Sentenza 4 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/10/2003, n. 14847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14847 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL P OLO14847 /03 LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 5581/01 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cron.30031 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.02/05/03 Dott. Alessandro DE RENZIS - Consigliere- C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI US, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA LOJODICE, OSCAR LOJODICE, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 2599 avverso la sentenza n. 2514/00 del Tribunale di BARI, -1- depositata il 04/12/00 R.G.N. 1526/98; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore PP Napolitano Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, respinga il ricorso per manifesta infondatezza con le conseguenze di legge. -2- RITENUTO IN FATTO Il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari con cui è stato riconosciuto il diritto di PP TO all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 novembre 1996. Con l'unico motivo, articolato nella duplice censura di violazione e falsa applicazione dell'art.I della legge n.18/1980 e difetto di motivazione, rileva che il giudice dell'appello ha omesso di motivare sul contrasto esistente tra le conclusioni assunte dal consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado e quelle della relazione peritale di secondo grado, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere queste ultime. Ulteriori critiche riguardano la valutazione espressa in ordine alla sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione della prestazione assistenziale, riferite all'assenza di piena autonomia nel compimento di atti quotidiani, e al quadro patologico rilevato. PP TO resiste con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato, dovendosi rilevare, quanto al primo profilo di censura, che la sentenza impugnata esclude un contrasto tra gli accertamenti compiuti dal CTU nominato in primo grado e quelli svolti con la seconda relazione peritale;
del resto, nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, il giudice d'appello, qualora ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui 3 i stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, anche per implicito, rifiutata in base ai rilievi critici espressi nella seconda consulenza (Cass. 3 marzo 2001 n.3093, 4 dicembre 2001 n.15318). La sentenza impugnata sfugge poi alle altre censure del ricorrente, perché il requisito per l'attribuzione della indennità risulta correttamente riferita alla incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, e le critiche mosse esprimono solo una difformità di valutazione circa l'entità e l'incidenza del quadro patologico rilevato. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna dell'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in € 12,50 oltre € 2000,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 2 maggio 2003 Il Presidente Consigliere, estensore Faburn Miguilanevai AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria KOT. 2003 E R Yoggi E H AL CANCELLIEREA