Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 3412
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Sentenza 25 gennaio 2011

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Nei reati di attentato alla sicurezza dei trasporti (art. 432 cod. pen.) e di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340 cod. pen.), il bene giuridico protetto va ravvisato, rispettivamente, nella pubblica incolumità e nel regolare ed ordinato andamento dell'attività della pubblica amministrazione. Ne consegue che il privato denunciante non assume la qualità di persona offesa e non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2011, n. 3412
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3412
    Data del deposito : 25 gennaio 2011

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