Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale possono essere utilizzate le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia dopo il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, giacchè l'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive riguarda esclusivamente il giudizio di merito e non anche la fase cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/11/2007, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 15/11/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 1807
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 008761/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC NC, N. IL 05/02/1980;
avverso ORDINANZA del 12/12/2006 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Meloni Vittorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice per le indagini presso il Tribunale di Catanzaro, con atto in data 22 novembre 2006, ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NA AN in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74. L'ordinanza è stata confermata dal Tribunale del riesame di
Catanzaro con atto del 12 dicembre 2006.
2. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo diversi motivi.
2.1 Col primo motivo si prospetta vizio della motivazione, essendosi attribuito significato probatorio a conversazioni insignificanti, senza considerare che l'interlocutore AF è lo zio dell'indagato e che tale fatto giustifica i rapporti telefonici.
2.2 Col secondo si lamenta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti IL e CI che hanno avviato la collaborazione molti anni orsono e che, quindi, a seguito della L. 13 febbraio 2001, n. 45, avrebbero dovuto riferire i fatti a loro conoscenza entro 180
giorni.
Si deduce altresì che le chiamate in correità sono prive di riscontri individualizzanti.
2.3 Si eccepisce infine vizio della motivazione in ordine alle ragioni che giustificano la misura carceraria.
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che il Tribunale evidenzia con argomentazione diffusa e circostanziata che l'indagato è attinto dalle dichiarazioni accusatorie di due collaboratori di giustizia che hanno una diretta, approfondita conoscenza del contesto illecito. Le loro dichiarazioni trovano conferma in un grandissimo numero di conversazioni che pongono in luce come il ricorrente sia inserito nell'organizzazione criminale alle dirette dipendenze dello zio AN AF. A tale riguardo vengono esemplificativamente analizzate alcune conversazioni dalle quali emerge che egli è permanentemente a disposizione dello zio per conto del quale trasporta stupefacente rifornendo i vari spacciatori. Da una conversazione emerge in effetti che lo zio da indicazioni precise sulla persona rimasta priva di stupefacente che deve essere rifornita. Si pone altresì in luce che l'indagato, sempre per conto dello zio, svolge continuamente il ruolo di esattore del danaro dovuto dagli spacciatori. La cointeressenza tra i due viene dimostrata, si afferma, anche dal fatto che essi si intendono piuttosto agevolmente con un linguaggio allusivo. Alla luce di tale argomentata valutazione delle emergenze probatorie, la dedotta censura è del tutto priva di fondamento.
3.2 In ordine al secondo motivo di ricorso, il collegio pone in luce che le doglianze afferenti all'inosservanza della disciplina legale sui collaboratori di giustizia è priva di fondamento poiché, per effetto della disciplina transitoria di cui alla richiamata L. n. 45, art. 25 i limiti temporali per la raccolta delle dichiarazioni eteroaccusatorie si applicano solo alle collaborazioni prestate dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Si aggiunge che, in ogni caso, l'eccezione proposta è irrilevante nella sede cautelare, richiamando a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità secondo cui la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dopo la scadenza del termine di 180 giorni previsto dalla legge opera esclusivamente con riguardo alla sede del giudizio di merito e non invece nell'ambito cautelare, ora sono richiesti solo indizi e non prove. Tale valutazione della normativa è corretta: la condivisa giurisprudenza di questa Corte è costante (Rv 221376, 226657, 223999, 223311) nel senso che la limitazione temporale introdotta dalla nuova disciplina si applica solo alle collaborazioni iniziate dopo la sua entrata in vigore;
ed è lo stesso ricorrente ad affermare che i due collaboratori chiamati in causa hanno iniziato a collaborare ben prima dell'ingresso della disciplina di cui si parla. È, in ogni caso, pure nel. senso indicato dal Tribunale la prevalente, condivisa giurisprudenza di questa Corte che confina la sanzione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni tardive al solo giudizio di merito e non l'estende all'ambito cautelare (Rv. 226213;
228114; 234078).
Quanto alla deduzione inerente alla mancanza di riscontri 4& individualizzanti, è sufficiente richiamare le appaganti argomentazioni del Tribunale, delle quali si è dato conto più sopra, che evidenziano, alla luce delle intercettazioni telefoniche, il ruolo dell'indagato conforme alla descrizione fattane dai "pentiti".
3.3 Infine, per ciò che attiene alle esigenze cautelari, il Tribunale pone in luce da un lato una precedente condanna anche se non specifica e dall'altro il dato oggettivo costituito dalle modalità e dalle circostanze dei fatti. Si evidenzia che la consumazione dei delitti in un contesto organizzato, la considerevole entità ponderale della droga, i legami con i vertici dell'organizzazione, la conoscenza dei canali di. rifornimento e distribuzione degli stupefacenti indicano concreto, attuale ed intenso rischio di commissione di analoghe condotte criminose. In conseguenza, al fine di recidere drasticamente ogni legame con l'ambiente illecito si reputa che l'unica misura cautelare adeguata sia quella carceraria, mentre quella domestica non assicurerebbe il distacco dall'ambiente dei traffici nel quale l'indagato ha lungamente operato. Tale valutazione, conforme ai fatti in precedenza evidenziati, appare con tutta evidenza priva di vizi logici. Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone altresì che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza, perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2008