Sentenza 3 marzo 2001
Massime • 1
Per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista, in deroga all'art. 2116 cod. civ., nei limiti di cui all'art. 27 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e dall'art. 23 "ter" del D.L. n. 267 del 1972, come convertito nella legge n. 485 del 1972. Pertanto, quando il giudice abbia accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, devesi ritenere soddisfatto il requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale dei contributi, decorrente dal giorno in cui gli stessi dovevano essere versati e sino alla proposizione della domanda amministrativa.
Commentario • 1
- 1. L’azzeramento della tutela della posizione contributiva del lavoratore nella recente giurisprudenza di legittimitàAccesso limitatoRoberto Riverso · https://www.altalex.com/ · 16 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2001, n. 3108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3108 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI Presidente
Dott. ETTORE MERCURIO Consigliere
Dott. FERNANDO LUPI rel. Consigliere
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. MAURA LA TERZA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA OS erede CA EN elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Mazzini, n.4 presso l'avv. Nunzio Avallone, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. De Angelis Marco Passaro e Mario Poti e con essi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto alla via della Frezza n.17 in Roma.
- costituito con procura -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.3730 del 6.8.97 reg. gen. n. 41040 n.93.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13.12.2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Michele di Lullo per delega avv. De Angelis;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6.8.1997 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto dall'INPS nei confronti di CA RO ed NN, quali coeredi di CA EN, avverso sentenza del Pretore della medesima città, accoglieva l'appello. Osservava in motivazione che il primo giudice aveva accertato solo la sussistenza del requisito sanitario mentre il requisito contributivo non era stato provato dalle appellate in quanto le stesse avevano esibito soltanto un attestato di servizio dell'CA,: "da cui risulta esclusivamente che lo stesso ha prestato attività lavorativa dal 1971 al 1991, ma non anche il regolare versamento dei contributi richiesti dalla legge. Accoglieva, pertanto, l'appello rigettando la domanda proposta dalle CA.
Propone ricorso per cassazione affidato a due motivi la sola CA RO, l'intimato ha depositato procura al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'CA lamenta la violazione dell'art. 2116 c. c. che dispone che le prestazioni dell'INPS sono dovute anche in caso di mancato o irregolare versamento dei contributi.
La censura è fondata per quanto di ragione. Il principio di automaticità delle prestazioni fissato dall'art. 2216 c.c. fa salve le diverse disposizioni di leggi speciali.
Per l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti il principio è fissato in termini più ristretti dall'art. 27 del R.D.L. 14 aprile 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n.153 del 1969 e 23 ter d.l. 1972 n. 267, come convertito con legge n. 485 del 1972. Questa norma prevede: "Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle Prestazioni per vecchiaia, invalidità e superstiti si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale. Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe."
Il Tribunale ha accertato la sussistenza del rapporto di durato dal 1971 al 1991 sulla base di un certificato di servizio rilasciato dalla FIAT auto s.p.a.. L'idoneità probatoria del documento ed il conseguente accertamento non sono stati impugnati dall'INPS. Dall'accertamento del rapporto di lavoro conseguiva che il Tribunale non doveva accertare il versamento dei contributi ma ritenere la sussistenza del requisito contributivo nei limiti della prescrizione decennale di cui all'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935. Il secondo motivo con il quale si censura l'accertamento di fatto dell'insussistenza della contribuzione è assorbito dall'accoglimento del primo.
La sentenza impugnata che, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro, ha ritenuto che il lavoratore dovesse provare l'effettivo versamento dei contributi dovuti va cassata nei confronti della ricorrente e rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli che nel decidere si atterrà al seguente principio di diritto:
" Per l'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti gestita dall'INPS l'automaticità delle prestazioni è prevista, in deroga all'art. 2116 c.c., nei limiti di cui all'art. 27 del RDL aprile 1939, come modificato dall'art. 40 della legge n. 153 del 1969 e 23 ter d.1 n. 367 del 1972, come convertito con legge n. 485 del 1972. Quando il giudice abbia accertato al sussistenza di un rapporto di lavoro per il quale doveva essere effettuata la contribuzione, deve ritenere soddisfatto il requisito di contribuzione nei limiti della prescrizione decennale dei contributi decorrente dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati e sino alla proposizione della domanda amministrativa." Allo stesso giudice si demanda anche, ex art. 385, terzo comma, c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei confronti di CA RO e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2001