Sentenza 28 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2001, n. 2934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2934 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2001 |
Testo completo
0 2 9 3 1 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Servitù di luce LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 459/1999 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 6104 Rep. 941 composta da: Presidente Udienza 11 dicembre 2000 Franco PONTORIERI Consigliere Roberto Michele TRIOLA Carlo CIOFFI Consigliere relatore Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Umberto GOLDONI Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente: IL SOLE 24 O dal Sig. SENTENZA per diritti L. 1500 sul ricorso proposto da:
2-8 FEB IL CARCELLIERE D'NN RI SA, elettivamente domiciliata in Roma, via Sesto Rufo n. 23, presso l'avv. Lucio Moscarini, che la difende insieme con IRE 1500 l'avv. Paolo Ciammaichella di Chieti, come da procura in atti;
CANCELLERIA
- ricorrente -
contro
FORMULA 1 s.a.s,; 0293480 - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 84 del 15 giugno 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dell'11 dicembre 2000 dal consigliere CarloCioffi;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. MOSCARIM. per diritti L.
1.8 il1 0.2. MAG 2001 2062/00 -- IL CANCELLIERE udito l'avv. Lucio Moscarini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Abbritti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Chieti ha reintegrato la società Formula 1 nel possesso della servitù di luce esercitata a mezzo del lucernaio costituito da piastrelle in vetrocemento infisse nel solaio che separa un suo locale da quello soprastante di SA D'NZ, condannando quest'ultima a riparare o sostituire tali piastrelle, che aveva rotto, a rimuovere il cartone che aveva appoggiato su tale lucernaio, oscurandolo, ed infine ad eliminare il dislivello tra le dette piastrelle e il pavimento del suo locale, che aveva creato rialzando di qualche centimetro quest'ultimo in occasione del suo rifacimento (realizzato appoggiando sul preesistente piano di calpestio un parquet), con conseguente leggero infossamento del lucernaio, e riduzione della sua funzionalità. SA D'NN ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. La società Formula 1 non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE SA D'NZ, più che censurare la impugnata sentenza, teme che una errata sua interpretazione in occasione della sua esecuzione, possa costringerla a rimuovere il parquet da tutto il suo locale, e non invece, come vorrebbe, soltanto in prossimità del lucernaio ed in corrispondenza 2 della porta di ingresso e della vetrata dalla quale proviene la luce che, filtrando nelle piastrelle in vetrocemento del lucernaio, arriva nel locale sottostante della società Formula 1. Tale timore non sembra giustificato, dal momento che il Tribunale di Chieti si è limitato a condannare SA D'NZ ad eliminare il dislivello tra il pavimento del suo locale e le piastrelle del lucernaio, ma non ha specificato il modo in cui tale eliminazione deve 20000 essere realizzata (se rialzando le piastrelle in vetrocemento del lucernaio in 270000 occasione della loro sostituzione, o abbassando il pavimento, in tutto o in parte), e non ha dunque statuito espressamente nei sensi temuti dalla ricorrente. Alla ricorrente sarà comunque consentito, se dovesse verificarsi quanto temuto in occasione della esecuzione della sentenza impugnata, far valere le sue ragioni nei modi consentiti dalla legge e nelle opportune sedi. La censura è dunque inammissibile. Nulla sulle spese, perché l'intimata non ha svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
C M R ³ La Corte rigetta il ricorso. e R Roma, 11 dicembre 2000 0 0 ( L Il presidente E D (Franco Pontorie) L'estensore Carlo Cioffi) IL CANCEL WERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 Roma 28 FEB. 2001 IL CANCELLIERE C Francesco Catania