Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2006, n. 39555
CASS
Sentenza 17 ottobre 2006

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È inammissibile il ricorso avverso la sentenza con cui, in accoglimento della richiesta congiunta delle parti, ai sensi dell'art. 599, comma quarto cod.proc.pen., per la sostituzione della pena inflitta in primo grado con la sola sanzione pecuniaria o, in subordine, con la libertà vigilata, il giudice di appello applichi la sanzione sostitutiva più grave, in quanto tale decisione è coerente con la richiesta e costituisce espressione dell'esercizio della potestà valutativa in ordine alla sanzione più idonea, così come previsto dagli artt. 53 e 58 della citata legge n. 689 del 1981.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2006, n. 39555
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39555
    Data del deposito : 17 ottobre 2006

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