Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
1 1 9 /0 1 се 59893 E N O I Z NOME DEL POPOL A R REPUBBLICA ITALIANA T I S 5 I : R / G N 4 A E / T 6 R 2 B U / A R B F I D L SUPREMA CASSAZIONE . D R A L E . E T T D B I N A S SEZIONE QUINTA CIVILE E T N E P A S 1 I 3 S 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 10121/98 Dott. Giovanni Olla Consigliere Cron. 18772 Dott. Enrico Papa Dott. Giovanni Paolini Consigliere Rep. Dott. Massimo Oddo,relabore Consigliere Ud. 5 aprile 2001 Dott. Aldo Ceccherini Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto il 27 maggio 1998 da: De in persona del Ministro Amministrazione delle Finanze dello Stato rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Ge- pro tempore nerale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Porto- ghesi, n. 12 ricorrente contro in persona del suo ammini- Savaleasing S.p.A., corrente in Torino - E L I stratore delegato dr. Felice Cappello― difesa dagli avv.ti Victor U- E V N I O I C Z A S E S A ckman e Corrado Magnati e rappresentata dall'avv. Claudio Schwar- N C I O D I A P M E M R zenberg, in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente P A U S C E T R O domiciliata presso quest'ultimo in Roma alla via Monte delle Gioie, C n. 24 8 t 2 01 proc. n. 10121/98 R.G. controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte sez. XXIX n. 65/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 a- prile 2001 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
udita l'Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'avv. Ales- sandro De Stefano, che ha chiesto l'annullamento della decisione im- pugnata;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Savaleasing S.p.A. ricorreva il 6 ottobre 1993 con separati atti av- verso gli avvisi notificatile il 9 agosto 1993, con i quali l'Ufficio II.DD. di Torino aveva rettificato i redditi dichiarati dalla società per OU gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990, comminando le relative pene pecuniarie, ed aveva accertato l'omesso assoggettamento degli utili distribuiti alla maggiorazione a titolo di conguaglio I.r.p.e.g., istituita dall'art. 2, 1. 25 novembre 1983, n. 649, e, quanto agli accertamenti, eccepiva una duplicazione dell'imposta, giacché dagli incrementi dei redditi imponibili sarebbero stati esclusi dei costi che avevano scon- tato le imposte in esercizi anteriori all'entrata in vigore della istitu- zione della maggiorazione stessa per effetto di rettifiche in aumento ed erano divenuti fiscalmente deducibili in epoca successiva. Con decisioni nn. 213, 214, 215 e 216 del 24 marzo 1994 la Com- missione Tributaria di 1° grado di Torino accoglieva i ricorsi contro proc. n. 10121/98 R.G. 2 gli accertamenti, dichiarando, invece, estinti i processi relativamente alle contestazioni delle rettifiche per intervenuta presentazione di di- chiarazione integrativa, e le pronunce, appellate dall'amministrazio- ne finanziaria, venivano confermate il 18 marzo/15 aprile 1997 dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, previa riunione dei distinti procedimenti. I giudici, dopo avere premesso che funzione della maggiorazione di conguaglio è quella di assicurare la corrispondenza tra credito d'imposta spettante ai soci sugli utili percepiti ed onere tributario a carico dell'ente erogante, hanno osservato che il diniego di porne in compensazione la differenza negativa - cd. franchigia - verificatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge con maggiorazioni future violerebbe il divieto della doppia imposizione e che l'interpre- ом tazione ostativa alla retroattività della disciplina, contenuta nella circolare ministeriale 16 marzo 1984, n. 8, sarebbe contraria alla costituzione ed ai principi generali dell'ordinamento tributario. Avverso la sentenza formulava ricorso per cassazione il 27 maggio 1998 l'Amministrazione Finanziaria dello Stato con un articolato motivo e la Savaleasing S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 3 luglio 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2, 1. n. 649/83, falsa applicazione dell'art. 67, d.p.r. 29 settembre 1993, n. 600, ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia. proc. n. 10121/98 R.G. 3 In particolare ha dedotto, da un lato, che, essendo la franchigia pro- dotta dall'imposizione con l'aliquota del 36% del risultato finale del conto dei profitti e delle perdite, non potrebbe dare luogo a credito d'imposta una componente del bilancio che non costituisca reddito e, dall'altro, che la disciplina invocata, disponendo il calcolo del reddi- to imponibile al lordo delle perdite riportate da esercizi precedenti, escluderebbe la possibilità di apprezzare in quelli successivi singole poste negative dei conti economici, e che gli utili corrisposti ai soci in misura superiore al 64% al reddito imponibile della società po- trebbero essere esclusi dalla maggiorazione a titolo di conguaglio dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche unicamente se pre- levati da riserve o fondi assoggettati in passato ad imposta. Ha soggiunto che neppure le norme introdotte dal d.p.r. 22 dicembre des 1986, n. 917, giustificherebbero una diversa conclusione, giacché l'art. 105, 3° co., farebbe riferimento alla futura utilizzabilità dell'eccedenza di franchigia calcolata con riferimento a redditi socie- tari assoggettati ad imposta e l'art. 107, 1° co., all'esclusione della maggiorazione a titolo di conguaglio nel caso di rettifica in aumento del reddito imponibile. Nessuna violazione del divieto di doppia imposizione, infine, sarebbe ravvisabile nella specie, in quanto l'imposta sul reddito delle società ed a quella sui dividendi percepiti dai soci avrebbero presupposti di- versi e si distinguerebbero per i soggetti ed il momento di percezione dei redditi. Il motivo è fondato. proc. n. 10121/98 R.G. 4 L'addizionale di conguaglio, introdotta dalla legge n. 649/83 conte- stualmente all'elevazione al 36% dell'aliquota dell'imposta sul reddi- to delle persone giuridiche ed alla fissazione nei 9/16 del credito d'imposta dei soci sugli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile, ha come presupposto un'eccedenza dei dividendi distri- buiti sull'utile di esercizio rispetto al 64% del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla società ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovu- ta per l'esercizio medesimo. Tale imposizione ha la funzione compensativa di rendere il credito d'imposta, riconosciuto ai soci in ragione della percezione dei divi- denti, esattamente pari all'imposta complessiva versata dalla società ON) a titolo di I.r.p.e.g. e l'operatività della relativa disciplina trova con- seguentemente i suoi limiti nella possibilità di rimuovere attraverso l'applicazione della stessa l'effetto distorsivo del meccanismo del credito d'imposta integrale introdotto dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904, connesso alla possibilità di eccedenza dello stesso rispetto all'imposta assolta dalla società. Nel computo del reddito imponibile, oltre a quella parte del reddito che è stata legittimamente utilizzata per ripianare le perdite di prece- denti esercizi, non possono, dunque, essere incluse componenti nega- tive verificatesi in esercizi anteriori l'entrata in vigore la legge n. 649/83 (cfr.: Cass. civ., sez. I, sent. 26 giugno 1999, n. 6631), non solo per la ragione testuale del richiamo della norma alle sole perdite riportate dagli anni precedenti e per l'assenza di omogeneità contabi- proc. n. 10121/98 R.G. 5 le e di bilancio tra le stesse ed i costi non deducibili, ma soprattutto perché la diversità dei regimi impositivi e delle aliquote succedutisi nel tempo non consentirebbe con il computo dell'imponibile al lordo di tali componenti, come anche delle perdite anteriori, alcuna com- pensazione, ma realizzerebbe, al contrario, uno squilibrio tra l'am- montare delle imposte sul reddito corrisposte in passato dalla società ed i crediti di imposta che risulterebbero in favore dei soci. L'eterogeneità dei presupposti dell'imposizione sui redditi delle per- sone giuridiche e delle persone fisiche esclude, infine, qualsiasi rile- vanza nella controversia al principio invocato del divieto di doppia imposizione stabilito dall'art. 127, d.p.r. 22 dicembre 1996, n. 917. Alla fondatezza di uno degli argomenti del motivo di ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemon- te.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le A I E 6 spese del procedimento di cassazione, ad altra sezione della Commis- R 5 8 N . 9 A 1 O N T / I - 4 Z U / sione Tributaria Regionale del Piemonte. B B A 6 I 2 R . L . T R L R S T . I A P Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 5 aprile 2001. . G D B E A R Il presidente Il consigliere est. dott. Giovanni Olla dott. Massimo Oddo celliereIL CANCELLIERE C Osvaldo Ascaniq DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 15 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1, Osvaldo Ascanio proc. n. 10121/98 R.G. 6