Sentenza 14 ottobre 2004
Massime • 1
L'interpretazione letterale dell'art. 1 comma terzo lett. d), legge n. 207 del 2003 impone di ritenere che il condannato ammesso alla misura alternativa alla detenzione sia escluso dal beneficio della sospensione della pena, anche se la anzidetta misura non sia più in atto. (In una fattispecie nella quale la istanza di sospensione era stata avanzata da colui che aveva subito la revoca della misura alternativa per violazione delle prescrizioni, la Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile detta istanza, osservando che si determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione di colui che, essendosi invece attenuto alle dette prescrizioni, sarebbe escluso dal beneficio della sospensione per la sua condizione soggettiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2004, n. 43153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43153 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 14/10/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARCHESE Antonio - Consigliere - N. 3912
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - rel. Consigliere - N. 1956/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OL SA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata il 10/12/2003 dal Tribunale di sorveglianza di Roma, con la quale veniva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento col quale il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza di sospensione della pena avanzata ai sensi dell'art. 1 lett. d.L. 207/2003, in quanto trattavasi di condannato al quale era stata revocata la misura alternativa alla detenzione per fatto colpevole.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Santi Consolo chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il tribunale di sorveglianza, pronunciandosi sul reclamo avanzato dal condannato, rilevava che l'interpretazione più corretta e conforme allo spirito della legge dell'art. 1 lett. d.L. 207/2003, comportava che ogni condannato ammesso a misure alternative alla detenzione non poteva beneficiare della sospensione della pena detentiva, sia che questa misura fosse ancora in corso, sia che fosse stata revocata per violazione delle prescrizioni. La lettera della legge era univoca in tal senso, utilizzando l'espressione "è stata ammessa", ma anche lo spirito della legge che non poteva consentire un trattamento più favorevole a chi aveva violato le prescrizioni rispetto a chi vi si era attenuto.
Contro la decisione presentava ricorso il condannato deducendo violazione di legge per interpretazione analogica in malam partem nella parte in cui l'ordinanza ritiene che a chiunque sia stato ammesso a misure alternative alla detenzione non possa essere applicata la sospensione prevista dall'art. 1 L. 207/2003, anche se la misura è stata revocata, così come previsto in altri casi previsti dall'ordinamento giudiziario. Rilevava che se il legislatore avesse inteso dare questa restrizione lo avrebbe detto in modo chiaro, chiarendo quali fossero le revoche ostative, e che non sussiste alcune differenza tra il detenuto in espiazione pena e colui che è ritornato in carcere per revoca di una misura alternativa. Contestava poi il giudizio espresso al momento della revoca della misura, ritenendo pienamente giustificabile la sua trasgressione alle prescrizioni imposte.
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato. La lettera della legge, nel momento in cui fa riferimento al condannato che ha beneficiato della misura alternativa identifica una categoria di soggetti e non richiede come condizione che la misura alternativa sia in atto. A ciò aggiungasi che l'interpretazione suggerita dal ricorrente renderebbe incostituzionale la norma nel momento in cui consentirebbe la sospensione per colui che ha violato la legge e non la consentirebbe per colui che si è sempre attenuto alle prescrizioni.
Il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004