Sentenza 21 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/03/2002, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2002 |
Testo completo
-04097 402 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA Oggetto FONDA CIVILE [FROFESSIONI INTELLETTUALI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - ARCHITETTO-INADENTIMENTO Presidente R.G.N. 18474/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE Cron.9562 Consigliere Dott. Antonio VELLA Rep. 966 Consigliere - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Ud.13/12/01 - Rel. Consigliere- Dott. Vincenzo MAZZACANE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia stud IL SOLE -- dal Sig.. S E NTENZA per diritti L.1.55 # 21 MAR 2002 sul ricorso proposto da: IL CA ON EL, domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato GIOVANNI €0,77 L 1500 SCOCCA, giusta delega in atti;
ricorrente contro 1030524 BAY 9 BRUSAFERRO PATRIZIA;
- intimata avverso la sentenza n. 588/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo 2001 MAZ ZACANE;
1713 -1- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. — — -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato al NA CO conveniva in giudizio dinanzi Tribunale di Padova l'architetto PA RU chiedendone la condanna al risarcimento alla mancata redazione (e,dei danni conseguenti quindi, alla mancata approvazione da parte dell'autorità competente) di un progetto per la ALLA Propria ensa ni CivILE, ABITAZIONE SITA copertura di una terrazza relativa a Villanova di Camposampiero, che il suddetto professionista si era obbligato ad eseguire prima dell'estate dell'anno. 1987. Costituendosi in giudizio la convenuta, pur riconoscendo di aver ricevuto l'incarico, contestava che la relativa esecuzione dovesse essere svolta entro un preciso termine e che il progetto non fosse stato approvato. Il Tribunale adito con sentenza del 17.10.1995 rigettava la domanda attrice. Proposta impugnazione avversO tale decisione della CO, cui resisteva la RU, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 10.6.1999 respingeva l'appello. La Corte territoriale riteneva anzitutto non provato un preteso danno subito dall'appellante a 3 seguito della mancata presentazione della Comune per documentazione ulteriore richiesta dal il rilascio della concessione edilizia relativa all'immobile suindicato e quindi della conseguente archiviazione della pratica: infatti tale danno, in ipotesi consistente in un minor valore del bene successivamente venduto, non era configurabile "in MA re ipsa", Vavrebbe dovuto essere rigorosamente nessuna prova era stata fornita dimostrato, mentre in ordine ad una alienazione dell'immobile ad un NTE ME prezzo inferiore a quello precedente pattuito per effetto del suo mancato ampliamento. Il giudice di appello poi condivideva la statuizione del Tribunale di Padova in ordine alla ritenuta inammissibilità della prova testimoniale dedotta dalla LT per mancata contestuale indicazione dei testi, atteso che in tale ipotesi, qualora il giudice nn si sia avvalso del potere discrezionale di concedere un termine per l'indicazione dei medesimi, la prova deve essere dichiarata inammissibile per violazione di un precetto di carattere generale attinente alla regolarità del contraddittorio;
del tutto superfluo inoltre risultava l'espletamento dello FORNALC interrogatorio fissato della convenuta, attese le risultanze pacifiche della prova documentat e la sua irrilevanza ai fini di una dimostrazione e quantificazione dell'asserito danno. Avverso tale sentenza la CO ha proposto un ricorso per cassazione articolato in due motivi;
la RU non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la prova testimoniale articolata dall'esponente per mancata indicazione dei testimoni;
in proposito rileva che il requisito della specifica indicazione delle Interrocare persone da integrare richiesto solo per consentire al giudice l'esercizio del potere di riduzione delle liste sovrabbondanti, mentre la semplice specifica indicazione dei fatti sufficiente a consentire al giudice di formulare il giudizio sulla ammissibilità e la rilevanza della prova, ed alla controparte di dedurre la prova contraria. La censura è infondata. Secondo infatti l'orientamento consolidato di 5 questa Corte, qualora la parte nel richiedere la prova testimoniale non abbia indicato i testi da escutere ed il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale conferitogli dalla legge di concedere alla parte un termine per la indicazione degli stessi, la prova deve essere dichiarata inammissibile, anche d'ufficio, per violazione di un precetto di carattere processuale attinente alla regolarità del contraddittorio e la decisione sul è sindacabile in sede di legittimitàpunto non 4 (vedi "ex multis" Cass. 11.9.1993 n. 9476; Cass. 20.3.1996 n. 1315; Cass. 11.2.2000 n. 1519). Deve poi ritenersi l'inammissibilità di quella parte del motivo di ricorso con la quale si censura dell'interrogatorio formale la mancata ammissione della RU, considerata la mancata capitoli, e dunquetrascrizione dei relativi l'inosservanza del principio secondo il quale il ricorso per cassazione, nel caso in cui si censur con esso l'omessa ammissione di una prova per interrogatorio o per testi da parte del giudice di merito, deve contenere a pena di inammissibilità in ossequio il principio di autosufficienza del ricorso medesimo l'indicazione del capitolato di - prova. 6 Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norm di diritto, ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur essendo stato accertato un inadempimento contrattuale da parte della RU all'obbligo di redigere il progetto per proprietà 1'ampliamento dell'immobile di dell'esponente, contraddittoriamente non ha riconosciuto il danno conseguentemente subito dalla CO, in parte consistente nell'obbligo del pagamento in favore della stessa RU di una parcella per prestazioni mai portate a termine, ed in parte accertabile mediante consulenza tecnica d'ufficio. La censura è infondata. Il giudice di appello ha accertato l'insussistenza della prova di un danno subito dalla CO per effetto della mancata presentazione della documentazione ulteriore richiesta dal Comune per il rilascio della concessione edilizia relativa all'immobile di proprietà della copte successivamente venduto e della conseguente archiviazione della pratica;
infatti tale danno, 7 CONSISTENTE consisteva secondo l'appellante in un minor valore del bene, non era configurabile di per sé a prescindere da qualsiasi supporto probatorio, e nella fattispecie, ha aggiunto la Corte territoriale, non era stata offerta alcuna prova riguardo а dej danni conseguenti ad un preteso minor valore dell'immobile venduto, considerato che la CO aveva già incaricato una agenzia immobiliare per la alienazione del suo appartamento, e che neppure era emerso che l'appellante, ricevuta dal Comune la richiesta di depositare un supplemento della documentazione necessaria al rilascio della concessione edilizia per la copertura di una terrazza, si fosse attivata presso la RU per sollecitare il completamento della pratica. Orbene in presenza di un tale convincimento della Corte territoriale, congruamente motivato e non oggetto di specifica censura, la ricorrente prospetta un profilo di danno, ovvero il preteso pregiudizio consisteva nell'obbligo di corrispondere alla RU il compenso per la sua prestazione professionale, non configurabile neppure in astratto, avendo tale obbligo di adempimento la sua fonte nel contratto d'opera 8 POTENDO stipulato tra le parti, e pretende semmai essere caducato in ipotesi di accoglimento di una domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento della non oggetto della presente controparte controversia. Neppure è fondata la doglianza relativa alla mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che il giudice d'appello, come rilevato, ha ritenuto non provato il danno lamentato dalla CO relativo ad un minor valore effetto dell'inadempimentodell'immobile per contrattuale della controparte, cosicché tale assoluta carenza sul piano probatorio non avrebbe potuto essere colmata da una consulenza tecnica d'ufficio, che non costituisce mezzo di prova а 1. disposizione delle parti e che, almeno di regola, ha la funzione di fornire al giudice una valutazione relativa а fatti già probatoriamente acquisiti al processo. I l ricorso deve pertanto essere rigettato;
non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio atteso che la RU in questa sede non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 13.12.2001. Vicum Memcame exture Vinay Balasore, pres. IL CA Paolo 200 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAR. 2002 Roma IL CA C 102T1 1 lelazco 4 3011 Agenzia delle Entrate 160,10 Ufficio di Roma 34 12 Art. n. 2/1158 Iscritto a ryolo il 10 יז