Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1468
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Sentenza 22 febbraio 1999

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In tema di appalto i difetti dell'opera integrano la fattispecie di cui all'art. 1669 cod. civ., con conseguente responsabilità dell'appaltatore, quando compromettano oltre l'estetica, la funzionalità ed il godimento dell'immobile e delle singole sue funzioni. Tale valutazione deve essere compiuta alla luce dell'entità complessiva di tutte le conseguenze che ne siano derivate, comprese quelle che siano state eventualmente eliminate dal costruttore e quelle ulteriori, anche se suscettibili di rimozione con spesa modesta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1468
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1468
    Data del deposito : 22 febbraio 1999

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