Sentenza 12 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/05/2003, n. 7245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7245 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 TERIA се REPUBBLICA ITALIANA TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 0 7 245 /03 SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.15619/99 Dott. Bruno Consigliere Dott. Massimo 16101 Cron. Dott. Eugenio Consigliere AMARI Rep. Cons. Rel. Dott. Francesco Ant. GENOVESE Ud. 11/11/02 Dott. Giuseppe MARINUCCI Consigliere ha pronunciato la seguente: Jes. ?? SENTENZA E N E sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, O I L Z I A V S elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi I S A C C I n. 12, presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo D E 4 A N 1 M rappresenta e difende per legge;
E O R 6 I P U P S - ricorrente 5 E M T R A 6
contro
O C C . EN RG N ber intimato- n avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 135/23/98 del 14 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 4055 Svolgimento del processo Con ricorso del 12 dicembre 1995 LE RG adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Torino contro finanziaria il silenzio rifiuto dell'Amministrazione rimborso delle ritenute IRPEF sulla sua istanza di lavoro sul premio fedeltà>>, operata dal datore di 1993, al compimento dei 36 corrispostogli nell'anno anni e 3 mesi di servizio. La commissione adita accoglieva il ricorso, considerando l'erogazione come eccezionale. La Direzione regionale delle Entrate proponeva appello, deducendo la violazione dell'art. 48, comma 2, lett. f), del d. P. R. n. 917 del 1986, non trattandosi di una erogazione liberale eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti>>, in quanto vincolata al compimento di una determinata anzianità. La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte respingeva il gravame sostenendo che l'erogazione sarebbe stata corrisposta ad una cadenza inusuale, diversa da quella consuetudinaria (25 о 30 anni di attribuito il premio di servizio) in cui viene anzianità. Contro tale ultima decisione, ricorre davanti a questa Finanze, chiedendo la Corte il Ministero delle per violazione dell'art. cassazione della sentenza, 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in riferimento all' 48, comma 2, lett. f) del d. P. R. n. 2 917 del 1986, per mancanza dei requisiti previsti da tale disposizione ai fini dell'esenzione dal prelievo ei in ogni caso, per la mancata prova da parte del contribuente della non ricorrenza di analoghe erogazioni aziendali e per 1'omessa о insufficiente motivazione della sentenza. L'intimato non ha articolato difese. Motivi della decisione fondato e va accolto in quanto la Il ricorso di secondo grado, nel disattendere decisione l'interpretazione ormai consolidata di questa Corte in tema di trattamento fiscale del premio fedeltà>> (secondo la quale < il cosiddetto "premio fedeltà" che il datore di sia solito erogare ai lavoro dipendenti quando raggiungano una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti, e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie non rientra nelle previsioni dell'art. 48, secondo comma, lett. f), del d. P. R. n. 917 del 1986, ei quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso, erogazione liberale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario)>> (Cassazione. nn. 248, 681 e 4132 del 1999 e numerose altre successive), ha sviluppato una motivazione palesemente contraddittoria. Infatti, da un lato essa ha qualificato l'emolumento percepito dal dipendente come premio di anzianità di premio fedeltà>>) e dall'altro ha ) servizio>> 0 3 assolutamente definito tale emolumento come non si tratta di inusuale>>. Delle due l'una: ° qualcos'altro che la premio di anzianità>> (ma di nei suoi profili causali) sentenza non identifica oppure si tratta di quel tipo di emolumento, sia pure corrisposto in un momento diverso, per ragioni varie e contingenti o per accordo fra le parti. La circostanza fattuale della sua erogazione ad una data non consuetudinaria per ragioni contingenti rimesse agli accordi delle parti non esclude, infatti, la rispondenza dell'emolumento al trattamento generalizzato connesso al rapporto di lavoro subordinato. Questa stessa Corte, infatti, ha anche W precisato (Cassazione n. 2341 del 2001) che il disposto di cui all'art. 48, primo comma, del d. P. R. n. 917 del 1986, costituisce una norma antielusiva tendente ad evitare che, sotto forma di erogazioni liberali, vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà e proprio corrispettivo per hanno natura di vero l'attività svolta e che la tassabilità delle somme se ricorrano i percepite può essere esclusa solo requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale, effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti. tali circostanze, riguardanti un evento del tutto Ma particolare idoneo a giustificare l'attribuzione patrimoniale, devono essere rigorosamente allegate e provate dal contribuente. La sentenza però compie un apprezzamento del fatto che risulta illogico e contraddittorio. La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata, per un nuovo giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che provvederà anche sulle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e spese, ad altra sezionerinvia, anche per le della Commissione tributaria regionale del Piemonte. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 14 novembre 2002 (11 novembre 2002). L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE 9. Il Presidente ишо лечcriver; Dr. Bruno SACCUCCI IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Paolo Talarico Roma 12 MAG. 2003 IC IL CANCELLIERE C1 ча ка то