Sentenza 12 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
Ad CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ESENTE DA REGISTRAZIONE UFFICIO COPIE BOLLO AI SENSI DELL'ART. 82 LEGGE 4-5-1983 N° 184 Richiesta copia studio 50 7/0 1 dal Sig. perdiritti L.1500 il 1.2. APR. 2001 REPUBBLICA ITALIANA IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studioA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE UFFICIO PIE dal Sig. Me per diritti L. 1500 SEZIONE PRIMA CIVILE il 1.2 APR. 2001 OGGETTO: --- IL CANCELLIERE Opposizione a dichiarazione dello stato di adottabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE PRESIDENTE R.G.N.19147/2000 Dott. Francesco Maria FIORETTI CONSIGLIERE Dott. Fabrizio FORTE CONSIGLIERE Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Cron. 11880 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 1°.
3.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da AL LO LO e IL PU, elettivamente domiciliati in Napoli, Via Morgantini n.3, presso l'Avvocato Edoardo Barbarulo che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
Avvocato Anna PUSATERI, nella qualità di curatore speciale dei minori LD Lo LO, Marcel Rille ON Lo LO UFFICIO COPIE
- INTIMATO -
Richiesta copia_studio IL SOLE 24 ORE 576 dal Sig. per diritti 1500 1.212 APR 2001 2001 IL CANCELLIERE NONCHÉ PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di PALERMO
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n.521 pubblicata il 9.6.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1°.
3.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il difensore dei ricorrenti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto emesso il 5.12.1998, il Tribunale per i minorenni di Palermo dichiarava lo stato di adottabilità dei minori LD, MA e ON Lo LO, figli 2 di AL Lo LO e di IL RA. Avverso tale decreto, questi ultimi, deducendo l'insussistenza dello stato di abbandono della prole in ragione del loro mutato atteggiamento e dei loro fermi propositi di miglioramento, proponevano opposizione, che detto giudice, con sentenza in data 7.5.1999, rigettava sul rilievo che gli opponenti non avessero dato prova di un radicale mutamento di condotta, non essendo sufficienti gli elementi prospettati a far considerare modificato il loro comportamento nei riguardi dei figli. Avverso tale decisione, proponevano appello i soccombenti. Resisteva nel grado il curatore speciale dei minori, Avvocato Anna Pusateri. La locale Corte di Appello, con sentenza del 22.3/9.6.2000, confermava la 2 f pronuncia impugnata, assumendo: a) che lo stato di adottabilità dei minori fosse ampiamente dimostrato dalla condotta serbata dagli appellanti, del tutto incapaci di svolgere il ruolo di genitori e di garantire alla prole un'aspettativa di sana ed equilibrata crescita;
b) che i miglioramenti del nucleo familiare Lo LO non potessero dare alcun affidamento, essendo il comportamento dei genitori, completamente privo di affettività, continuato nonostante il superamento della crisi personale e familiare del nucleo medesimo;
c) che il distacco tra gli appellanti ed i figli fosse divenuto irreversibile ed inevitabile. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione il Lo LO e la RA, deducendo due motivi di gravame ai quali non resiste il curatore speciale dei minori. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. A norma, infatti, dell'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 maggio 1983, n.184, avverso la sentenza emessa dalla corte d'appello (sezione per i minorenni) in tema di adottabilità è ammesso ricorso per cassazione, per violazione di legge, entro trenta giorni dalla notificazione. La notifica d'ufficio, poi, di detta sentenza, effettuata secondo il disposto del terzo comma dell'art. 17 già richiamato, è idonea a far decorrere siffatto termine acceleratorio, con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre tale termine (Cass. 8 aprile 1983, n.4293; Cass. 26 gennaio 1995, n.961; Cass. 1° febbraio 2000, n.1100). Nella specie, secondo quanto del resto risulta altresì dalla stessa 3 8 prospettazione dei ricorrenti, l'impugnata sentenza è stata notificata a questi ultimi, ad istanza dell'Ufficio, in data "15 giugno 2000", laddove il ricorso medesimo figura notificato ad entrambe le parti intimate (Avvocato Anna Pusateri, nella veste di curatore speciale dei minori;
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo) soltanto in data “29.9.2000", ovvero ben oltre il termine di trenta giorni di cui sopra, ancorché entro il termine ordinario di sessanta giorni previsto in via generale dal secondo comma dell'art.325 c.p.c., il quale, tuttavia, non è applicabile al caso in esame dovendo, evidentemente, farsi riferimento alla disciplina speciale contenuta nell'ultimo comma dell'art.17 della legge n. 184 del 1983. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato curatore dei minori, in questa sede, né resistito né comunque svolto attività difensiva alcuna.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. E . T N R 4 O Così deciso in Roma, il 1° marzo 2001. I 8 A ' Z 1 L A L ° R E PRESIDENT. N T D S I I 3 S 8 G 9 N E 1 E R - S 5 I A - L'ESTENSORE 4 A D E E O T L G Qabogla mo L N G E O E S B L E E 2 8 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE Luisa Passinetti # 12 APR. 2001. Jane Bus IL CANCELLIERE Лий Каймия