Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2020, n. 1275
CASS
Sentenza 9 ottobre 2020

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Il giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge può dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dal giudice di primo grado, fermo restando l'obbligo di pronunciare soltanto sul fatto sottoposto al suo esame, e salvo il divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/10/2020, n. 1275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1275
    Data del deposito : 9 ottobre 2020

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