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Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/03/2026, n. 12259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12259 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di L'aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell’Aquila ha parzialmente riformato, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti, la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano aveva condannato IN IN per il reato di minaccia aggravata. 2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando i seguenti tre motivi. 2.1 Con un primo motivo di ricorso si contesta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione all’insussistenza della materialità del reato di minaccia per omessa identificazione della persona offesa. Errata, a tale riguardo, è l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il destinatario della minaccia era individuabile nel soggetto con cui il IN stava discutendo, in quanto la sua omessa, puntuale identificazione ha reso impossibile verificare la concreta idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale. Ciò è confermato dal fatto che nessuna delle due sentenze di merito ha chiarito se la persona offesa avesse effettivamente percepito la condotta contestata e in particolare dove si Penale Sent. Sez. 5 Num. 12259 Anno 2026 Presidente: EZ SA Relatore: RU CA Data Udienza: 24/02/2026 2 trovasse quando questa è stata compiuta. Le due sentenze peraltro operano una diversa ricostruzione anche in relazione al soggetto cui la minaccia era rivolta, in quanto il Tribunale l’ha ritenuta diretta a tutti i presenti mentre la Corte d’Appello ha, come si è visto, individuato come destinatario il solo soggetto con il quale il IN stava discutendo (peraltro senza motivare sulle ragioni di tale più circoscritta individuazione). 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contesta assenza di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato. Ritiene infatti il ricorrente che l’omessa identificazione della persona offesa si ripercuota anche su tale elemento della fattispecie rendendo impossibile accertare se il IN intendesse realmente intimorire il soggetto con il quale stava litigando. 3.3 Il terzo e ultimo motivo di ricorso concerne violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. Ritiene infatti il ricorrente che abbia innanzitutto errato il Tribunale nel negarla sulla base della “futilità” dei motivi della condotta, tenuto conto non solo dell’omessa contestazione dell’aggravante ex art. 61 n. 1) c.p. ma anche della brevissima durata del gesto, del fatto che l’arma non era carica e che non era stata puntata nei confronti di nessuno dei presenti, oltre che del comportamento immediatamente successivo al fatto (non avendo il IN opposto resistenza al Carabinieri intervenuto per disarmarlo). La Corte d’Appello ha a sua volta valorizzato una serie di elementi per escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., ossia la commissione del fatto in un supermercato e in presenza di più persone, la sua dannosità e pericolosità (tenuto conto del “terrore generato fra i clienti”) e, analogamente al Tribunale, le motivazioni della condotta (trattandosi di “discussione nata con riferimento all’acquisto dei prodotti in promozione”). La Corte d’Appello non ha però motivato quanto alla pericolosità dell’azione, trascurando in particolare che l’arma era scarica (come emerge dal verbale di sequestro), e che l’entità del danno o del pericolo deve essere valutata con esclusivo riguardo alla persona offesa (valutazione, come detto, resa impossibile dall’omessa identificazione di quest’ultima). Il mero riferimento all’origine della discussione, correlata all’acquisto di prodotti in offerta, non dà poi conto del perché tale circostanza esprima un disvalore tale da escludere la causa di non punibilità. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte ribadendo le proprie argomentazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d’Appello ha congruamente e logicamente motivato in merito all’identificabilità del destinatario della minaccia nel soggetto con cui il IN stava discutendo. Tale conclusione, in effetti, risulta tratta da una prova del tutto incontestata, ossia la dichiarazione del teste Di Pasquale, il quale ha riferito che nel corso di un’accesa discussione con un’altra persona il IN ha di colpo impugnato una pistola puntandola verso l’alto. E’ irrilevante la circostanza che il soggetto che ha interloquito con il IN non sia stato identificato, in quanto, proprio sulla base della giurisprudenza citata in ricorso, è sufficiente l’individuabilità della persona offesa e questo aspetto, appunto, è adeguatamente chiarito nella motivazione della sentenza impugnata. L’omessa identificazione e audizione della persona offesa non indebolisce la sentenza impugnata nemmeno sotto il duplice profilo, evidenziato dal ricorrente, della percezione della condotta e della sua effettiva capacità minatoria: l’episodio descritto e valorizzato dalla Corte d’Appello, ossia l’alterco improvvisamente sfociato nell’estrazione della pistola, appare infatti, di per sé, logicamente idoneo a sostenere l’affermazione sia della direzione della minaccia contro il soggetto con cui il IN stava litigando sia dell’idoneità della condotta, caratterizzata dall’uso di un’arma da sparo, a produrre un concreto effetto intimidatorio. Quanto, poi, al fatto che la persona offesa abbia effettivamente percepito la minaccia, si aggiunga che la Corte d’Appello cita le dichiarazioni del Di Pasquale e la sentenza di primo grado valorizza anche quella del teste De MI, che a sua volta ha riferito di aver sentito il IN dire “Ho la pistola”: anche tali elementi, dunque, concorrono a rafforzare la motivazione della sentenza impugnata in merito al fatto che la condotta sia stata colta inequivocamente (e a maggior ragione) anche dal soggetto coinvolto nel diverbio con il IN. 1.2 Osservazioni sostanzialmente identiche devono essere riservate al secondo motivo di ricorso: la descrizione dell’episodio posta a fondamento della sentenza impugnata giustifica sul piano logico l’affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico, che a sua volta deve essere identificato nel dolo generico (dunque nella consapevolezza della capacità intimidatoria della condotta) senza alcun riguardo allo scopo perseguito dal IN (elemento, quest’ultimo, che il ricorrente tenta erroneamente di valorizzare nel momento in cui ritiene necessario “verificare se il IN avesse agito per provocare l’intimidazione del soggetto”: v. pagina 5 ricorso). 1.3 La Corte d’Appello, per escludere i presupposti della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., ha evidenziato fondamentalmente tre elementi: la platealità del comportamento minaccioso, tenuto in un supermercato e alla presenza di più persone;
la banalità dei motivi della discussione, a sua volta sorta in relazione all’acquisto di prodotti in promozione, il forte spavento suscitato 4 negli avventori dall’estrazione dell’arma. Ritiene la Corte che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata nell’analisi delle modalità della condotta giustifichino l’esclusione della particolare tenuità del fatto: è in effetti incontestato che la condotta sia stata compiuta nelle circostanze di luogo, con i mezzi e con le modalità puntualmente descritti dalla Corte d’Appello e non appare allora né illogico né contraddittorio affermare che una minaccia a mano armata compiuta in un supermercato davanti a più persone sia incompatibile con una particolare tenuità dell’offesa. E’ pur vero che il ricorrente ha prospettato vari elementi di fatto che a suo avviso avrebbero dovuto orientare diversamente la decisione;
ma è altrettanto vero che, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato la necessità della sussistenza di tutti gli elementi indicati dall’art. 131 bis, con la conseguenza che l’assenza anche di uno solo di questi (nel caso di specie, con riferimento alle modalità concrete della condotta) è sufficiente ad escludere l’applicabilità della norma. Ebbene, con la suddetta motivazione la Corte d’Appello ha valorizzato e riconosciuto come prevalenti una serie di indiscussi elementi di fatto basandosi, si ripete, su argomenti non irrazionali e non contraddittori ed escludendo implicitamente, così, la rilevanza delle altre circostanze segnalate dalla difesa. Per le stesse ragioni non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 131 bis cod. pen., risultando all’opposto che l’esclusione in concreto dell’applicabilità della norma non sia frutto di alcun errore logico-giuridico ma poggi, viceversa, su un corretto esercizio dell’attività ermeneutica e di valutazione della prova. 2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RU SA EZ
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Nerucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello dell’Aquila ha parzialmente riformato, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti, la sentenza con cui il Tribunale di Avezzano aveva condannato IN IN per il reato di minaccia aggravata. 2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello enunciando i seguenti tre motivi. 2.1 Con un primo motivo di ricorso si contesta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in relazione all’insussistenza della materialità del reato di minaccia per omessa identificazione della persona offesa. Errata, a tale riguardo, è l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui il destinatario della minaccia era individuabile nel soggetto con cui il IN stava discutendo, in quanto la sua omessa, puntuale identificazione ha reso impossibile verificare la concreta idoneità della condotta a incidere sulla libertà morale. Ciò è confermato dal fatto che nessuna delle due sentenze di merito ha chiarito se la persona offesa avesse effettivamente percepito la condotta contestata e in particolare dove si Penale Sent. Sez. 5 Num. 12259 Anno 2026 Presidente: EZ SA Relatore: RU CA Data Udienza: 24/02/2026 2 trovasse quando questa è stata compiuta. Le due sentenze peraltro operano una diversa ricostruzione anche in relazione al soggetto cui la minaccia era rivolta, in quanto il Tribunale l’ha ritenuta diretta a tutti i presenti mentre la Corte d’Appello ha, come si è visto, individuato come destinatario il solo soggetto con il quale il IN stava discutendo (peraltro senza motivare sulle ragioni di tale più circoscritta individuazione). 2.2 Con il secondo motivo di ricorso si contesta assenza di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato. Ritiene infatti il ricorrente che l’omessa identificazione della persona offesa si ripercuota anche su tale elemento della fattispecie rendendo impossibile accertare se il IN intendesse realmente intimorire il soggetto con il quale stava litigando. 3.3 Il terzo e ultimo motivo di ricorso concerne violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. Ritiene infatti il ricorrente che abbia innanzitutto errato il Tribunale nel negarla sulla base della “futilità” dei motivi della condotta, tenuto conto non solo dell’omessa contestazione dell’aggravante ex art. 61 n. 1) c.p. ma anche della brevissima durata del gesto, del fatto che l’arma non era carica e che non era stata puntata nei confronti di nessuno dei presenti, oltre che del comportamento immediatamente successivo al fatto (non avendo il IN opposto resistenza al Carabinieri intervenuto per disarmarlo). La Corte d’Appello ha a sua volta valorizzato una serie di elementi per escludere l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., ossia la commissione del fatto in un supermercato e in presenza di più persone, la sua dannosità e pericolosità (tenuto conto del “terrore generato fra i clienti”) e, analogamente al Tribunale, le motivazioni della condotta (trattandosi di “discussione nata con riferimento all’acquisto dei prodotti in promozione”). La Corte d’Appello non ha però motivato quanto alla pericolosità dell’azione, trascurando in particolare che l’arma era scarica (come emerge dal verbale di sequestro), e che l’entità del danno o del pericolo deve essere valutata con esclusivo riguardo alla persona offesa (valutazione, come detto, resa impossibile dall’omessa identificazione di quest’ultima). Il mero riferimento all’origine della discussione, correlata all’acquisto di prodotti in offerta, non dà poi conto del perché tale circostanza esprima un disvalore tale da escludere la causa di non punibilità. 3. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore ha in seguito depositato conclusioni scritte ribadendo le proprie argomentazioni e insistendo per l’accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 3 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte d’Appello ha congruamente e logicamente motivato in merito all’identificabilità del destinatario della minaccia nel soggetto con cui il IN stava discutendo. Tale conclusione, in effetti, risulta tratta da una prova del tutto incontestata, ossia la dichiarazione del teste Di Pasquale, il quale ha riferito che nel corso di un’accesa discussione con un’altra persona il IN ha di colpo impugnato una pistola puntandola verso l’alto. E’ irrilevante la circostanza che il soggetto che ha interloquito con il IN non sia stato identificato, in quanto, proprio sulla base della giurisprudenza citata in ricorso, è sufficiente l’individuabilità della persona offesa e questo aspetto, appunto, è adeguatamente chiarito nella motivazione della sentenza impugnata. L’omessa identificazione e audizione della persona offesa non indebolisce la sentenza impugnata nemmeno sotto il duplice profilo, evidenziato dal ricorrente, della percezione della condotta e della sua effettiva capacità minatoria: l’episodio descritto e valorizzato dalla Corte d’Appello, ossia l’alterco improvvisamente sfociato nell’estrazione della pistola, appare infatti, di per sé, logicamente idoneo a sostenere l’affermazione sia della direzione della minaccia contro il soggetto con cui il IN stava litigando sia dell’idoneità della condotta, caratterizzata dall’uso di un’arma da sparo, a produrre un concreto effetto intimidatorio. Quanto, poi, al fatto che la persona offesa abbia effettivamente percepito la minaccia, si aggiunga che la Corte d’Appello cita le dichiarazioni del Di Pasquale e la sentenza di primo grado valorizza anche quella del teste De MI, che a sua volta ha riferito di aver sentito il IN dire “Ho la pistola”: anche tali elementi, dunque, concorrono a rafforzare la motivazione della sentenza impugnata in merito al fatto che la condotta sia stata colta inequivocamente (e a maggior ragione) anche dal soggetto coinvolto nel diverbio con il IN. 1.2 Osservazioni sostanzialmente identiche devono essere riservate al secondo motivo di ricorso: la descrizione dell’episodio posta a fondamento della sentenza impugnata giustifica sul piano logico l’affermazione della sussistenza dell’elemento psicologico, che a sua volta deve essere identificato nel dolo generico (dunque nella consapevolezza della capacità intimidatoria della condotta) senza alcun riguardo allo scopo perseguito dal IN (elemento, quest’ultimo, che il ricorrente tenta erroneamente di valorizzare nel momento in cui ritiene necessario “verificare se il IN avesse agito per provocare l’intimidazione del soggetto”: v. pagina 5 ricorso). 1.3 La Corte d’Appello, per escludere i presupposti della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., ha evidenziato fondamentalmente tre elementi: la platealità del comportamento minaccioso, tenuto in un supermercato e alla presenza di più persone;
la banalità dei motivi della discussione, a sua volta sorta in relazione all’acquisto di prodotti in promozione, il forte spavento suscitato 4 negli avventori dall’estrazione dell’arma. Ritiene la Corte che gli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata nell’analisi delle modalità della condotta giustifichino l’esclusione della particolare tenuità del fatto: è in effetti incontestato che la condotta sia stata compiuta nelle circostanze di luogo, con i mezzi e con le modalità puntualmente descritti dalla Corte d’Appello e non appare allora né illogico né contraddittorio affermare che una minaccia a mano armata compiuta in un supermercato davanti a più persone sia incompatibile con una particolare tenuità dell’offesa. E’ pur vero che il ricorrente ha prospettato vari elementi di fatto che a suo avviso avrebbero dovuto orientare diversamente la decisione;
ma è altrettanto vero che, ai fini del riconoscimento della particolare tenuità, la Corte d’Appello ha correttamente evidenziato la necessità della sussistenza di tutti gli elementi indicati dall’art. 131 bis, con la conseguenza che l’assenza anche di uno solo di questi (nel caso di specie, con riferimento alle modalità concrete della condotta) è sufficiente ad escludere l’applicabilità della norma. Ebbene, con la suddetta motivazione la Corte d’Appello ha valorizzato e riconosciuto come prevalenti una serie di indiscussi elementi di fatto basandosi, si ripete, su argomenti non irrazionali e non contraddittori ed escludendo implicitamente, così, la rilevanza delle altre circostanze segnalate dalla difesa. Per le stesse ragioni non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 131 bis cod. pen., risultando all’opposto che l’esclusione in concreto dell’applicabilità della norma non sia frutto di alcun errore logico-giuridico ma poggi, viceversa, su un corretto esercizio dell’attività ermeneutica e di valutazione della prova. 2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente CA RU SA EZ