Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4821
CASS
Sentenza 3 febbraio 2023

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La sentenza in esame è stata emessa dalla Corte di Cassazione, con relatore il Consigliere Maria Daniela Borsellino. L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la responsabilità per appropriazione indebita, sostenendo che il reato fosse estinto per intervenuta prescrizione. La questione centrale riguardava la data da cui far decorrere la prescrizione: l'imputato sosteneva che dovesse essere considerato il momento del passaggio di consegne al nuovo amministratore, mentre la Corte aveva fatto riferimento alla data di emissione e utilizzo degli assegni.

Il giudice ha rigettato il ricorso, argomentando che il reato di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa, e che nel caso specifico, l'appropriazione si era concretizzata solo quando l'imputato aveva messo in circolazione i titoli di credito. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretta la data indicata nel capo di imputazione, confermando che il reato non era prescritto. La decisione ha comportato l'inammissibilità del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 4821
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4821
    Data del deposito : 3 febbraio 2023

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