CASS
Sentenza 20 aprile 2026
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 14234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14234 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RI ZO, nato ad [...] 1'11/4/1995 avverso la sentenza del 25/9/2025 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/9/2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 25/2/2025 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a ZO RI con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'RI, deducendo - con unico motivo - la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. La Corte di appello, pur menzionandola, non avrebbe trattato il contenuto della memoria Penale Sent. Sez. 3 Num. 14234 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/03/2026 difensiva del 19/9/2025, con la quale sarebbero stati compiutamente descritti ed analizzati gli oggetti, nella disponibilità del ricorrente, ritenuti indicativi della destinazione dello stupefacente allo spaccio: in particolare, la memoria avrebbe evidenziato che la bilancia, per le sue caratteristiche, costituiva un comune strumento da cucina, e che le "palette dosatrici" erano, in realtà, comuni spingi- cuticole per la cura delle unghie. Questo palese errore di ricognizione sul contenuto della prova, evidentemente decisivo nella struttura della sentenza, ne inficerebbe del tutto la tenuta, specie in assenza di qualunque valutazione da parte della Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte osserva, in primo luogo, che la memoria prodotta dalla difesa in appello è stata certamente esaminata dal Collegio di merito, risultandone riportato il contenuto, in sentenza (pag. 5), con sufficiente precisione: in particolare, è stato evidenziato che "Il difensore ha depositato memoria scritta con allegati in cui ha perorato l'accoglimento dei motivi di appello" (già con i motivi di gravame, infatti, la difesa aveva lamentato "l'errata valutazione del materiale rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, trattandosi di strumenti ordinari e non preordinati all'attività di spaccio", come si legge nella stessa pag. 5). 5. Tanto premesso, la pronuncia impugnata ha confermato la condanna del ricorrente - riconoscendo la destinazione dello stupefacente anche allo spaccio - con una motivazione del tutto solida e priva di illogicità manifesta, oltre che del dedotto travisamento della prova: come tale, dunque, non censurabile. 5.1. La Corte di appello, in doppia conforme con la decisione del Tribunale, ha infatti richiamato le circostanze che avevano condotto al rinvenimento ed al sequestro della sostanza, risultando così accertato - senza contestazione alcuna - che, al momento dell'arrivo del primo pacco destinato all'RI, sul tavolo da pranzo della sua abitazione erano presenti: un "bilancino", "strumenti di precisione" ed "un barattolo di vetro, con all'interno sostanza di colore marrone solitamente impiegata come materiale da taglio". Già il primo Giudice, con considerazioni fatte proprie dalla Corte di appello, aveva inoltre valorizzato i quantitativi lordi non minimali delle sostanze sequestrate al ricorrente, il quale, peraltro, aveva dimostrato particolare dimestichezza con l'acquisto di tali prodotti dall'estero. 5.2. Alla luce di queste considerazioni, la Corte rileva dunque la manifesta infondatezza dell'unica censura proposta in questa sede. Il Giudice di appello, richiamando la pronuncia di primo grado, ha infatti evidentemente esaminato le doglianze difensive (comprese quelle contenute nella memoria), e le ha disattese 2 in forza di una lettura complessiva degli elementi di indagine, tale da confortare l'ipotesi accusatoria. Non rileva, pertanto, che la sentenza abbia omesso specifiche considerazioni sulle caratteristiche della bilancia o sulla natura "propria" degli altri oggetti in sequestro, in quanto la destinazione (anche) allo spaccio della sostanza è stata comunque tratta da una pluralità di elementi, oggetto di una lettura priva di illogicità manifesta o di travisamento di sorta, nonché estranei alla lettera del ricorso (come il quantitativo di sostanza e la presenza di prodotto da taglio). 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 25/9/2025, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 25/2/2025 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a ZO RI con riguardo al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'RI, deducendo - con unico motivo - la manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova. La Corte di appello, pur menzionandola, non avrebbe trattato il contenuto della memoria Penale Sent. Sez. 3 Num. 14234 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 26/03/2026 difensiva del 19/9/2025, con la quale sarebbero stati compiutamente descritti ed analizzati gli oggetti, nella disponibilità del ricorrente, ritenuti indicativi della destinazione dello stupefacente allo spaccio: in particolare, la memoria avrebbe evidenziato che la bilancia, per le sue caratteristiche, costituiva un comune strumento da cucina, e che le "palette dosatrici" erano, in realtà, comuni spingi- cuticole per la cura delle unghie. Questo palese errore di ricognizione sul contenuto della prova, evidentemente decisivo nella struttura della sentenza, ne inficerebbe del tutto la tenuta, specie in assenza di qualunque valutazione da parte della Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. La Corte osserva, in primo luogo, che la memoria prodotta dalla difesa in appello è stata certamente esaminata dal Collegio di merito, risultandone riportato il contenuto, in sentenza (pag. 5), con sufficiente precisione: in particolare, è stato evidenziato che "Il difensore ha depositato memoria scritta con allegati in cui ha perorato l'accoglimento dei motivi di appello" (già con i motivi di gravame, infatti, la difesa aveva lamentato "l'errata valutazione del materiale rinvenuto nell'abitazione dell'imputato, trattandosi di strumenti ordinari e non preordinati all'attività di spaccio", come si legge nella stessa pag. 5). 5. Tanto premesso, la pronuncia impugnata ha confermato la condanna del ricorrente - riconoscendo la destinazione dello stupefacente anche allo spaccio - con una motivazione del tutto solida e priva di illogicità manifesta, oltre che del dedotto travisamento della prova: come tale, dunque, non censurabile. 5.1. La Corte di appello, in doppia conforme con la decisione del Tribunale, ha infatti richiamato le circostanze che avevano condotto al rinvenimento ed al sequestro della sostanza, risultando così accertato - senza contestazione alcuna - che, al momento dell'arrivo del primo pacco destinato all'RI, sul tavolo da pranzo della sua abitazione erano presenti: un "bilancino", "strumenti di precisione" ed "un barattolo di vetro, con all'interno sostanza di colore marrone solitamente impiegata come materiale da taglio". Già il primo Giudice, con considerazioni fatte proprie dalla Corte di appello, aveva inoltre valorizzato i quantitativi lordi non minimali delle sostanze sequestrate al ricorrente, il quale, peraltro, aveva dimostrato particolare dimestichezza con l'acquisto di tali prodotti dall'estero. 5.2. Alla luce di queste considerazioni, la Corte rileva dunque la manifesta infondatezza dell'unica censura proposta in questa sede. Il Giudice di appello, richiamando la pronuncia di primo grado, ha infatti evidentemente esaminato le doglianze difensive (comprese quelle contenute nella memoria), e le ha disattese 2 in forza di una lettura complessiva degli elementi di indagine, tale da confortare l'ipotesi accusatoria. Non rileva, pertanto, che la sentenza abbia omesso specifiche considerazioni sulle caratteristiche della bilancia o sulla natura "propria" degli altri oggetti in sequestro, in quanto la destinazione (anche) allo spaccio della sostanza è stata comunque tratta da una pluralità di elementi, oggetto di una lettura priva di illogicità manifesta o di travisamento di sorta, nonché estranei alla lettera del ricorso (come il quantitativo di sostanza e la presenza di prodotto da taglio). 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026