CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa il 27 ottobre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO MO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo il 22 Marzo 2019, che ha affermato la responsabilità di GI RD per il reato di appropriazione indebita di diverse somme nella sua disponibilità in quanto amministratore del condominio palazzo Marchisio. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge in quanto la corte di merito non ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché ha ritenuto di non far decorrere la prescrizione dalla data del 3 settembre 2012, e cioè dal momento in cui è intervenuto il passaggio di consegne dal RD al nuovo amministratore di condominio, epoca in cui effettivamente l'imputato trattenne indebitamente gli assegni tratti sul conto del condominio, ma ha fatto riferimento alla data indicata nel capo di imputazione, cioè al momento in cui RD emise e utilizzò i detti assegni come forma di pagamento. In sostanza l'imputato aveva trattenuto i titoli e li aveva messi in circolazione a distanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 4821 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/12/2022 di quasi quattro anni dalla cessazione dell'incarico di amministratore di condominio, a riprova della sua chiara volontà di perseguire un ingiusto profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'unico motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2 - , Sentenza n. 15735 del 14/02/2020 Ud. (dep. 25/05/2020 ) Rv. 279225 - 01) Con particolare riferimento ai titoli di credito, giurisprudenza risalente ha precisato che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obbiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata;
pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (Sez. 2, Sentenza n. 1824 del 07/11/1997 Ud. (dep. 12/02/1998 ) Rv. 209926 - 01 ) Alla stregua di questi principi, che il collegio condivide, l'unico motivo di ricorso è infondato perché è vero che nel caso in esame la mancata restituzione del carnet dei titoli di credito si è verificata in occasione del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, ma va rilevato che la interversio possessionis si è palesata solo nel momento in cui l'imputato ha deciso di utilizzare i detti titoli e di metterli in circolazione, agendo uti dominus. Prendendo in considerazione tale data, correttamente indicata nel capo d'imputazione, il reato non è ancora prescritto. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 6 dicembre 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IO MO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Cuneo il 22 Marzo 2019, che ha affermato la responsabilità di GI RD per il reato di appropriazione indebita di diverse somme nella sua disponibilità in quanto amministratore del condominio palazzo Marchisio. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 Violazione di legge in quanto la corte di merito non ha dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione poiché ha ritenuto di non far decorrere la prescrizione dalla data del 3 settembre 2012, e cioè dal momento in cui è intervenuto il passaggio di consegne dal RD al nuovo amministratore di condominio, epoca in cui effettivamente l'imputato trattenne indebitamente gli assegni tratti sul conto del condominio, ma ha fatto riferimento alla data indicata nel capo di imputazione, cioè al momento in cui RD emise e utilizzò i detti assegni come forma di pagamento. In sostanza l'imputato aveva trattenuto i titoli e li aveva messi in circolazione a distanza Penale Sent. Sez. 2 Num. 4821 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 06/12/2022 di quasi quattro anni dalla cessazione dell'incarico di amministratore di condominio, a riprova della sua chiara volontà di perseguire un ingiusto profitto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.L'unico motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha avuto modo di precisare che il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria (Sez. 2 - , Sentenza n. 15735 del 14/02/2020 Ud. (dep. 25/05/2020 ) Rv. 279225 - 01) Con particolare riferimento ai titoli di credito, giurisprudenza risalente ha precisato che il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obbiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata;
pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (Sez. 2, Sentenza n. 1824 del 07/11/1997 Ud. (dep. 12/02/1998 ) Rv. 209926 - 01 ) Alla stregua di questi principi, che il collegio condivide, l'unico motivo di ricorso è infondato perché è vero che nel caso in esame la mancata restituzione del carnet dei titoli di credito si è verificata in occasione del passaggio delle consegne al nuovo amministratore, ma va rilevato che la interversio possessionis si è palesata solo nel momento in cui l'imputato ha deciso di utilizzare i detti titoli e di metterli in circolazione, agendo uti dominus. Prendendo in considerazione tale data, correttamente indicata nel capo d'imputazione, il reato non è ancora prescritto. 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma 6 dicembre 2022