Sentenza 23 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/02/2001, n. 2664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2664 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN02 6 64 / 0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONTRAD di APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: | Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente - R.G. N. 17615/98 Cron. 5514 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Rel. Consigliere Rep. 833 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 11/10/00 - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 1300s sul ricorso proposto da: IL RE ER OV, elettivamente domiciliato in ROMA LIRE 3000 | CORSO TRIESTE 173, presso lo studio dell'avvocato CANCELLE MARCHESE T., difeso dall'avvocato ODDO DAVIDE, giusta | delega in atti;
- ricorrente CG064455
contro
CA GI (PIER) BRUNO, elettivamente domiciliato 10, presso lo studio in ROMA CORSIA AGONALE difeso dagli avvocati S.,dell'avvocato DE MARTINO TIRELLI TEO, giusta delega inTORRIGINO GIANSTEFANO, 2000 atti;
controricorrente 1627 -1- avverso la sentenza n. 521/97 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 14/07/97; i udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo CALFAPIETRA;
udito l'Avvocato MARIANI Roberto per delega ! dell'Avv. TORRIGINO dep. in udienza, difensore del | resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. : i -2- ' Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 7 ottobre 1988 Giovanni IN dichiarò che aveva eseguito lavori di manutenzione straordinaria su un edifi- cio sito in Arma di Taggia, via Colombo n. 207 di proprietà di GI NO SC su incarico dello stesso, ma di non aver ricevuto il saldo del corri- spettivo pattuito;
per cui, col predetto atto, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Sanremo il nominato SC e chiese la sua condanna al pa- gamento della somma di £. 31.163.120 comprensiva di Iva. Nel costituirsi in giudizio lo SC contestò la domanda e ne chie- se il rigetto;
eccepì in particolare che i lavori presentavano vizi e difformità, che gli stessi non erano stati ultimati e che egli non aveva accettato l'opera oggetto del contratto;
spiegò domanda riconvenzionale chiedendo la con- danna del IN all'eliminazione dei difetti e al completamento dei lavori. Acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, a conclusione del giudizio, con sentenza in data 4 dicembre 1992, rigettò la domanda del IN, accolse quella riconvenzionale e condannò il predetto ad eliminare a proprie spese i difetti dell'opera eseguita e a completare i lavori, compensando tra le parti le spese del giudizio. A seguito dell'impugnazione proposta dal IN e di quella inci- dentale (relativa alla compensazione delle spese) formulata dallo SC, il contraddittorio tra le parti si instaurò nuovamente davanti alla Corte d'appello di Genova, la quale, a conclusione del giudizio di secondo grado, Calfapietra est.ивут 17615/98 1 con sentenza in data 14 luglio 1997, rigettò l'appello principale, accolse quello incidentale e condannò il IN alle spese di entrambi i gradi di giudizio. Contro la sentenza, non notificata, Giovanni IN ha proposto ri- corso per cassazione notificato il 7 ottobre 1998, e formulato quattro motivi d'impugnazione. GI NO SC ha depositato controricorso. Motivi della decisione.
1. Va innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità del ri- corso sollevata dal controricorrente, il quale afferma che il ricorso stesso, pur tenendo conto della sospensione dei termini in periodo feriale, gli è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione, scaduto, a suo avviso, il 16 settembre 1998. L'eccezione è infondata. Per accertare la scadenza del termine per impugnare va considerato che la sentenza di secondo grado risulta pubblicata il 14 luglio 1997 e non notificata;
il termine di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente da tale ultima data e prolungato di 46 giorni per effetto della sospensione ex art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, deve essere nuovamente sospeso a decorrere dal 1° agosto 1998 dopo il decorso di un anno e 17 giorni;
i 29 giorni residui cominciano nuovamente a decorrere dal 16 settembre 1998 e scadono il 15 ottobre 1998. vlja Calfapietra est 17615/98 2 Il ricorso del IN, notificato allo SC il 7 ottobre 1998, è dunque tempestivo.
2. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 1665 c.c. Afferma che la Corte non ha considerato che l'opera era stata ricevuta in consegna senza riserve dallo SC, il quale aveva preso ad utilizzarla, per cui non poteva sollevare contro di lui l'eccezione di inadempimento.
3. Col quarto motivo il ricorrente denunzia erronea qualificazione giuridica della lettera 9 agosto 1986 ed erroneo accertamento delle sue con- seguenze. La Corte non ha considerato che essa aveva carattere unilaterale e non poteva limitare i diritti che gli derivavano dal contratto, considerata an- che l'avvenuta ricezione in consegna dell'opera, senza riserve, da parte del committente. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione. La Corte d'appello, esaminando il secondo motivo di gravame, ha osservato che con la lettera del 9 agosto 1986 - il cui testo era stato predi- -sposto dal committente ed accettato dall'appaltatore le parti avevano con- cordato le modalità di pagamento del corrispettivo ancora dovuto per £. 43.359.000; con essa il committente s'era impegnato a versare al IN tale somma in due rate, la prima di £. 20.000.000 in acconto, il saldo da pa- gare a presentazione di lettera di ultimazione dei lavori. La Corte ha dunque osservato che prima il IN doveva ultimare l'opera e dopo lo SC gli avrebbe pagato il saldo: infondata era pertanto Caliapietra est. 17615/98 3 la pretesa del IN di giustificare il mancato completamento dell'opera col mancato pagamento del saldo. A fronte di tale motivato accertamento sia del carattere consensuale della statuizione sia dell'ordine cronologico dei rispettivi adempimenti, le doglianze del ricorrente in ordine alla natura unilaterale della lettera e all'utilizzo dell'opera da parte del committente si presentano infondate;
es- se, lungi dallo specificare sotto quale forma si sia verificata la violazione di legge da parte della Corte, si risolvono nella indiretta richiesta d'una nuova e più favorevole valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimi- tà. Il primo ed il quarto motivo di ricorso vanno dunque rigettati.
4. Col secondo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione sul punto decisivo della valutazione comparativa di inadempimenti e corri- spettivi. Sostiene che la Corte ha giudicato non lieve l'inadempimento quantificato dal consulente tecnico d'ufficio in complessive £.
6.500.000 nell'ambito di un contratto di £. 143.000.000, in tal modo violando il crite- rio di proporzionalità ed il principio di buona fede cui è subordinata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. La doglianza non può essere condivisa. Alla luce degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio la Corte d'appello ha accertato il costo degli interventi integratori e riparatori in complessive £. 3.750.000, ma ha ritenuto che l'inadempimento dell'appaltatore fosse non lieve dato che l'opera da lui fornita risultava co- Calfapietra est.плут 17615/98 4 munque incompleta con riguardo ad un compendio di dettagli che la faceva- no apparire complessivamente assai deficitaria anche in rapporto ai lavori già eseguiti. La motivazione addotta in proposito, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, è sufficiente e non contraddittoria, per cui l'accertamento in proposito si sottrae al sindacato di legittimità, considerato anche che il raf- fronto tra il valore dei rispettivi inadempimenti non va fatto tenendo pre- sente il valore complessivo dell'appalto ma quello della prestazione oggetto dell'eccezione di inadempimento, e che il criterio di buona fede non è mai violato quando il rifiuto risulti ragionevole e logico in senso obiettivo tro- vando concreta giustificazione nel raffronto tra prestazione ineseguita e pre- stazione rifiutata.
5. Col terzo motivo il ricorrente denunzia difetto di motivazione sull'individuazione degli obblighi contrattuali. Assume che la Corte ha igno- rato che, secondo il contratto, numerosi materiali dovevano essere forniti dal committente e che alla mancata fornitura degli stessi era dovuta l'incompletezza dei lavori. La doglianza non ha pregio. Esaminando il terzo motivo di gravame la Corte d'appello ha osser- vato che l'affermazione in tal senso del IN era immotivata e contrad- detto dai chiari ed univoci risultati della consulenza tecnica d'ufficio, la quale aveva evidenziato deficienze e vizi sicuramente riferibili a fatto e col- pa esclusivi dell'appaltatore; e che il contratto di appalto non conteneva Calfapietra est. 17615/98 5 clausole relative alla fornitura del materiale che si riferissero ai lavori neces- sari al completamento dell'opera. Come appare evidente, l'accertamento in proposito effettuato dalla Corte d'appello si presenta puntuale e completo, ed è sorretto da una moti- vazione che, a differenza di quanto assume il ricorrente, è sufficiente e logi- ca, per cui la statuizione censurata si sottrae al vizio denunziato.
6. Il ricorso va in conclusione rigettato nella sua interezza, con la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 131.700 , oltre a £.
2.000.000 per onorari. £. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ sezione ci- vile, l'11 ottobre 2000. Il Presidente Sincy Belloſſom hoooo 290000 Il Consigliere IL RE C1 ValexiayValeria Neri 23 FEB. 2001 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 3141 Art. n. Calfapietra est. 17615/98 6