vi sia stata distrazione o sottrazione delle scritture contabili non potendosi con certezza escludere ipotesi antagoniste. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione e comunque la manifesta illogicità della stessa in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A.1 dell'imputazione (relativa alla società Future NA), con riferimento a quanto oggetto dei motivi di gravame articolati nell'atto di appello. Si evidenzia, in particolare, che l'operazione di affitto del ramo d'azienda attuata tra la Future "NA" in qualità di locatore e la FutureAutomotive/ED in qualità di affittuario non sarebbe stata correttamente qualificata dai giudici di merito quale operazione distrattiva, risultando come l'operazione di cessione fu piuttosto effettuata allo scopo di assicurare la continuità aziendale e le garanzie patrimoniali della società. Riferendosi a quanto proposto nei relativi motivi di appello, il ricorrente pone l'accento sui fatto che l'affitto in questione fu già posto in essere dal curatore del primo fallimento della Future NA e che dopo la revoca di tale fallimento ci si limitò a proseguire l'affitto; inoltre, la condotta distrattiva contestata, oltre a non essere riferibile all'imputato, il quale all'epoca non era amministratore della società, neppure in via di fatto, dovrebbe essere rapportata alla data del febbraio 2003, quasi quindici anni prima della definitiva declaratoria di fallimento del novembre 2017. Inoltre, si ritiene, come già illustrato nell'atto di appello sul punto, che la collocazione temporale della cessione comporta l'esclusione della sussistenza del dolo del reato, non rinvenendosi quella volontà di conferire al patrimonio societario una destinazione non conforme rispetto alle garanzie obbligatorie contratte, La difesa, inoltre, aveva già evidenziato come il proprio consulente avesse riscontrato l'esistenza di numerose movimentazioni documentali e contabili tra le due società, molte delle quali riferibili al pagamento del canone dell'affitto. D'altronde lo stesso tribunale ha parzialmente recepito le indicazioni difensive ritenendo tuttavia incompleta la prova a discarico fornita ma tale impostazione si risolve in una sostanziale inversione dell'onere probatorio e va ad alterare i criteri di giudizio sui ragionevole dubbio, pure oggetto di censura nell'atto di appello. La Corte di appello non ha risposto a tali deduzioni, omettendo specialmente di fornire un'adeguata risposta all'obiezione difensiva secondo cui vi sarebbe un serio di principio di prova circa l'avvenuto pagamento a Future NA dei canoni d'affitto da parte della società succedutasi nella gestione aziendale. 2,3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, segnatamente la manifesta illogicità della medesima con riferimento alle bancarotte fraudolente di cui ai capi 6.1. e C.1 dell'imputazione (relativi rispettivamente alle società ED ed VE). Ripercorrendo quanto già affermato nei relativi motivi di appello, il ricorrente insiste sulla non riconducibilità alle società ED e intermotive delle operazioni di cessione d'azienda contestate, vista l'imputabilità, in via diretta, di esse alla società Future NA. Alla luce delle emergenze acquisite è infatti indubbio che l'azienda, una volta cessate le gestioni di edilfuture e di VE sia sempre rientrata nel pieno possesso dell'originario proprietario-locatore Future NA che ne ha poi autonomamente disposto. Nessun atto dispositivo è invero ravvisabile tra ED e intermotive e poi tra VE e Future Firenze. Si sostiene che la Corte di appello ometta di confrontarsi con la censura avanzata dalla difesa circa l'impossibilità di poter ascrivere alle società Future Automotive — ED e intermotive la distrazione dell'azienda o di singoli beni aziendali (tra i quali ad esempio l'avviamento non suscettibile di distrazione separata). Indi, ripercorrendo tutte le censure sul punto già affrontate analiticamente nell'atto di appello, la difesa sostiene che la sentenza impugnata non abbia fornito alcuna risposta al riguardo, limitandosi a ribadire in maniera generica e acritica gli indici di fraudolenza del disegno criminoso ravvisabili nei vari passaggi dell'azienda. Sul punto si osserva che anche a voler ravvisare in tali passaggi condotte illecite, queste dovrebbero configurare altre ipotesi di reato non contestate nel caso di specie e non le fraudolente condotte distrattive oggetto di imputazione. 2.4. Con ii quarto motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva di somme dì denaro di cui al capo B.2 dell'imputazione (relativa alla società ED), in tema di violazione dei principi sull'onere della prova e della regola di giudizio della colpevolezza dell'imputato al di là del ragionevole dubbio. In merito agli assegni emessi dal ricorrente nonché da AT RI, a se stessi o verso terzi e in un periodo in cui medesimi non ricoprivano alcuna carica nella ED - ia Corte territoriale ribadisce che la loro emissione costituisce uno degli indici generali di fraudolenza dell'intera vicenda illecita, trascurando che l'imputato non aveva la materiale disponibilità della prova contraria (vale a dire l'effettiva destinazione all'attività sociale dei pagamenti) e, ancora una volta, che la documentazione contabile non è stata effettivamente esaminata e vagliata dal curatore o dagli inquirenti. Si sostiene che !a Corte territoriale ha adottato una decisione nuovamente illogica, atteso che mantiene un'illegittima inversione dell'onere probatorio imponendo alla difesa un impossibile impegno di fornire la prova a discarico, pur in assenza di un'esaustiva prova a carico essendo di contro emersa, grazie alla consulenza di parte, la effettiva destinazione di due di essi al pagamento di fornitori (esclusi quindi dal tribunale dalla condanna). 2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione, anche per travisamento delle;
Liodianze svolte in appello, in relazione alla bancarotta distrattiva di cui al capo E riell'irnputazione (società RE RA In merito al fallimento della società RE RA si rappresenta anzitutto come essa presenti una sua autonomia, sia nella genesi della sua acquisizione, sia nelle ragioni che l'hanno condotta al fallimento. Per tale motivo, per essa, non può a maggior ragione condividersi l'assunto della Corte territoriale circa l'esistenza di un disegno distrattivo complessivo che abbia interessato le società in argomento. Ripercorrendo, sul punto, i motivi di censura illustrati nell'atto d'appello, si lamenta che la Corte di appello abbia fornito una motivazione del tutto scarna e priva di logicità atteso che le condotte materiali contestate sub E) sono state dettagliatamente contestate dalla difesa nell'atto di gravame, fornendo precise indicazioni di prove opposte alla tesi d'accusa, Tali aspetti, evidenziati in appello e non considerati, possono riassumersi segnatamente nell'evanescenza della ricostruzione della situazione economica della suddetta società operata dal curatore fallimentare, il quale non ha saputo dire nulla al riguardo, non avendo mai esaminato la documentazione contabile presente nei locali di via Meticci n.5; 5 - nella mancata valutazione, da parte del Tribunale, della condotta dei precedenti titolari della società, le cui omissioni sul reale stato patrimoniale della società e le illecite sottrazioni di denaro, avevano imposto il trasferimento del magazzino dalla sede di Recco a quella di Barberino di Mugello;
- nell'esistenza di una fattura di vendita del furgone Ford Transit, alla Future, datata 14 giugno 2012, dell'importo di euro 2.240 e di un assegno circolare emesso nella medesima data e di pari importo, intestato all'avv. Tommaso Rolfo, presso il cui studio, il nuovo liquidatore di RE RA aveva fissato la sede legale della società; - l'indeterminatezza del valore del magazzino che si ritiene essere stato distratto, atteso che l'indicazione dell'importo di euro 170.000 contenuta nel capo di imputazione, derivava da una stima approssimativa fatta dal BA alla curatrice. Dato questo irrilevante atteso che, come evidenziato dal consulente della difesa, tra RE RA e VE sono intercorsi, tra il 2008 e il 2010, numerosi scambi commerciali, con movimentazioni fatturate per poco meno di euro 900.000 e che nell'anno 2010, quello del trasferimento a Barberino, le fatturazioni da RE RA a Internnotive ammontano ad euro 148.852,17, somma idonea a coprire il valore di magazzino sopra indicato. Si lamenta che la Corte di appello, a fronte di tutte le censure dettagliatamente prospettate dalla difesa, non abbia dato una risposta esaustiva. 2.6. Con il sesto motivo, infine, si contesta vizio di motivazione in ordine alle bancarotte fraudolente documentali, per sottrazione, di cui ai capi A.2, B.3, C.2, ed E.4. Rappresenta la difesa che, con l'atto di appello, aveva già posto in evidenza la circostanza per cui la mole dei documenti cartacei e informatici presenti nello stabilimento di Via ivleucci n. 5, rinvenuta dai consulente di parte, non era mai stata esaminata dai curatori e dagli inquirenti. La mancata conoscenza del contenuto di tale documentazione grava sulle condotte contestate di bancarotta fraudolenta documentale che non possono ritenersi provate., La difesa rappresenta anche come nell'atto di appello, aveva menzionato le norme civilistiche che equiparano la tenuta informatica delle scritture contabili a quelle cartacee (rt. 2215 bis c.c.), eccependo altresì l'impossibilità di ravvisare una loro fraudolenta sottrazione, quanto meno sotto il profilo psicologico del dolo specifico, non essendo conciliabile con le finalità di occultamento o sottrazione, la conservazione della documentazione contabile, in parte cartacea e pressoché totalmente nei server. Nonostante ciò, anche sul punto, la Corte territoriale ha fornito una motivazione soltanto apparente e che non si confronta con quanto asserito dalla difesa ossia l'esistenza, in copia informatica, dei documenti e delle altre scritture societarie. Si osserva inoltre che, nonostante l'atto di appello fosse stato specifico in merito alla sottrazione fraudolenta delle scritture contabili della società RE RA, la Corte territoriale nan ha minimamente considerato l'analisi delle ragioni del fallimento di tale società. Allo stesso modo i giudici di merito non hanno vagliato la proposta di derubricazione della fattispecie nella meno grave ipotesi di cui agli artt. 220 e 16, comma 2, n. 3 Legge fall. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Appare opportuno, preliminarmente, indicare l'oggetto delle contestazioni elevate nei confronti dei ricorrente, che hanno ricevuto conferma in appello. L'imputato, con la pronuncia di primo grado, era stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi: - A (artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42): per avere, in concorso con AT RI (giudicata separatamente), quale amministratore unico dal 1997, poi presidente del Consiglio di amministrazione sino ai 21 febbraio 2003 e quale amministratore di fatto nei periodo successivo della s.r.i. FU (FU ON), dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 7.11.2017, posto in essere i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta contestati nei seguenti termini: - A.1.: impossessamento del ramo d'azienda denominato FU "produzione di attrezzature per autofficine e carrozzerie" del valore di circa euro 1.000.000,00 e sita in Barberino dei Mugello via Meucci, del quale aveva la disponibilità quale amministratore di diritto e di fatto della Future NA, concedendola inizialmente con contratto di affitto di azienda del 27 febbraio 2003 firmato da RI AT e concordato con l'imputato - alla s,r.l. ED FU, società amministrata di diritto e di fatto dallo stesso imputato e di fato da RI AT, al canone annuo di euro 170.400,00 oltre Iva - canone che non veniva, da quel momento, onorato, contratto poi risolto, mentre l'azienda passava cli fatto alla E.EDFU. Si appropriava quindi di tale ramo di azienda di produzione e commercializzazione di macchinari per carrozzerie e officine che veniva di fatto gestito dalla Ediifuture. Intanto, io FU ON versava in stato di insolvenza avendo accumulato debiti fiscali e previdenziali che ammontavano ad euro 758,294,44, e cessava di fatto di operare trasferendo fittiziamente la sua sede legale a NA il 8.10.2008, rimanendo quale amministratore unico la AT e lasciando così alla società solo i debiti, fino a che, su istanza del curatore della INTERMOTIVE, la società falliva;
- A.
2. distruzione elo occultamento dei libri contabili della società e delle scritture contabili, - 6 per avere, quale amministratore di fatto dalla costituzione, e amministratore unico dal 24.3.2003 al 24,7.2007, quando trasferiva, il 25.6.2007, in modo fittizio la sede della società da Barberino del Mugello a Napoli (abitazione del disoccupato BE LO) con contestuale cambio di nome, facendo diventare amministratore, testa di legno, I LO, in concorso con RI AT, ouaie amministratore di fatto della ED, società a sua volta dichiarata fallita il 28.9.2016, posto in essere i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta: 8.1 distrazione del ramo di azienda di cui al capo A, che aveva già distratto dalla Future NA, cedendola di fatto senza alcun contratto alla VE con sede legale in Scandicci e sede operativa in Barberino dei Mugello via Meucci, amministrata di fatto dal GR, che da quel momento gestiva tale azienda della quale non era proprietaria comprensiva dell'immobile sito in via Meucci. Intanto la ED versava in stato di insolvenza avendo accumulato debiti previdenziali e fiscali per complessivi euro 1.279.506,00 e dal giugno 2007 cessava di operare trasferendo la sede fittiziamente a Napoli e nominando quale amministratore testa di legno LO AU, e lasciando così alla società solo i debiti fino a che il PM presentava istanza di fallimento in data 5.7.2016 che veniva dichiarato il 28.9,16. 8.2 distrazione di somme di denaro con assegni verso se medesimi o terzi. - 8.3 distruzione elo occultamento dei libri contabili della società e delle scritture contabili. C (artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42): per avere, quale amministratore di fatto dalla costituzione al fallimento, della VE S.r.l. compiuto i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta;
C.
1.. distrazione del ramo d'azienda denominata FU "produzione di attrezzature per autofficine e carrozzerie", già distratta dalla ED, cedendola di fatto, senza alcun contratto, alla s.r.l. FU (ex s.r.l. INNOVA, d'ora in poi FU FI), con sede legale in Firenze via del Parione n. 1, con unità lavorativa in Barberino del Mugello via Meucci, amministrata di diritto e poi di fatto dal GR. Mentre la sr.!. INTERMOTIVE versava in stato di insolvenza ed aveva debiti previdenziali e fiscali, che giungevano fino ad curo 1.013.015,50 e dal giorno 8 luglio 2013 cessava di operare trasferendo fittiziamente la sua sede legale a Napoli, via Marina de Gigli n. 9, nominando quale amministratore testa di legno RI SA (suocera di AU LO), cui venivano fittiziamente cedute il 75% delle quote sociali, mentre il 25% di queste venivano cedute fittiziamente a AU Gargiulio, lasciando cosi alla società solo debiti, fino a che il P.M. presentava istanza di fallimento in data 5 luglio 2016; C.2: distruzione e/o occultamento di tutta la documentazione contabile obbligatoria, compresi il libro giornale e il libro inventari, libri sociali, fiscali, fatture di acquisto e di vendita, situazione contabile e schede di mastro che faceva apparire falsamente come consegnata all'amministratrice testa di legno SA, la quale non le aveva mai ricevute, con lo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai cred itori. - E (artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42): per avere, quale amministratore di fatto della s.r.l. RED RAPID ENERGY DISTRIBUTION con sede in Firenze, dichiarata fallita dal 8 Tribunale di Firenze in data 17. 7. 2014, in concorso con AT AL, compiuto i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta: - E.I..: distrazione di euro 170.000 del magazzino che trasferiva dalla precedente sede di Rapallo direttamente a Barberino del Mugello, presso la sede della sual. ARAKNE società amministrata dall'imputato; E.2.: distrazione del motocarro (Ford Transit) effettuando il passaggio di proprietà alla società FU ON s.r.i, amministrata dall'imputato, senza che venisse versato alcun corrispettivo alla RED RAPID;
- E,4.: distruzione e/o occultamento di tutta la documentazione contabile obbligatoria, compresi il libro giornale e il libro inventari. Dato comune presente in tutte le contestazioni indicate - tranne per quelle sub E - è quello afferente la continuità aziendale della società subentrante che viene desunto dai seguenti elementi: continuità dei nome speso nell'esercizio dell'attività, continuità dell'oggetto sociale, continuità della governance, continuità della forza lavoro, continuità nell'utilizzo degli stessi beni strumentali, passaggio degli stessi marchi e brevetti utilizzati, continuità nei rapporti coi fornitori, continuità dell'ubicazione della sede operativa sempre in Barberino via Meucci presso i locali di proprietà della Future NA. Ebbene, leggendo la sentenza della Corte di appello, immediata è la percezione che, come ha correttamente osservato il ricorso che appunta la sua critica innanzitutto sulla modalità omnicomprensiva con cui la Corte di appello ha inteso liquidare i temi devoluti alla sua attenzione con l'atto di appello, si sia, appunto, limitata ad operare una valutazione in termini complessivi della vicenda estraendo dalle emergenze processuali quegli indici di fraudolenza, comuni, ritenuti esplicativi del disegno distrattivo che avrebbe accomunato le singole condotte oggetto di imputazione spogliandole della loro individualità, laddove esse, risultando oggetto di autonome contestazioni di bancarotte, sia pure concatenate tra loro già nell'impostazione accusatoria, avrebbero meritato un'attenzione specifica in corrispondenza della specificità delle questioni sollevate dalla difesa. Il disegno dístrattivo, ben delineato nella sentenza di primo grado, è stato invece riportato tralaticiamente in quella di secondo grado senza cioè una preventiva verifica della sua tenuta alla stregua delle deduzioni difensive E' vero, infatti, che leggendo i capi di imputazione, sopra riportati, si coglie quel disegno unitario a cui fa riferimento la Corte di appello - oggetto di compiuta disamina nella sentenza di primo grado - e che espliciti sono i riferimenti contenuti nelle imputazioni a quegli stessi indici di fraudolenza - comuni a tutte le distrazioni tranne che a quella del capo E - cui fa riferimento anche la Corte di appello, ma è altrettanto vero che a fronte degli specifici terni posti sul tappeto dall'atto di appello, la disamina, la risposta della Corte di appello non poteva esaurirsi nei ribadire l'unicità del contesto e del disegno distrattivo sulla base di una valutazione complessiva, che non tenesse conto, cioè, della specificità, da un lato, degli argomenti sollevati dal difensore e, dall'altro, delle peculiarità che comunque 9 contraddistinguono le fattispecie, come emergenti già dalla stessa imputazione, che erano state peraltro oggetto proprio dei rilievi difensivi. La valutazione complessiva avrebbe dovuto costituire piuttosto l'approdo, cui giungere attraverso la compiuta premessa sui tratti comuni ma anche specifici di ogni fattispeciee invece, la Corte di appello con impostazione piuttosto peculiare ha inteso dare per scontata La sussistenza delle singole ipotesi distrattive e documentali - laddove non contestati sono i ruoli, o meglio è il ruolo svolto dall'imputato, che evidentemente operava, secondo l'imputazione, sui due fronti delle due società di volta in volta coinvolte - che vengono elevate a indizi del disegno distrattivo complessivo che diventa poi, a sua volta, l'elemento principe alttraverso i;
quale si convalidano le singole fattispecie, laddove si trattava di effettuare delle verifiche specifiche innanzitutto in ordine alla tenuta delle ipotesi accusatorie - di quelle ipotesi accusatorie alla luce dei rilievi difensivi. In particolare, la difesa, in appello, aveva rilevato come nuovamente esposto nella presente sede in assenza di una compiuta risposta al riguardo - quale punto debole cruciale idoneo, nella prospettazione difensiva, a porre in crisi la ricostruzione della vicenda complessiva, la circostanza della non riconducibilità alle società ED e VE delle operazioni di cessione d'azienda contestate, vista l'imputabilità, in via diretta, di esse alla società Future NA;
e ciò si afferma assumendo che dalle emergenze acquisite emergerebbe che l'azienda, una volta cessate le gestioni di ED e di VE„ sia sempre rientrata nel pieno possesso dell'originario proprietario-locatore Future NA che ne avrebbe poi autonomamente disposto, e facendosi leva sui fatto che nessun atto dispositivo sarebbe intervenuto tra ED e Interrnotive e poi tra intermotive e Future Firenze. Ebbene, la Corte di appello omette di confrontarsi con tale censura che in buona sostanza ritiene che non si possa ascrivere alle società ED e VE;
,•3 distrazione dell'azienda o di singoli beni aziendali (tra i quali ad esempio l'avviamento non suscettibile di distrazione separata), essendosi essa limitata a ribadire in maniera generica e acritica gli indici di fraudolenza dei disegno criminoso ravvisabili nei vari passaggi dell'azienda mentre si trattava, se del caso, di spiegare se e perché quei passaggi non fossero riconducibili unicamente alla Future NA (se e perché si trattasse di più bancarotte riconducibili a più società fallite e non di più fatti di bancarotta riconducibili ad una sola di esse, come per ipotesi !ascia intendere la difesa), Vieppiù inadeguata risulta infine la motivazione della sentenza impugnata in merito alle condotte distrattive relative al fallimento della società RE RA S.r.1,, dal momento che tale società, pur presentando diversi aspetti che la collegano alle altre società, è fuori gai contesto delle specifiche distrazioni che (n conseguenza logico-temporale si sarebbero dipanate, l'una dopo l'altra, attraverso i passaggi ricostruiti dai giudici, in particolare da ceili di primo grado. Sicché per essa a maggior . ragione e come deduce la difesa - non può o ritenersi esaustiva la motivazione della sentenza impugnata che, come detto, si esaurisce nell'affermazione dell'esistenza di un disegno distrattivo complessivo che avrebbe interessato tutte le società in argomento. Eppure specifici erano gli aspetti, evidenziati in appello, riassunti in ricorso (evanescenza della ricostruzione della situazione economica della suddetta società operata dal curatore fallimentare, il quale non avrebbe saputo dire nulla al riguardo, non avendo mai esaminato la documentazione contabile presente nei locali di via Meucci n.5; mancata valutazione, da parte del Tribunale, della condotta dei precedenti titolari della società, le cui omissioni sul reale stato patrimoniale della società e le illecite sottrazioni di denaro, avevano imposto il trasferimento del magazzino dalla sede di Recco a quella di Barberino di Mugello;
esistenza di una fattura di vendita del furgone Ford Transit, alla Future, datata 14 giugno 2012, dell'importo di euro 2.240 e di un assegno circolare emesso nella medesima data e di pari importo, intestato all'avv. Tommaso Rolfo, presso il cui studio, il nuovo liquidatore di RE RA aveva fissato la sede legale della società; indeterminatezza del valore del magazzino che si ritiene essere stato distratto, atteso che l'indicazione dell'importo di euro 170.000 contenuta nel capo di imputazione, derivava da una stima approssimativa fatta dal BA alla curatrice. Dato questo irrilevante atteso che, come evidenziato dal consulente della difesa, tra RE RA e VE sarebbero intercorsi, tra il 2008 e il 2010, numerosi scambi commerciali, con movimentazioni fatturate per poco meno di euro 900.000 e che nell'anno 2010, quello dei trasferimento a Barberino, le fatturazioni da RE RA a intermotive ammontano ad euro 148.352,17, somma idonea, nell'ottica difensiva, a coprire iI valore di magazzino sopra indicato), aspetti rispetto ai quali la sentenza impugnata ha fornito risposte frammentarie. Quanto alle bancarotte fraudolente documentali è solo il caso di rilevare che la motivazione della sentenza impugnata, ai riguardo, ha raggiunto il maggio grado di approssimazione, essendosi la Corte di appello, ancora una volta attraverso argomentazione di tipo complessivo, limitata ad affermare che esse risultano integrate essendo evidente che la mancanza o lacunosità delle scritture contabili era finalizzata alla volontà di rendere quanto meno opaco il processo distrattivo in corso, danneggiando í creditori ed in particolare l'Erario, laddove in appello si erano appuntate critiche più specifiche soprattutto con riferimento alla società RE Rapici s.r.i. in ogni caso, l'annullamento anche per le bancarotte documentali s'impone essendo le condotte distrattive e documentali connesse tra loro. Rimane dunque evidente che la motivazione della sentenza impugnata, contestata in appello, non soddisfi in alcun modo quell'esigenza di esplicitazione delle ragioni del decisum sottesa alla previsione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente il richiamo, tout court, alla sentenza di primo grado per essersi condivise integralmente !a ricostruzione e le considerazioni nella medesima svolte. Se è vero, infatti, che è possibile la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado. è altrettanto vero, però, che essa nel limitarsi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice o che si presentino del tutto generiche, deve pur sempre recepire quanto affermato dai primo giudice in modo critico e valutativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 e 01), dando conto del processo valutativo svolto a monte della ricezione, attraverso segnali esplicativi che pur nella loro sinteticità siano sufficientemente indicativi dell'autonomia della valutazione che deve contraddistinguere ogni decisione. La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nei provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, Sentenza n, 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 e 01); è evidente che nel caso di specie di fettano i requisiti di cui ai punti 1 e 2. Non solo, a ben vedere, nel caso di specie, si sono proprio ignorati molti degli argomenti svolti in appello che avevano comunque sollevato questioni che, sebbene già in parte affrontate in primo grado, meritavano una nuova ponderazione alla luce dei contenuti delle censure proposte, che, come emerge dalla mera lettura dell'atto di impugnazione, non erano, tutte, del tutto generiche. Merita, infine, qualche precisazione ulteriore la questione preliminare sulla mancata 'drinovazione istruttoria ex art, 603 c.p.p. Va invero, ricordato al riguardo che, da un lato, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nei contraddittorio di primo _-,rado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 47293 dei 28/10/2021, Rv. 282633 01), e che, dall'altro, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 60.3, Gomma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, e che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). E nel caso di specie se è vero che, da un certo punto di vista, la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa - peraltro solo in grado di appello - sembra implicare una mera attività esplorativa di indagine trattandosi di acquisire documentazione contabile il cui contenuto non è stato descritto dalla difesa e che il ricorrente presume possa contenere fatture o prove di pagamento utili alla difesa, è altrettanto vero che la Corte di appello ha reso al riguardo una motivazione del tutto insoddisfacente avendo escluso la possibilità di una perizia sulla base del dato - contestato dalla difesa - della inaffidabilità della documentazione da esaminare in quanto proveniente dall'imputato e non dal server. Sicché - inconferente in astratto il discorso sui principio di prova e sull'inversione dell'onere della prova che avrebbe imposto alla Corte di Appello di completare l'acquisizione e di procedere alla perizia dal momento che ai fini dell'attivazione del potere di cui all'art. 603 citato si tratta piuttosto di stabilire se si può decidere allo stato degli atti o se siano necessarie le integrazioni sollecitate dalla difesa e rimane comunque a tal punto rimessa alla Corte di appena ogni valutazione al riguardo, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, potrà assumere decisioni anche in merito, fermo restando che i principi che regolano la materia della rinnovazione istruttoria in appello - dei quali si è sopra fatto cenno - sono consolidati e ad essi dovrà attenersi !a medesima Corte di appello. A ciò si aggiunge l'ulteriore precisazione che, a rigore, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica e contestata nel caso di specie - rileva la fase fallimentare dovendo le scritture contabili confluire in breve tempo nella procedura fallimentare attese le finalità sottese al loro deposito, con la conseguenza che la loro eventuale produzione nel giudizio penale difficilmente può far venire meno il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui trattasi, allorquando sussistano, ovviamente, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie - sicché si tratterà anche di valutare se il fatto che la documentazione., o parte di essa, giacesse, come assume la difesa, presso la ex sede di b'arberino del Mugello potesse essere indicativa della mancanza di dolo a fronte del dato del mancato deposito delle scritture contabili in tribunale, che, corredate di tutti gli elementi necessari, ivi compresi gli estratti conto rientranti nella corrispondenza (di cui all'art. 2214 comma 2 cod. civ.) - i cui movimenti sono da contabilizzare nel libro giornale e nel libro mastro ed i cui esiti concorrono ad alimentare le relative poste del bilancio di esercizio - compete all'amministratore di consegnare e non al curatore reperire;
dato che la difesa intende superare con le difficoltà di accesso all'immobile di Barberino in quanto sotto sequestro sequestro che non ha tuttavia impedito l'accesso al C.t. di parte - e con la restrizione carceraria dei GR, intervenuta ne! 2017 (a rigore non impeditiva della consegna per interposta persona). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 22/11/2023. •
udita la relazione svolta dal Consigliere NA SESSA;
udlto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI L:he ha concluso chiedendo proC. Gen: si riporta alla requisitoria in atti e conclude per l'inammissibilità del :7:orso udito n d;
fensore L'avvocato FRANCESCO BELLUCCI„ sostituto processuale degli avvocati SIGFRIDO EN e AN SI difensori di fiducia di GAM EF, si riporta ai motivi di ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 50449 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA NA Data Udienza: 22/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 9 giugno 2022, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 20 maggio 2020, dal Tribunale di Firenze e con la quale TE GR era condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale e di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e dichiarava di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato tributario di cui al capo D.3 perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflitta in anni sei e mesi sette di reclusione e revocando le pene accessorie disposte ex art. 12 D. L. vo 74/2000. Confermava nel resto. La vicenda oggetto di imputazione ha ad oggetto molteplici fatti di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale. I reati contestati riguardano varie società, amministrate di diritto o di fatto dal ricorrente, vale a dire la saol. FU NA il cui fallimento è stato dichiarato dal Tribunale di Firenze con sentenza del 7 novembre 2017; la s.r.l. ED FU il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza dal Tribunale di Firenze dei 28.09.2016; la S.r.l. INTERMOTIVE, il cui fallimento è stato dichiarato con sentenza dal medesimo Tribunale in data 12.08. 2016. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei proprio difensore di fiducia, articolando le proprie censure in sei motivi. 2.1. Con primo motivo si lamenta !a manifesta illogicità della motivazione - anche per travisamento della prova in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. avente ad oggetto l'acquisizione al compendio probatorio di tutta la documentazione contabile delle società coinvolte presente presso lo stabilimento sito in via Meucci n. 5 a Barberino di Mugello, che per esplicita ammissione dei curatori fallimentari non era stata oggetto di un loro vaglio nella ricostruzione della storia patrimoniale delle fallite e quindi l'espletamento di perizia contabile diretta a fare chiarezza sui rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le società coinvolte nelle operazioni distrattive contestate. Indi si contesta vizio di motivazione per manifesta illogicità relativamente all'affermata responsabilità penale dell'imputato al di la di ogni ragionevole dubbio. Si evidenzia come la sentenza della Corte territoriale sia illogica nella parte in cui afferma che la documentazione fosse stata presentata dal medesimo imputato e non fosse quella presente nei server e fosse quindi di dubbia attendibilità, circostanza che avrebbe i mpedito in radice di accogliere la richiesta di rinnovazione istruttoria mediante perizia contabile, e travisi un dato probatorio e fattuale in quanto il consulente della difesa ha 7 acquisito e valutato i documenti reperiti in seguito a due difficoltosi accessi, nel 2019, autorizzati dall'autorità giudiziaria, nello stabilimento sito in via Meucci n. 5 a Barberino del Mugello dove è risultata presente parte della documentazione cartacea e dove sono tuttora locati i server su cui è stata rinvenuta la contabilità societaria. Il recupero è stato tuttavia parziale a fronte della mole di documenti ivi presenti (per l'imputato è risultato comunque difficile l'accesso anche dopo la revoca della misura cautelare). A ciò si aggiunge che, dal loro canto, nessun curatore fallimentare aveva effettuato l'accesso presso la suindicata sede per ricercarvi le scritture contabili né ha proceduto ad acquisire gli estratti-conto bancari. Sulla base di tali evidenze fattuali si era quindi sollecitata la rinnovazione clell'istruttoria dibattirnentale nei termini suindicati. Aver negato l'acquisizione di documentazione contabile mai esaminata da curatori e inquirenti e mai vagliata in dibattimenti e, del pari, avere escluso la necessità di una perizia contabile volta a riscontrare la fondatezza dell'accusa in merito alle asserite distrazioni e sc.,ttrazioni documentali, si risolvono in un chiaro vizio di motivazione lesivo del diritto di difesa, atteso il carattere oggettivamente parziale e sommario dell'accertamento probatorio eseguite e consegnato agli atti sul quale la pronuncia di condanna si fonda: La difesa aveva comunque fornito, nei limiti delle proprie possibilità - attese le inchate difficoltà in cui si è venuta a trovare nel reperimento della documentazione un principio di prova quanto ai pagamenti effettuati da ED in favore di Future NA, sulla cui base ia Corte di appello avrebbe dovuto proseguire con l'acquisizione probatoria e la perizia soilecitate, dal momento che l'onere probatorio non può essere posto interamente a carico dell'imputato. La contraria prova dell'avvenuto pagamento o della presenza delle scritture contabili avrebbe potuto essere rinvenuta nella documentazione non acquisita con la conseguenza che in assenza di essa non si può affermare che vi sia stata distrazione o sottrazione delle scritture contabili non potendosi con certezza escludere ipotesi antagoniste. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione e comunque la manifesta illogicità della stessa in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A.1 dell'imputazione (relativa alla società Future NA), con riferimento a quanto oggetto dei motivi di gravame articolati nell'atto di appello. Si evidenzia, in particolare, che l'operazione di affitto del ramo d'azienda attuata tra la Future "NA" in qualità di locatore e la FutureAutomotive/ED in qualità di affittuario non sarebbe stata correttamente qualificata dai giudici di merito quale operazione distrattiva, risultando come l'operazione di cessione fu piuttosto effettuata allo scopo di assicurare la continuità aziendale e le garanzie patrimoniali della società. Riferendosi a quanto proposto nei relativi motivi di appello, il ricorrente pone l'accento sui fatto che l'affitto in questione fu già posto in essere dal curatore del primo fallimento della Future NA e che dopo la revoca di tale fallimento ci si limitò a proseguire l'affitto; inoltre, la condotta distrattiva contestata, oltre a non essere riferibile all'imputato, il quale all'epoca non era amministratore della società, neppure in via di fatto, dovrebbe essere rapportata alla data del febbraio 2003, quasi quindici anni prima della definitiva declaratoria di fallimento del novembre 2017. Inoltre, si ritiene, come già illustrato nell'atto di appello sul punto, che la collocazione temporale della cessione comporta l'esclusione della sussistenza del dolo del reato, non rinvenendosi quella volontà di conferire al patrimonio societario una destinazione non conforme rispetto alle garanzie obbligatorie contratte, La difesa, inoltre, aveva già evidenziato come il proprio consulente avesse riscontrato l'esistenza di numerose movimentazioni documentali e contabili tra le due società, molte delle quali riferibili al pagamento del canone dell'affitto. D'altronde lo stesso tribunale ha parzialmente recepito le indicazioni difensive ritenendo tuttavia incompleta la prova a discarico fornita ma tale impostazione si risolve in una sostanziale inversione dell'onere probatorio e va ad alterare i criteri di giudizio sui ragionevole dubbio, pure oggetto di censura nell'atto di appello. La Corte di appello non ha risposto a tali deduzioni, omettendo specialmente di fornire un'adeguata risposta all'obiezione difensiva secondo cui vi sarebbe un serio di principio di prova circa l'avvenuto pagamento a Future NA dei canoni d'affitto da parte della società succedutasi nella gestione aziendale. 2,3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione, segnatamente la manifesta illogicità della medesima con riferimento alle bancarotte fraudolente di cui ai capi 6.1. e C.1 dell'imputazione (relativi rispettivamente alle società ED ed VE). Ripercorrendo quanto già affermato nei relativi motivi di appello, il ricorrente insiste sulla non riconducibilità alle società ED e intermotive delle operazioni di cessione d'azienda contestate, vista l'imputabilità, in via diretta, di esse alla società Future NA. Alla luce delle emergenze acquisite è infatti indubbio che l'azienda, una volta cessate le gestioni di edilfuture e di VE sia sempre rientrata nel pieno possesso dell'originario proprietario-locatore Future NA che ne ha poi autonomamente disposto. Nessun atto dispositivo è invero ravvisabile tra ED e intermotive e poi tra VE e Future Firenze. Si sostiene che la Corte di appello ometta di confrontarsi con la censura avanzata dalla difesa circa l'impossibilità di poter ascrivere alle società Future Automotive — ED e intermotive la distrazione dell'azienda o di singoli beni aziendali (tra i quali ad esempio l'avviamento non suscettibile di distrazione separata). Indi, ripercorrendo tutte le censure sul punto già affrontate analiticamente nell'atto di appello, la difesa sostiene che la sentenza impugnata non abbia fornito alcuna risposta al riguardo, limitandosi a ribadire in maniera generica e acritica gli indici di fraudolenza del disegno criminoso ravvisabili nei vari passaggi dell'azienda. Sul punto si osserva che anche a voler ravvisare in tali passaggi condotte illecite, queste dovrebbero configurare altre ipotesi di reato non contestate nel caso di specie e non le fraudolente condotte distrattive oggetto di imputazione. 2.4. Con ii quarto motivo si censura la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta distrattiva di somme dì denaro di cui al capo B.2 dell'imputazione (relativa alla società ED), in tema di violazione dei principi sull'onere della prova e della regola di giudizio della colpevolezza dell'imputato al di là del ragionevole dubbio. In merito agli assegni emessi dal ricorrente nonché da AT RI, a se stessi o verso terzi e in un periodo in cui medesimi non ricoprivano alcuna carica nella ED - ia Corte territoriale ribadisce che la loro emissione costituisce uno degli indici generali di fraudolenza dell'intera vicenda illecita, trascurando che l'imputato non aveva la materiale disponibilità della prova contraria (vale a dire l'effettiva destinazione all'attività sociale dei pagamenti) e, ancora una volta, che la documentazione contabile non è stata effettivamente esaminata e vagliata dal curatore o dagli inquirenti. Si sostiene che !a Corte territoriale ha adottato una decisione nuovamente illogica, atteso che mantiene un'illegittima inversione dell'onere probatorio imponendo alla difesa un impossibile impegno di fornire la prova a discarico, pur in assenza di un'esaustiva prova a carico essendo di contro emersa, grazie alla consulenza di parte, la effettiva destinazione di due di essi al pagamento di fornitori (esclusi quindi dal tribunale dalla condanna). 2.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione, anche per travisamento delle;
Liodianze svolte in appello, in relazione alla bancarotta distrattiva di cui al capo E riell'irnputazione (società RE RA In merito al fallimento della società RE RA si rappresenta anzitutto come essa presenti una sua autonomia, sia nella genesi della sua acquisizione, sia nelle ragioni che l'hanno condotta al fallimento. Per tale motivo, per essa, non può a maggior ragione condividersi l'assunto della Corte territoriale circa l'esistenza di un disegno distrattivo complessivo che abbia interessato le società in argomento. Ripercorrendo, sul punto, i motivi di censura illustrati nell'atto d'appello, si lamenta che la Corte di appello abbia fornito una motivazione del tutto scarna e priva di logicità atteso che le condotte materiali contestate sub E) sono state dettagliatamente contestate dalla difesa nell'atto di gravame, fornendo precise indicazioni di prove opposte alla tesi d'accusa, Tali aspetti, evidenziati in appello e non considerati, possono riassumersi segnatamente nell'evanescenza della ricostruzione della situazione economica della suddetta società operata dal curatore fallimentare, il quale non ha saputo dire nulla al riguardo, non avendo mai esaminato la documentazione contabile presente nei locali di via Meticci n.5; 5 - nella mancata valutazione, da parte del Tribunale, della condotta dei precedenti titolari della società, le cui omissioni sul reale stato patrimoniale della società e le illecite sottrazioni di denaro, avevano imposto il trasferimento del magazzino dalla sede di Recco a quella di Barberino di Mugello;
- nell'esistenza di una fattura di vendita del furgone Ford Transit, alla Future, datata 14 giugno 2012, dell'importo di euro 2.240 e di un assegno circolare emesso nella medesima data e di pari importo, intestato all'avv. Tommaso Rolfo, presso il cui studio, il nuovo liquidatore di RE RA aveva fissato la sede legale della società; - l'indeterminatezza del valore del magazzino che si ritiene essere stato distratto, atteso che l'indicazione dell'importo di euro 170.000 contenuta nel capo di imputazione, derivava da una stima approssimativa fatta dal BA alla curatrice. Dato questo irrilevante atteso che, come evidenziato dal consulente della difesa, tra RE RA e VE sono intercorsi, tra il 2008 e il 2010, numerosi scambi commerciali, con movimentazioni fatturate per poco meno di euro 900.000 e che nell'anno 2010, quello del trasferimento a Barberino, le fatturazioni da RE RA a Internnotive ammontano ad euro 148.852,17, somma idonea a coprire il valore di magazzino sopra indicato. Si lamenta che la Corte di appello, a fronte di tutte le censure dettagliatamente prospettate dalla difesa, non abbia dato una risposta esaustiva. 2.6. Con il sesto motivo, infine, si contesta vizio di motivazione in ordine alle bancarotte fraudolente documentali, per sottrazione, di cui ai capi A.2, B.3, C.2, ed E.4. Rappresenta la difesa che, con l'atto di appello, aveva già posto in evidenza la circostanza per cui la mole dei documenti cartacei e informatici presenti nello stabilimento di Via ivleucci n. 5, rinvenuta dai consulente di parte, non era mai stata esaminata dai curatori e dagli inquirenti. La mancata conoscenza del contenuto di tale documentazione grava sulle condotte contestate di bancarotta fraudolenta documentale che non possono ritenersi provate., La difesa rappresenta anche come nell'atto di appello, aveva menzionato le norme civilistiche che equiparano la tenuta informatica delle scritture contabili a quelle cartacee (rt. 2215 bis c.c.), eccependo altresì l'impossibilità di ravvisare una loro fraudolenta sottrazione, quanto meno sotto il profilo psicologico del dolo specifico, non essendo conciliabile con le finalità di occultamento o sottrazione, la conservazione della documentazione contabile, in parte cartacea e pressoché totalmente nei server. Nonostante ciò, anche sul punto, la Corte territoriale ha fornito una motivazione soltanto apparente e che non si confronta con quanto asserito dalla difesa ossia l'esistenza, in copia informatica, dei documenti e delle altre scritture societarie. Si osserva inoltre che, nonostante l'atto di appello fosse stato specifico in merito alla sottrazione fraudolenta delle scritture contabili della società RE RA, la Corte territoriale nan ha minimamente considerato l'analisi delle ragioni del fallimento di tale società. Allo stesso modo i giudici di merito non hanno vagliato la proposta di derubricazione della fattispecie nella meno grave ipotesi di cui agli artt. 220 e 16, comma 2, n. 3 Legge fall. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Appare opportuno, preliminarmente, indicare l'oggetto delle contestazioni elevate nei confronti dei ricorrente, che hanno ricevuto conferma in appello. L'imputato, con la pronuncia di primo grado, era stato condannato in ordine ai reati di cui ai capi: - A (artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42): per avere, in concorso con AT RI (giudicata separatamente), quale amministratore unico dal 1997, poi presidente del Consiglio di amministrazione sino ai 21 febbraio 2003 e quale amministratore di fatto nei periodo successivo della s.r.i. FU (FU ON), dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze in data 7.11.2017, posto in essere i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta contestati nei seguenti termini: - A.1.: impossessamento del ramo d'azienda denominato FU "produzione di attrezzature per autofficine e carrozzerie" del valore di circa euro 1.000.000,00 e sita in Barberino dei Mugello via Meucci, del quale aveva la disponibilità quale amministratore di diritto e di fatto della Future NA, concedendola inizialmente con contratto di affitto di azienda del 27 febbraio 2003 firmato da RI AT e concordato con l'imputato - alla s,r.l. ED FU, società amministrata di diritto e di fatto dallo stesso imputato e di fato da RI AT, al canone annuo di euro 170.400,00 oltre Iva - canone che non veniva, da quel momento, onorato, contratto poi risolto, mentre l'azienda passava cli fatto alla E.EDFU. Si appropriava quindi di tale ramo di azienda di produzione e commercializzazione di macchinari per carrozzerie e officine che veniva di fatto gestito dalla Ediifuture. Intanto, io FU ON versava in stato di insolvenza avendo accumulato debiti fiscali e previdenziali che ammontavano ad euro 758,294,44, e cessava di fatto di operare trasferendo fittiziamente la sua sede legale a NA il 8.10.2008, rimanendo quale amministratore unico la AT e lasciando così alla società solo i debiti, fino a che, su istanza del curatore della INTERMOTIVE, la società falliva;
- A.
2. distruzione elo occultamento dei libri contabili della società e delle scritture contabili, - 6 per avere, quale amministratore di fatto dalla costituzione, e amministratore unico dal 24.3.2003 al 24,7.2007, quando trasferiva, il 25.6.2007, in modo fittizio la sede della società da Barberino del Mugello a Napoli (abitazione del disoccupato BE LO) con contestuale cambio di nome, facendo diventare amministratore, testa di legno, I LO, in concorso con RI AT, ouaie amministratore di fatto della ED, società a sua volta dichiarata fallita il 28.9.2016, posto in essere i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta: 8.1 distrazione del ramo di azienda di cui al capo A, che aveva già distratto dalla Future NA, cedendola di fatto senza alcun contratto alla VE con sede legale in Scandicci e sede operativa in Barberino dei Mugello via Meucci, amministrata di fatto dal GR, che da quel momento gestiva tale azienda della quale non era proprietaria comprensiva dell'immobile sito in via Meucci. Intanto la ED versava in stato di insolvenza avendo accumulato debiti previdenziali e fiscali per complessivi euro 1.279.506,00 e dal giugno 2007 cessava di operare trasferendo la sede fittiziamente a Napoli e nominando quale amministratore testa di legno LO AU, e lasciando così alla società solo i debiti fino a che il PM presentava istanza di fallimento in data 5.7.2016 che veniva dichiarato il 28.9,16. 8.2 distrazione di somme di denaro con assegni verso se medesimi o terzi. - 8.3 distruzione elo occultamento dei libri contabili della società e delle scritture contabili. C (artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42): per avere, quale amministratore di fatto dalla costituzione al fallimento, della VE S.r.l. compiuto i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta;
C.
1.. distrazione del ramo d'azienda denominata FU "produzione di attrezzature per autofficine e carrozzerie", già distratta dalla ED, cedendola di fatto, senza alcun contratto, alla s.r.l. FU (ex s.r.l. INNOVA, d'ora in poi FU FI), con sede legale in Firenze via del Parione n. 1, con unità lavorativa in Barberino del Mugello via Meucci, amministrata di diritto e poi di fatto dal GR. Mentre la sr.!. INTERMOTIVE versava in stato di insolvenza ed aveva debiti previdenziali e fiscali, che giungevano fino ad curo 1.013.015,50 e dal giorno 8 luglio 2013 cessava di operare trasferendo fittiziamente la sua sede legale a Napoli, via Marina de Gigli n. 9, nominando quale amministratore testa di legno RI SA (suocera di AU LO), cui venivano fittiziamente cedute il 75% delle quote sociali, mentre il 25% di queste venivano cedute fittiziamente a AU Gargiulio, lasciando cosi alla società solo debiti, fino a che il P.M. presentava istanza di fallimento in data 5 luglio 2016; C.2: distruzione e/o occultamento di tutta la documentazione contabile obbligatoria, compresi il libro giornale e il libro inventari, libri sociali, fiscali, fatture di acquisto e di vendita, situazione contabile e schede di mastro che faceva apparire falsamente come consegnata all'amministratrice testa di legno SA, la quale non le aveva mai ricevute, con lo scopo di procurare a sé un ingiusto profitto e di recare pregiudizio ai cred itori. - E (artt. 223, 216 e 219 R.D. n. 267/42): per avere, quale amministratore di fatto della s.r.l. RED RAPID ENERGY DISTRIBUTION con sede in Firenze, dichiarata fallita dal 8 Tribunale di Firenze in data 17. 7. 2014, in concorso con AT AL, compiuto i seguenti fatti di bancarotta fraudolenta: - E.I..: distrazione di euro 170.000 del magazzino che trasferiva dalla precedente sede di Rapallo direttamente a Barberino del Mugello, presso la sede della sual. ARAKNE società amministrata dall'imputato; E.2.: distrazione del motocarro (Ford Transit) effettuando il passaggio di proprietà alla società FU ON s.r.i, amministrata dall'imputato, senza che venisse versato alcun corrispettivo alla RED RAPID;
- E,4.: distruzione e/o occultamento di tutta la documentazione contabile obbligatoria, compresi il libro giornale e il libro inventari. Dato comune presente in tutte le contestazioni indicate - tranne per quelle sub E - è quello afferente la continuità aziendale della società subentrante che viene desunto dai seguenti elementi: continuità dei nome speso nell'esercizio dell'attività, continuità dell'oggetto sociale, continuità della governance, continuità della forza lavoro, continuità nell'utilizzo degli stessi beni strumentali, passaggio degli stessi marchi e brevetti utilizzati, continuità nei rapporti coi fornitori, continuità dell'ubicazione della sede operativa sempre in Barberino via Meucci presso i locali di proprietà della Future NA. Ebbene, leggendo la sentenza della Corte di appello, immediata è la percezione che, come ha correttamente osservato il ricorso che appunta la sua critica innanzitutto sulla modalità omnicomprensiva con cui la Corte di appello ha inteso liquidare i temi devoluti alla sua attenzione con l'atto di appello, si sia, appunto, limitata ad operare una valutazione in termini complessivi della vicenda estraendo dalle emergenze processuali quegli indici di fraudolenza, comuni, ritenuti esplicativi del disegno distrattivo che avrebbe accomunato le singole condotte oggetto di imputazione spogliandole della loro individualità, laddove esse, risultando oggetto di autonome contestazioni di bancarotte, sia pure concatenate tra loro già nell'impostazione accusatoria, avrebbero meritato un'attenzione specifica in corrispondenza della specificità delle questioni sollevate dalla difesa. Il disegno dístrattivo, ben delineato nella sentenza di primo grado, è stato invece riportato tralaticiamente in quella di secondo grado senza cioè una preventiva verifica della sua tenuta alla stregua delle deduzioni difensive E' vero, infatti, che leggendo i capi di imputazione, sopra riportati, si coglie quel disegno unitario a cui fa riferimento la Corte di appello - oggetto di compiuta disamina nella sentenza di primo grado - e che espliciti sono i riferimenti contenuti nelle imputazioni a quegli stessi indici di fraudolenza - comuni a tutte le distrazioni tranne che a quella del capo E - cui fa riferimento anche la Corte di appello, ma è altrettanto vero che a fronte degli specifici terni posti sul tappeto dall'atto di appello, la disamina, la risposta della Corte di appello non poteva esaurirsi nei ribadire l'unicità del contesto e del disegno distrattivo sulla base di una valutazione complessiva, che non tenesse conto, cioè, della specificità, da un lato, degli argomenti sollevati dal difensore e, dall'altro, delle peculiarità che comunque 9 contraddistinguono le fattispecie, come emergenti già dalla stessa imputazione, che erano state peraltro oggetto proprio dei rilievi difensivi. La valutazione complessiva avrebbe dovuto costituire piuttosto l'approdo, cui giungere attraverso la compiuta premessa sui tratti comuni ma anche specifici di ogni fattispeciee invece, la Corte di appello con impostazione piuttosto peculiare ha inteso dare per scontata La sussistenza delle singole ipotesi distrattive e documentali - laddove non contestati sono i ruoli, o meglio è il ruolo svolto dall'imputato, che evidentemente operava, secondo l'imputazione, sui due fronti delle due società di volta in volta coinvolte - che vengono elevate a indizi del disegno distrattivo complessivo che diventa poi, a sua volta, l'elemento principe alttraverso i;
quale si convalidano le singole fattispecie, laddove si trattava di effettuare delle verifiche specifiche innanzitutto in ordine alla tenuta delle ipotesi accusatorie - di quelle ipotesi accusatorie alla luce dei rilievi difensivi. In particolare, la difesa, in appello, aveva rilevato come nuovamente esposto nella presente sede in assenza di una compiuta risposta al riguardo - quale punto debole cruciale idoneo, nella prospettazione difensiva, a porre in crisi la ricostruzione della vicenda complessiva, la circostanza della non riconducibilità alle società ED e VE delle operazioni di cessione d'azienda contestate, vista l'imputabilità, in via diretta, di esse alla società Future NA;
e ciò si afferma assumendo che dalle emergenze acquisite emergerebbe che l'azienda, una volta cessate le gestioni di ED e di VE„ sia sempre rientrata nel pieno possesso dell'originario proprietario-locatore Future NA che ne avrebbe poi autonomamente disposto, e facendosi leva sui fatto che nessun atto dispositivo sarebbe intervenuto tra ED e Interrnotive e poi tra intermotive e Future Firenze. Ebbene, la Corte di appello omette di confrontarsi con tale censura che in buona sostanza ritiene che non si possa ascrivere alle società ED e VE;
,•3 distrazione dell'azienda o di singoli beni aziendali (tra i quali ad esempio l'avviamento non suscettibile di distrazione separata), essendosi essa limitata a ribadire in maniera generica e acritica gli indici di fraudolenza dei disegno criminoso ravvisabili nei vari passaggi dell'azienda mentre si trattava, se del caso, di spiegare se e perché quei passaggi non fossero riconducibili unicamente alla Future NA (se e perché si trattasse di più bancarotte riconducibili a più società fallite e non di più fatti di bancarotta riconducibili ad una sola di esse, come per ipotesi !ascia intendere la difesa), Vieppiù inadeguata risulta infine la motivazione della sentenza impugnata in merito alle condotte distrattive relative al fallimento della società RE RA S.r.1,, dal momento che tale società, pur presentando diversi aspetti che la collegano alle altre società, è fuori gai contesto delle specifiche distrazioni che (n conseguenza logico-temporale si sarebbero dipanate, l'una dopo l'altra, attraverso i passaggi ricostruiti dai giudici, in particolare da ceili di primo grado. Sicché per essa a maggior . ragione e come deduce la difesa - non può o ritenersi esaustiva la motivazione della sentenza impugnata che, come detto, si esaurisce nell'affermazione dell'esistenza di un disegno distrattivo complessivo che avrebbe interessato tutte le società in argomento. Eppure specifici erano gli aspetti, evidenziati in appello, riassunti in ricorso (evanescenza della ricostruzione della situazione economica della suddetta società operata dal curatore fallimentare, il quale non avrebbe saputo dire nulla al riguardo, non avendo mai esaminato la documentazione contabile presente nei locali di via Meucci n.5; mancata valutazione, da parte del Tribunale, della condotta dei precedenti titolari della società, le cui omissioni sul reale stato patrimoniale della società e le illecite sottrazioni di denaro, avevano imposto il trasferimento del magazzino dalla sede di Recco a quella di Barberino di Mugello;
esistenza di una fattura di vendita del furgone Ford Transit, alla Future, datata 14 giugno 2012, dell'importo di euro 2.240 e di un assegno circolare emesso nella medesima data e di pari importo, intestato all'avv. Tommaso Rolfo, presso il cui studio, il nuovo liquidatore di RE RA aveva fissato la sede legale della società; indeterminatezza del valore del magazzino che si ritiene essere stato distratto, atteso che l'indicazione dell'importo di euro 170.000 contenuta nel capo di imputazione, derivava da una stima approssimativa fatta dal BA alla curatrice. Dato questo irrilevante atteso che, come evidenziato dal consulente della difesa, tra RE RA e VE sarebbero intercorsi, tra il 2008 e il 2010, numerosi scambi commerciali, con movimentazioni fatturate per poco meno di euro 900.000 e che nell'anno 2010, quello dei trasferimento a Barberino, le fatturazioni da RE RA a intermotive ammontano ad euro 148.352,17, somma idonea, nell'ottica difensiva, a coprire iI valore di magazzino sopra indicato), aspetti rispetto ai quali la sentenza impugnata ha fornito risposte frammentarie. Quanto alle bancarotte fraudolente documentali è solo il caso di rilevare che la motivazione della sentenza impugnata, ai riguardo, ha raggiunto il maggio grado di approssimazione, essendosi la Corte di appello, ancora una volta attraverso argomentazione di tipo complessivo, limitata ad affermare che esse risultano integrate essendo evidente che la mancanza o lacunosità delle scritture contabili era finalizzata alla volontà di rendere quanto meno opaco il processo distrattivo in corso, danneggiando í creditori ed in particolare l'Erario, laddove in appello si erano appuntate critiche più specifiche soprattutto con riferimento alla società RE Rapici s.r.i. in ogni caso, l'annullamento anche per le bancarotte documentali s'impone essendo le condotte distrattive e documentali connesse tra loro. Rimane dunque evidente che la motivazione della sentenza impugnata, contestata in appello, non soddisfi in alcun modo quell'esigenza di esplicitazione delle ragioni del decisum sottesa alla previsione dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti, non potendo ritenersi a tal fine sufficiente il richiamo, tout court, alla sentenza di primo grado per essersi condivise integralmente !a ricostruzione e le considerazioni nella medesima svolte. Se è vero, infatti, che è possibile la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado. è altrettanto vero, però, che essa nel limitarsi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice o che si presentino del tutto generiche, deve pur sempre recepire quanto affermato dai primo giudice in modo critico e valutativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259929 e 01), dando conto del processo valutativo svolto a monte della ricezione, attraverso segnali esplicativi che pur nella loro sinteticità siano sufficientemente indicativi dell'autonomia della valutazione che deve contraddistinguere ogni decisione. La motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nei provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. 2, Sentenza n, 55199 del 29/05/2018, Rv. 274252 e 01); è evidente che nel caso di specie di fettano i requisiti di cui ai punti 1 e 2. Non solo, a ben vedere, nel caso di specie, si sono proprio ignorati molti degli argomenti svolti in appello che avevano comunque sollevato questioni che, sebbene già in parte affrontate in primo grado, meritavano una nuova ponderazione alla luce dei contenuti delle censure proposte, che, come emerge dalla mera lettura dell'atto di impugnazione, non erano, tutte, del tutto generiche. Merita, infine, qualche precisazione ulteriore la questione preliminare sulla mancata 'drinovazione istruttoria ex art, 603 c.p.p. Va invero, ricordato al riguardo che, da un lato, nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nei contraddittorio di primo _-,rado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo pertanto, riaspetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame (Sez. 3, n. 47293 dei 28/10/2021, Rv. 282633 01), e che, dall'altro, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 60.3, Gomma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria, e che tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, Rv. 274230 - 01). E nel caso di specie se è vero che, da un certo punto di vista, la richiesta istruttoria avanzata dalla difesa - peraltro solo in grado di appello - sembra implicare una mera attività esplorativa di indagine trattandosi di acquisire documentazione contabile il cui contenuto non è stato descritto dalla difesa e che il ricorrente presume possa contenere fatture o prove di pagamento utili alla difesa, è altrettanto vero che la Corte di appello ha reso al riguardo una motivazione del tutto insoddisfacente avendo escluso la possibilità di una perizia sulla base del dato - contestato dalla difesa - della inaffidabilità della documentazione da esaminare in quanto proveniente dall'imputato e non dal server. Sicché - inconferente in astratto il discorso sui principio di prova e sull'inversione dell'onere della prova che avrebbe imposto alla Corte di Appello di completare l'acquisizione e di procedere alla perizia dal momento che ai fini dell'attivazione del potere di cui all'art. 603 citato si tratta piuttosto di stabilire se si può decidere allo stato degli atti o se siano necessarie le integrazioni sollecitate dalla difesa e rimane comunque a tal punto rimessa alla Corte di appena ogni valutazione al riguardo, la quale, nel procedere a nuovo giudizio, potrà assumere decisioni anche in merito, fermo restando che i principi che regolano la materia della rinnovazione istruttoria in appello - dei quali si è sopra fatto cenno - sono consolidati e ad essi dovrà attenersi !a medesima Corte di appello. A ciò si aggiunge l'ulteriore precisazione che, a rigore, con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica e contestata nel caso di specie - rileva la fase fallimentare dovendo le scritture contabili confluire in breve tempo nella procedura fallimentare attese le finalità sottese al loro deposito, con la conseguenza che la loro eventuale produzione nel giudizio penale difficilmente può far venire meno il reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui trattasi, allorquando sussistano, ovviamente, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie - sicché si tratterà anche di valutare se il fatto che la documentazione., o parte di essa, giacesse, come assume la difesa, presso la ex sede di b'arberino del Mugello potesse essere indicativa della mancanza di dolo a fronte del dato del mancato deposito delle scritture contabili in tribunale, che, corredate di tutti gli elementi necessari, ivi compresi gli estratti conto rientranti nella corrispondenza (di cui all'art. 2214 comma 2 cod. civ.) - i cui movimenti sono da contabilizzare nel libro giornale e nel libro mastro ed i cui esiti concorrono ad alimentare le relative poste del bilancio di esercizio - compete all'amministratore di consegnare e non al curatore reperire;
dato che la difesa intende superare con le difficoltà di accesso all'immobile di Barberino in quanto sotto sequestro sequestro che non ha tuttavia impedito l'accesso al C.t. di parte - e con la restrizione carceraria dei GR, intervenuta ne! 2017 (a rigore non impeditiva della consegna per interposta persona). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze. Così deciso il 22/11/2023. •