Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 5766
CASS
Sentenza 11 gennaio 2005

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In tema di tutela delle zone di particolare interesse ambientale, è necessaria l'autorizzazione per effettuare un intervento in zone protette, salvo che esso sia di irrilevante entità e tale da non incidere neppure in astratto sull'ambiente. Pertanto, la realizzazione di un argine, con deviazione delle acque di un fiume, deve essere sottoposta al controllo di impatto ambientale, né è invocabile l'applicabilità dell'art. 58 del testo unico sulla disciplina delle acque pubbliche, il quale - a sua volta - consente ai privati di eseguire opere idrauliche a difesa della proprietà solo quando non sia in alcun modo alterato il regime dell'alveo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2005, n. 5766
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5766
    Data del deposito : 11 gennaio 2005

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