Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 40034
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Sentenza 25 ottobre 2005

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Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena non opera nei confronti del condannato per il delitto di violenza sessuale, punito dall'art. 519 cod. pen., sostituito dall'art. 609 bis cod. pen., in quanto dall'interpretazione letterale e logica del combinato disposto degli artt. 656, comma nono, cod. proc. pen. e 4 bis L. 354 del 1975 si evince che quest'ultima disposizione prevede tra i vari delitti considerati ostativi, se accompagnati da elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, il reato di associazione per delinquere finalizzato alla realizzazione di delitti di violenza sessuale e non anche solo questi ultimi, quando non costituiscano reati-fine già inseriti in un contesto associativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 40034
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40034
    Data del deposito : 25 ottobre 2005

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