Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/1998, n. 8578
CASS
Sentenza 28 maggio 1998

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In tema di tutela delle bellezze naturali, ove risulti violato l'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, non è ammissibile la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. L'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce infatti che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, e poiché il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della materia urbanistica , coincidente con l'assetto complessivo del territorio, la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/1998, n. 8578
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8578
    Data del deposito : 28 maggio 1998

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