Sentenza 25 gennaio 2011
Massime • 1
Nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 cod. pen.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 3412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3412 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2011 |
Testo completo
34121114 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez.726 Composta da
CC 25/01/2011- Giovanni de Roberto
- Presidente -
ON Stefano Agrò R.G.N. 14959/2010
Luigi Lanza
Giorgio Fidelbo
Ersilia Calvanese
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
TU ON, nato a [...] il [...]
avverso il decreto del 16/02/2010 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ascoli Piceno
nel procedimento a carico di
1. PA MA, nato a [...] il [...]
2. PA MI, nato a [...] il [...]
3.. PA DR, nato a [...] l'[...]
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Galati, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
1. A seguito di indagini svolte, su denuncia di ON TU, in ordine ai reati di cui agli artt. 340 e 432 cod. pen. nei confronti di MA PA, MI
PA e DR PA, il pubblico ministero formulava richiesta di archiviazione.
Il TU aveva denunciato alcuni appartenenti al corpo della Guardia
Forestale per aver svolto un'esercitazione nei pressi di un impianto sciistico, creando una situazione di grave pericolo per l'incolumità degli sciatori.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli di Piceno emetteva decreto di archiviazione in data 16 febbraio 2010, non pronunciandosi sulla opposizione tempestivamente proposta dal TU.
2. Avverso il suddetto provvedimento propone, a mezzo del suo difensore, ricorso per cassazione ON TU, denunciando la violazione della legge processuale, in quanto il giudice avrebbe ignorato il contenuto della proposta opposizione, limitandosi a valutare soltanto la fondatezza dell'accusa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il bene giuridico protetto dagli artt. 340 e 432 c.p. va ravvisato rispettivamente nel regolare ed ordinato andamento dell'attività' della pubblica amministrazione e nella pubblica incolumità, sicché soggetto passivo degli ipotizzati non può essere considerata la persona che, a causa della violazione della norma, subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico.
Ne discende che ON TU non e' persona offesa, ma può al più qualificarsi come soggetto danneggiato dal reato, privo di legittimazione a proporre l'opposizione alla richiesta di archiviazione e il successivo ricorso per
Cassazione
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
2 cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in Euro 300,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali e la somma di Euro 300,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso il 25/01/2011.
Il Presidente Il Consigliere estensore
Giovanni de Roberto Ersilia Calyanese
4.all
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 31 GFN 2011
IL CANCELLIERE C1 SUPER Lidia Scalia
قصوری
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