Sentenza 13 gennaio 1999
Massime • 1
La sottoposizione di un'arma al Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia e l'apposizione sulla stessa del numero di matricola, del numero di iscrizione nel catalogo nazionale e del marchio dell'ufficio di collaudo, fanno ritenere adempiuto l'obbligo di cui all'art.11, comma 4, della legge n.110 del 1975, impedendo di qualificare come clandestina tale arma in ipotesi di mancanza della sigla o marchio del produttore.
Commentario • 1
- 1. Il regime del carcere duro: articolo 41 bis o.p.https://www.iusinitinere.it/
La Corte di Cassazione torna nuovamente in soccorso per risolvere le presunte ombre di incostituzionalità che aleggiano sull'articolo 41 bis dell'Ordinamento penitenziario[1]. Il dispositivo normativo che disciplina le Situazioni di emergenza (di cui all'articolo 41 bis o.p.) è stato spesso oggetto di critica a causa della eccessiva vaghezza della norma che attribuirebbe al giudice un'ampia discrezionalità nell'attività interpretativa della norma de quo. Nel caso di specie la Corte, investita della questione, ha risolto i dubbi circa la possibilità per il detenuto sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41 bis, di poter disporre oltre che delle ore di socialità, di ulteriori …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1999, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 13/1/1999
1. Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMPO STEFANO " N. 351
3. Dott. TARDINO VINCENZO LUIGI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " rel. est. N. 36957/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore Generale della Repubblica presso TRIB. LIBERTÀ di VENEZIAnei confronti di:
SS RN N. IL 14.02.1961
LA TE UR N. IL 22.06.1933
avverso ordinanza del 31.08.1998 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Febbraro per il rigetto. Motivi della decisione
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha revocato il sequestro, disposto dal P.M. con decreto 22.7.1998, di n. 190 fucili di fabbricazione cinese privi di impressione del nome e della sigla della ditta produttrice, ritenendo inconfigurabile l'ipotizzato reato di cui all'art. 23 l. 110/1975 nei confronti degli indagati AC GI e La TE AU per la sola mancanza delle predette indicazioni, pur risultando impressi sulle armi il numero di matricola, il numero di iscrizione nel catalogo nazionale ed il "marchio dell'ufficio di collaudo (Banco di prova di Gardone Valtrompia)".
Ricorre il P.M. per violazione degli artt. 11 e 23 l. 110/1975, sull'assunto della configurabilità del suddetto reato anche in caso di mancata impressione di uno soltanto dei prescritti segni indentificativi (nella specie la sigla od il marchio del produttore). Il ricorso è infondato.
L'avvenuta sottoposizione dei fucili al Banco Nazionale di Prova di Gardone Val Trompia e l'apposizione sugli stessi dei segni distintivi sopra indicati deve far ritenere adempiuto l'obbligo di cui all'art. 11, co. 4, l. 110/1975, valendo ad esentare i prevenuti da responsabilità per la mancanza della sigla o marchio del produttore (evidentemente ritenuta non ostativa delle prescritte operazioni di immatricolazione) ed a determinare l'affidamento degli operatori rivoltisi al predetto banco di prova circa la commerciabilità delle armi in questione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999