Sentenza 28 maggio 1998
Massime • 1
In tema di tutela delle bellezze naturali, ove risulti violato l'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431, non è ammissibile la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. L'art. 60 della legge 24 novembre 1981 n. 689 stabilisce infatti che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, e poiché il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della materia urbanistica , coincidente con l'assetto complessivo del territorio, la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/05/1998, n. 8578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8578 |
| Data del deposito : | 28 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza pubblica
1)Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 28/5/1998
2)Dott. NICOLA QUITADAMO Consigliere SENTENZA
3)Dott. FERDINANDO IMPOSIMATO " N. 1959
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. AMEDEO FRANCO " N. 3722/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1)MB PP, nato il [...] a [...]
2)AB FR, nato il [...] a [...]
avverso la sentenza dell'8.10.1997 della Corte di appello di Milano Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
avv.ti: Pedassi Cesare e De Falco Raffaele. Fatto e motivi
L'8.10.1997, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 19.7.1996 con cui il Pretore di Desio aveva condannato alla pena di mesi due di arresto e L.30 milioni di ammenda ciascuno, MB PP e AB FR perché ritenuti colpevoli n.q. di responsabile dell'ecologia, sicurezza ed igiene ambientale il primo e di direttore centrale tecnico dello stabilimento della s.p.a. BASF ITALIA di Cesano Moderno il secondo, di aver effettuato scarichi provenienti dalla produzione di pigmenti azoici, ftalocianici e di coloranti per carburanti nelle acque del torrente Lombra nonché nel suolo boschivo sottostante lo stabilimento;
e di averlo in tal modo deteriorato e danneggiato deturpando le bellezze naturali del luogo e violando l'assetto territoriale in zona sottoposta a vincolo ambientale (art.1 sexies della legge 431 del 1985). Il MB e l'AB hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in quanto: 1)il reato di cui alla legge 431 del 1985 richiama e recepisce il vincolo paesaggistico istituito dalla legge 1497 del 1939, estendendolo ad intere categorie di beni, ma non modificandone la categoria dei destinatari che restano i proprietari ed i possessori degli immobili ricompresi nelle località tutelate e non i consociati in genere;
2)l'addebito relativo all'area boschiva era fondato su di una serie di proposizioni contraddittorie escludenti il collegamento tra il deposito dei pigmenti e gli eventi meteorici dell'autunno del 1994, poi invece affermato;
che segnalavano l'assenza conseguenziale di qualsiasi forma di vegetazione nell'alveo del canale, poi invece negata per l'attestata ricrescita degli arbusti e della vegetazione di sottobosco;
ed avevano, infine, disatteso le risultanze della perizia soprattutto per la modifica dello stato dei luoghi poi superata dalla considerazione che il perito si era riferito anche alla situazione preesistente;
3)il fatto concernente l'addebito relativo all'area boschiva non presentava alcuna rilevanza paesaggistica anche per la transitorietà del fenomeno coloristico peraltro attribuibile ad un evento alluvionale del tutto estraneo alla loro condotta e comunque dilatato da fattori imprevisti;
4)la configurabilità del reato era del tutto incompatibile con la comprovata conformità degli scarichi dell'impianto alla legge Merli ed alle relative tabelle;
5)anche l'addebito relativo alle acque del torrente Lombra era carente di prova posto che le risultanze istruttorie, enfatizzate dai giudici di appello si riferivano soltanto ad una modesta zona a valle dello scarico autorizzato;
6)era stata erroneamente respinta la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'espletamento di un sopralluogo e di una perizia ambientale anche per valutare rigorosamente l'effettiva colorazione delle acque del fiume Lombra;
7)gli esiti positivi dei controlli non potevano che ingenerare nei gestori dello stabilimento una condizione di tranquilla buona fede escludente l'elemento psicologico del reato;
8)in ogni caso doveva essere applicata la sanzione di cui alla lett. a) dell'art.20 della legge 47 del 1985 dato che la modificazione non era stata realizzata con interventi edilizi;
9)la pena detentiva poteva, comunque essere sostituita con quella pecuniaria, come è consentito dagli art.53 e 60 della legge 689 del 1981. Il primo, terzo e quarto motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente per evidenti ragioni di logica giuridica, sono infondati.
Come hanno rilevato i giudici di appello sulla scia della giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte, i vincoli apposti ai sensi della legge n. 1497 del 1939 riguardano località e porzioni esattamente individuate del territorio con riferimento a particolari e specifici pregi naturalistici e la legge si indirizza perciò a determinati soggetti aventi rapporti di natura reale con gli immobili protetti, loro inibendo di distruggerli o anche di modificarne l'aspetto esteriore. Al contrario, il vincolo apposto ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 431 riguarda intere categorie di territorio poiché la stessa ha innovato il regime di tutela delle bellezze naturali, sostituendo a questi vincoli specifici di cui alla legge 1497/1939, una diffusa tutela del paesaggio, ed intendendo, in tal modo, prevenire ogni ulteriore possibilità di degrado ambientale attraverso l'imposizione di un divieto di apportare qualsiasi modificazione all'assetto del territorio o di edificarvi senza autorizzazione, esteso a tutte le aree, comunque interessate dai vincoli paesaggistici.
Il che sta a significare da un lato che il precetto è ben determinato e, come già rilevato dalla Corte Costituzionale nelle decisioni ricordate dalla sentenza impugnata (da ult. sent. 241 del 1997), assolutamente compatibile con la riserva di legge di cui all'art.25, comma 2^ della Costit., inibendo lo stesso nelle zone paesisticamente vincolate ogni alterazione del territorio, comunque effettuata, nonché qualsiasi modifica dello status ambientale (inteso quale contesto unitario delle risorse naturali e delle opere più significative dell'uomo) ad eccezione degli interventi consistenti nella manutenzione (ordinaria o straordinaria), nel consolidamento statico o restauro conservativo, nonché nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti modificazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di opere, che non alterino l'assetto idrogeologico.
E, dall'altro che la contravvenzione in esame rientra tra i reati comuni, poiché la norma punisce tutte le violazioni della legge "de qua", da chiunque compiute, senza individuare con precisione il soggetto attivo, ma rimettendone la specificazione alla mutevole realtà. E tale natura non è esclusa neppure dal richiamo alla legge 29 giugno 1939 n. 1497 - la quale fa obbligo di richiedere l'autorizzazione a proprietari, possessori e detentori dell'immobile - poiché la legge n. 431 del 1985 sanziona non soltanto l'inosservanza dei vincoli di cui alla citata legge n. 1497, ma anche di quelli, emanati prima della vigenza della legge n. 431 e dalla medesima recuperati attraverso l'espressa menzione di cui all'art.
1 - quinquies della legge n. 431.
Tale oggettività fattuale del reato, finalizzato esclusivamente alla tutela generale dell'ambiente sotto il profilo dei suoi valori paesaggistici, ne esclude qualsiasi condizionamento o dipendenza dalle violazioni della c.d. legge Merli (dalle quali i ricorrenti sono stati assolti); la quale è, invece, rivolta a tutelare le acque, il suolo ed il sottosuolo considerati come risorse, - e cioè quali beni giuridici- contro ogni forma di inquinamento, vietandovi qualsiasi versamento di rifiuti senza autorizzazione, pur se riferito ad eventuali episodi isolati e saltuari e quale che sia lo stato (liquido o meno) dei rifiuti scaricati. Sicché tutelando i reati sudetti altro distinto profilo della nozione giuridica di ambiente, gli stessi possono concorrere con la contravvenzione dell'art.1 sexies e prescinderne nel senso da potersi configurare senza che perciò ricorra necessariamente anche quest'ultima violazione;
o per converso restare esclusi pur violando la condotta dell'agente, come è avvenuto nella fattispecie, il diverso interesse tutelato dalla legge Galasso.
E poiché, infine, non è necessario per integrare la violazione sudetta che siano stati compiuti lavori edilizi, essendo sufficiente la modifica dello status ambientale e comunque che la condotta dell'agente sia idonea a provocare un degrado ambientale a prescindere dal risultato di tale attività, come nelle ipotesi già esaminate da questa Corte di taglio o sradicamento di alberi o di sbancamento del terreno o ancora di scarico di materiali sulle rive di un torrente che alteri lo stato delle sponde, a maggior ragione il reato in esame è ravvisabile nella fattispecie in cui i giudici di appello hanno accertato con motivazione esauriente e priva di vizi logico-giuridici, che un danno ambientale è stato effettivamente cagionato dagli scarichi dello stabilimento della società posto che l'effetto colorante degli stessi ha interessato un'area di circa 1500 mq., colpendo arbusti e fogliame;
che nelle vicinanze dell'alveo del canale si è spinto nel sottosuolo fino ad una profondità di 10 cm.;
e che sia per tale penetrazione sia per il bassissimo indice di biodegradabilità dei pigmenti della colorazione tale fenomeno appare destinato a produrre effetti pregiudizievoli duraturi nel tempo, come dimostrano già la sparizione di ogni traccia di vegetazione e le modificazioni indotte nella microfauna, accertate dai giudici di appello.
Egualmente infondati sono il secondo quinto e sesto motivo di ricorso con i quali gli imputati, attraverso la pretestuosa deduzione di asserite carenze o contradditorietà di motivazione della sentenza impugnata, hanno tentato di ottenere una rivalutazione delle prove attestanti la riferibilità del fenomeno ora descritto agli scarichi sudetti, che si risolverebbe in un sostanziale nuovo giudizio sul fatto, sottratto, come tutte le valutazioni di merito, al sindacato di legittimità della Cassazione;
cui, invece è devoluto il compito di accertare soltanto se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che l'hanno indotto ad emettere il provvedimento. D'altra parte tutte le censure dei ricorrenti rivolte a dimostrare la ricorrenza di tali vizi si fondano sulla prospettazione di alcuni passi salienti della motivazione della sentenza impugnata, opportunamente frazionati ed isolati dal loro contesto, che in tal modo estrapolati stravolgono del tutto il pensiero dei giudici di appello. I quali, invece, hanno escluso, anzitutto, che la cennata alterazione del territorio fosse riconducibile ad attività produttive di altri complessi industriali della zona per l'incompatibilità delle tracce di pigmentazione riscontrata sulla flora con le loro lavorazioni;
nonché ad eventi meteorici ed alluvionali perché dette tracce non erano più riscontrabili man mano che ci si allontanava dall'alveo del torrente Lombra dove avvenivano gli scarichi e mancavano del tutto già nella zona ad esso circostante;
e perfino alla pregressa attività di altro stabilimento industriale poi rilevato dalla soc. BASF ITALIA, perché in tal caso il periodo di venti anni intercorso dalla cessazione di detta attività sarebbe stato sufficiente ad assicurare la ricrescita di arbusti e di vegetazione di sottobosco che invece era tuttora assente nell'alveo del canale (e non nelle zone circostanti). Per converso, le tracce di pigmentazione sussistevano soltanto lungo il greto del canale d'acqua sudetto nonché dal punto della confluenza di quest'ultimo nel torrente e fino a quello dello scarico autorizzato dello stabilimento in detto corso d'acqua ed interessavano soltanto le foglie della vegetazione ed i rovi esistenti in prossimità degli stessi (e non già nel loro greto);
mentre tracce di colore si rinvenivano sulla vegetazione, sul suolo e sui tronchi degli alberi della sola sponda sinistra del canale in questione (circostanze queste perciò non incompatibili e semmai di indubbia valenza accusatoria, con l'accertamento che nell'alveo del canale - e solo nell'ambito dello stesso - non crescesse più vegetazione alcuna per effetto degli scarichi inquinanti delle acque altamente colorate).
Quindi, la sentenza impugnata ha dimostrato che proprio seguendo dette tracce di pigmentazione e quelle menzionate di colore rosso, i verbalizzanti, il geologo ed il consulente del P.M. avevano rilevato:
a)che le stesse divenivano sempre più intense man mano che dal punto dello scarico autorizzato si risaliva il corso del torrente;
b)che si interrompevano a monte della confluenza del canale in oggetto con il torrente;
c)che invece proseguivano e si intensificavano ulteriormente lungo l'alveo del canale che conduceva alla vasca - identificata come V1- della società; d)che proprio da tale vasca iniziavano le tracce di colorazione rilevate;
e)che le acque del torrente Lombra a monte del menzionato punto di confluenza erano d'altronde, assolutamente limpide mentre tale qualità perdevano completamente in coincidenza della confluenza (del canale e poi, dello scarico autorizzato ove assumevano consistenza e caratteri di liquame dal colore giallo-rosso; f)che, infine tanto le tracce di pigmentazione, quanto quelle di colorazione di cui si è detto, erano assolutamente compatibili con le lavorazioni effettuate dallo stabilimento della società.
Hanno osservato, infine, i giudici di appello che tutte queste risultanze vengono inequivocabilmente ribadite sia dalle foto compiute nel corso degli accertamenti, sia da alcune video-cassette riprese nelle stesse circostanze di tempo e di luogo e significativamente non contestate specificamente dai ricorrenti, così assurgendo anche per la necessità di una loro valutazione sinergica, più volte richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte, a dignità di prova piena del nesso di causalità sussistente tra l'immutazione del territorio e gli scarichi effettuati dalla stabilimento della soc. BASF-Italia. Il quale d'altra parte è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza impugnata, perciò divenendo sotto ogni profilo incontestabile ed escludente qualsiasi altra alternativa logicamente apprezzabile, in quanto nel corso degli stessi sopralluoghi era stato altresì accertato: 1)che vi era un tubo di collegamento fra la vasca sudetta e quella -denominata V204- dove avveniva lo stoccaggio delle acque altamente colorate;
2)che tali acque erano state pompate ed effettivamente immesse nella vasca di cui si è detto, che scaricava nel canale;
3)che tale ultima vasca era continuativamente utilizzata come dimostravano le viti che ne regolano l'apertura lucide e pregne di sostanze lubrificanti;
laddove nei sopralluoghi successivi il tubo in questione era stato ancor più significativamente rimosso e tale sistema, peraltro pur esso fotograficamente documentato, completamente modificato dalla società.
Per cui, giustamente entrambi i giudici di merito hanno disatteso, le risultanze della perizia di ufficio eseguita in tempi ancora successivi su di una situazione dei luoghi già profondamente immutata e comunque (ed in conseguenza) pervenuta a risultati meramente ipotetici e probabilistici;
e respinto per le medesime ragioni la richiesta di rinnovazione del dibattimento sostanzialmente tendente ad ottenere che la stessa Corte disponesse un nuovo sopralluogo ed una nuova perizia, perciò assolutamente privi di rilevanza probatoria. E ciò al contrario di quanto richiede l'istituto di carattere eccezionale della rinnovazione del dibattimento in appello cui il giudice deve ricorrere soltanto quando ritenga di non potere decidere allo stato degli atti. Anche l'ottavo ed il nono motivo attinenti al regime sanzionatorio vanno respinti: l'ottavo perché questa Corte ha più volte precisato da un lato, che l'unica sanzione applicabile alle eterogenee violazioni dell'art. 1 sexies della legge 431 del 1985 nell'ipotesi, qui ricorrente, di mancanza di provvedimento autorizzativo, è quella prevista dall'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47, giacché solo detta disposizione si riferisce agli interventi eseguiti in zona soggetta a vincolo e costituisce un'ipotesi autonoma contravvenzionale rispetto all'art. 20, lett. a), della citata legge n. 47 del 1985, i cui precetti sono tutti interni alla sola normativa urbanistica, mentre il richiamo contenuto nel citato art.
1-sexies della legge n. 431 è solo "quoad poenam" e presuppone il concorso tra i reati urbanistico e paesaggistico. E dall'altro che secondo la previsione dell'art.8 della legge 47/1985 ogni intervento in zona vincolata si intende, invero, eseguito, tra l'altro "in variazione essenziale", e la sua punibilità è sancita dall'art. 20, lett. c), della stessa legge (sent. n. 5878 del 23-05-1994; 4424 del 16-04- 1994; 2351 del 09-03-1995). Laddove non è ammissibile neppure la chiesta sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria perché l'art. 60 della legge 689 del 1981 stabilisce che le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti da leggi in materia urbanistica ed edilizia;
e perché il nostro sistema positivo ha adottato una concezione ampia della "materia urbanistica", coincidente con l'"assetto complessivo del territorio", e come tale non riducibile all'uso del territorio urbano in senso stretto o del "centro urbano"; sicché anche sotto tale profilo la tutela dell'ambiente rientra a pieno titolo nella materia urbanistica, o, più esattamente, la materia ambientale coincide con quella urbanistica (sent. n. 2670 del 16-03-1995; 984 del 07-06- 1993). Inammissibile è infine il settimo motivo di ricorso perché proposto per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Al rigetto del ricorso consegue l'onere del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 28 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998