Sentenza 7 settembre 1999
Massime • 1
Difettano i presupposti della sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. quando davanti a giudici distinti sono in corso controversie integralmente coincidenti ovvero caratterizzate da una diversità di estensione oggettiva e soggettiva che renda l'una contenuta nell'altra, atteso che nelle relative evenienze si verifica litispendenza o continenza di cause, quindi si impone in base all'art. 39 cod. proc. civ. l'eliminazione della duplice pendenza con la prosecuzione di un unico processo davanti al giudice indicato dal cit. art. 39.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1999, n. 9471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9471 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1999 |
Testo completo
composta dai magistrati
Dr. Ugo Vitrone Presidente
Dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere
Dr. Giulio Graziadei rel. "
Dr. Luigi Macioce "
Dr. Angelo Spirito "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da S.p.a. BA Nazionale del Lavoro, in persona del presidente dott. Mario Sarcinelli, elettivamente domiciliata in Roma, via val Gardena n. 3, presso l'avv. Lucio De Angelis, che, con l'avv. Luigi Ludovici, la difende per procura ad atto notaio Mario Liguori del 13 gennaio 1998;
ricorrente contro
SE, NR, RE, LE e DI OR, Pietrina Prageldi, S.a.s. Impresa Costruzioni OR, S.r.l. Sirem, S.r.l. Finanziaria Italcomunitaria, S.r.l. Costruzioni SE OR & figli, S.r.l. Villa LE, elettivamente domiciliati in Roma, via Archimede n. 35, presso il prof. avv. Lucio Francario, che li difende per procura a margine della memoria difensiva;
resistenti avverso l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila del 25 giugno/11 dicembre 1997, comunicata il 17 dicembre successivo sentito il relatore cons. dr. Graziadei;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Stefano Schirò, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, nella parte in cui sollecita l'affermazione della competenza del Tribunale di L'Aquila sulla causa d'opposizione a decreto ingiuntivo, e l'accoglimento per il resto del ricorso medesimo, con l'annullamento dell'ordinanza di sospensione.
La Corte, considerato:
-che la BA nazionale del lavoro ha ottenuto dal Presidente del Tribunale di L'Aquila decreto ingiuntivo a carico di SE OR e delle altre persone e Società sopra elencate come parti resistenti, per il pagamento di saldi passivi di conto corrente e di debiti fideiussori ad essi inerenti;
-che gli intimati hanno proposto opposizione a detto decreto, loro notificato il 20 novembre 1992, fra l'altro contestando la validità delle fideiussioni e delle clausole riguardanti gli interessi e la loro capitalizzazione;
-che il Tribunale di L'Aquila, con ordinanza del 25 giugno/11 dicembre 1997, ha sospeso il processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione della causa instaurata davanti al Tribunale di Roma, con citazione notificata il 17 novembre 1992 dai medesimi debitori ad eccezione di DI OR, con riguardo agli stessi rapporti negoziali ed al fine per far valere la nullità di dette garanzie e patti;
-che la BA, con ricorso proposto a norma dell'art. 42 cod. proc. civ. e notificato il 15 gennaio 1998, ha chiesto l'annullamento dell'indicata ordinanza, con l'affermazione del potere-dovere del Tribunale di L'Aquila di decidere la causa sospesa, sul rilievo che l'attinenza delle due controversie alle stesse questioni e la maggiore ampiezza di quella d'opposizione all'ingiunzione non autorizzavano la sospensione, ma imponevano a detto Tribunale di dichiarare la propria competenza, in applicazione dell'art. 39 cod. proc. civ. ed in linea con il suo compito funzionale (art. 645 cod. proc. civ.) di decidere l'opposizione medesima;
-che SE OR e le altre menzionate controparti della BA hanno presentato memoria difensiva, sollecitando la conferma della sospensione;
-che il Procuratore generale ha concluso nei termini sopra riportati;
-che la BA ha depositato memoria illustrativa;
-che l'art. 295 (nuovo testo) cod. proc. civ., nel contemplare la sospensione del processo la cui definizione dipenda dalla decisione di una separata causa, regola l'ipotesi della contemporanea pendenza di contese che abbiano oggetto distinto, ma si pongano in stretto collegamento logico e giuridico, investendo l'una una questione la cui soluzione di per sè determini in tutto od in parte le sorti dell'altra, ed inoltre postula che i giudici di ciascun procedimento siano muniti di giurisdizione e di competenza, cioè della facoltà, rispettivamente, di statuire sulla questione pregiudicante e di conformare alla relativa pronuncia la statuizione sulla questione pregiudicata;
-che i presupposti per l'applicazione del citato art. 295 cod. proc. civ. difettano quando siano in corso davanti a giudici distinti controversie integralmente coincidenti, ovvero caratterizzate da una diversità di estensione oggettiva e soggettiva che renda l'una contenuta nell'altra, atteso che, nelle relative evenienze, si verifica litispendenza o continenza, e quindi s'impone, in ossequio alle regole poste dall'art. 39 cod. proc. civ., ed in via logicamente prioritaria rispetto ad ogni ulteriore problematica, l'eliminazione della duplice pendenza, con la prosecuzione di un unico processo dinanzi al giudice indicato dallo stesso art. 39;
-che quest'ultima situazione è ravvisabile nella concreta vicenda, dato che le domande proposte dalla BA davanti al Tribunale di L'Aquila esigono il preventivo accertamento "in positivo" della validità ed efficacia dei titoli negoziali posti a fondamento dei crediti addotti, e che tale accertamento, fra le stesse parti (tranne DI OR), è stato reclamato "in negativo" dai debitori con le domande proposte davanti al Tribunale di Roma;
-che la configurabilità di un rapporto di continenza fra le predette cause non trova ostacolo nella circostanza che quella dinanzi al Tribunale di L'Aquila sia stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, tenendosi conto che il rapporto medesimo va riscontrato nel raffronto fra le istanze formulate con tale ricorso e quelle proposte in sede ordinaria, e che il Giudice dell'opposizione all'ingiunzione, nell'esercizio del compito funzionale di sindacare la legittimità del decreto, ha pieno controllo anche sul quesito della competenza ad emetterlo;
-che, in conclusione, il ricorso va accolto con riguardo alla richiesta di annullamento dell'ordinanza di sospensione;
-che non è esaminabile l'ulteriore istanza di affermazione della competenza del Tribunale di L'Aquila, perché manca una decisione sul punto del Tribunale medesimo, e perché il ricorso per regolamento, integrando mezzo d'impugnazione avverso una pronuncia sulla competenza, non è esperibile per una definizione della competenza stessa in via preventiva;
-che le particolarità del caso esaminato e della problematica affrontata rendono equa l'integrale compensazione fra le parti delle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie il ricorso, limitatamente all'impugnazione dell'ordinanza di sospensione del processo, e, cassando tale ordinanza, dispone la prosecuzione della causa davanti al Tribunale di L'Aquila, compensando le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 20 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 settembre 1999