Sentenza 29 marzo 2001
Massime • 1
Perché nasca il diritto del datore di lavoro al rimborso degli assegni familiari da parte dell'INPS è necessario che il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto gli oneri impostigli dalla legge e dia la prova di aver fornito all'Istituto tutte le notizie e i documenti richiesti per l'applicazione delle disposizioni sugli assegni familiari al fine di mettere quest'ultimo in condizione di accertare che i pagamenti degli assegni sono stati realmente eseguiti e che i lavoratori beneficiari dell'erogazione ne avessero diritto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2001, n. 4651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4651 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, FABIANI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI SE CH;
- intimato -
avverso la sentenza n. 403/97 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 20/11/97 R.G.N. 41/88;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che
con sentenza del 20 novembre 1997 il Tribunale di Benevento rigettava l'appello proposto dall'Inps contro la decisione pretorile di accoglimento dell'opposizione proposta da EL Di BI ad un decreto, ingiuntivo della restituzione di somme corrispondenti ad assegni familiari dichiarati ma in realtà non pagati a lavoratori dipendenti, nonché a sanzioni civili;
che il Tribunale riteneva accertato che il Di BI avesse corrisposto gli assegni familiari ai suoi dipendenti;
che perciò spettava all'Inps di provare il contrario, non essendo a ciò sufficiente la mancata produzione della relativa documentazione all'Istituto da parte del datore di lavoro;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inps mentre l'intimato non si è costituito.
Considerato che col primo motivo di ricorso l'Istituto denuncia la violazione degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ., lamentando che il giudice di merito abbia illegittimamente esercitato i suoi poteri istruttori al solo fine di esonerare la parte privata, ossia il datore di lavoro, dall'onere di provare l'effettivo pagamento degli assegni familiari: la prova testimoniale fu infatti disposta d'ufficio, senza che la parte privata nulla deducesse oppure offrisse alcun principio di prova;
che col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e vizio di motivazione, negando che il Collegio di merito abbia in alcun modo argomentato in ordine alla prova, a carico del datore di lavoro, di aver corrisposto gli assegni familiari a diciotto dipendenti, essendone stati sentiti solo tre quali testimoni;
che col terzo motivo il ricorrente lamenta ancora vizio di motivazione e violazione degli artt. 37, 39, 40, 41, 42, 43 d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, sostenendo che l'accertata omissione, da parte del datore di lavoro, della numerosa e complessa documentazione in ordine alla spettanza degli assegni familiari ai lavoratori, non fu tenuta in alcuna considerazione dal Tribunale, nonostante la sua rilevanza ai fini del convincimento del collegio;
che i tre motivi, da esaminare insieme per la loro connessione, sono fondati;
che l'intera sentenza qui impugnata è fondata sul sicuro accertamento dell'avvenuta corresponsione degli assegni familiari dal datore di lavoro ai propri dipendenti e sulla conseguente irrilevanza della prova documentale attinente alla effettiva sussistenza del relativo debito;
che la decisione è viziata in diritto, in quanto confonde l'avvenuta corresponsione di una somma al dichiarato titolo di adempimento (titolo che può anche essere erroneamente ritenuto dal solvens) con la reale sussistenza del debito (Cass. 9 ottobre 1985 n. 4903, 23 ottobre 1972 n. 3209);
che per di più manca qualsiasi motivazione in ordine al detto pagamento poiché il Tribunale nulla dice circa gli elementi del proprio convincimento;
che, cassata la sentenza, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Napoli, la quale, oltre a procedere ai relativi accertamenti, provvederà anche sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2001