Sentenza 22 aprile 2002
Massime • 1
La disposizione dell'art. 244 cod. proc. civ. sulla necessità di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici, è sufficiente la precisazione della natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso, spettando peraltro al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, una volta che i fatti siano stati indicati nei loro estremi essenziali, l'eventuale individuazione dei dettagli. (Nella specie la S.C ha ritenuto che non si fosse attenuto ai suddetti principi il giudice del merito che, in una controversia riguardante l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di rendita da ipoacusia da rumore di natura professionale, aveva apoditticamente ritenuto inammissibile, per asserita genericità, la prova per testi articolata dal ricorrente, diretta a dimostrare lo svolgimento di attività di operaio cementista e saldatore addetto prevalentemente alla saldatura elettrica delle strutture metalliche, senza considerare che, ai suddetti fini, era necessaria soltanto la precisazione del tipo di attività svolta mentre le modalità e i tempi dell'esposizione a rischio da rumore ben potevano essere individuati dal giudice durante l'esperimento del mezzo istruttorio).
Commentari • 3
- 1. Intermediario finanziario, obblighi informativi, investitore, propensione al rischio, responsabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 dicembre 2016
- 2. Sanatoria edilizia, immobile, suolo pubblico, legittimità, sussistenzaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 febbraio 2009
- 3. Separazione tra coniugi, aspetti processuali, ricorso introduttivoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 23 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2002, n. 5842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5842 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI V. - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ER NI, elett. dom. in Roma, via S. Tommaso D'Aquino n. 116, presso lo studio dell'avv. Francesco Baiocco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pigliapoco, per procura speciale in calce al ricorso, e da ultimo elett. dom. in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv. Antonino Catania e Rita Raspanti che lo rappresentano "e difendono, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Macerata in data 29 dicembre 1998, n.523 (R.G.N.43/1997);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 25/1/2002, la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Mario Putaturo Donati Viscido;
udita l'avv. Emilia Favata per delega dell'avv. Catania;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo, rigetto del 1^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IE UA proponeva appello avverso la sentenza in data 3 giugno 1996 del Pretore del lavoro di Macerata, che aveva respinto la domanda proposta nei confronti dell'INAIL, volta ad ottenere la rendita da ipoacusia da rumori di natura professionale. Chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e l'escussione dei testi TO SI e NI CO, precisando che il giudice di primo grado non aveva inspiegabilmente raccolto la testimonianza su capi concernenti tempi e modalità di esposizione al rischio, andando così di contrario avviso del consigliere Dirigente, che aveva già ammessa la prova.
Nella resistenza dell'INPS, il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 1998, rigettava l'appello confermando la pronuncia pretorile.
Il UA ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito con controricorso l'INAIL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 177 c.p.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per non avere spiegato le ragioni della mancata ammissione della prova testimoniale, già ammessa dal Consigliere Dirigente, riguardante l'attività di operaio con utilizzazione prevalente della saldatura elettrica.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 412 c.p.c. nonché illogica e insufficiente motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente ritenuto che dalla dedotta prova per testi fossero evincibili soltanto modalità generiche dell'attività lavorativa, tali da non consentire - salva l'estensione d'ufficio della prova testimoniale - l'acquisizione di utili elementi qualificanti. Al contrario la prova verteva sulla conferma delle mansioni ed era comunque dovere del giudice e delle parti ottenere dal teste gli elementi utili alla definizione in concreto delle modalità e del tempo di lavoro.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei limiti che seguono.
Va in primo luogo rilevato che, alla stregua delle su indicate prospettazioni, le censure del ricorrente non investono l'esercizio da parte del giudice del potere di revoca della ordinanza del Consigliere Dirigente, ammissiva della prova per testi, bensì la motivazione sul punto della sentenza impugnata che è stata ritenuta di carattere meramente tautologico.
È il caso di ricordare in subiecta materia l'orientamento giurisprudenziale prevalente di questa Corte Suprema, secondo cui la disposizione dell'art. 244 c.p.c. sulla necessità di una indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attività che si frazioni in circostanze molteplici non elencate in modo preciso, è sufficiente precisare la natura di detto comportamento o di detta attività (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalità, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attività o comportamenti di carattere diverso. D'altra parte, una volta che i fatti sono indicati nei loro estremi essenziali, spetta al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale individuazione dei loro dettagli (Cass., 20 aprile 1995, n. 4426; vedi anche Cass., 3 ottobre 1995, n. 10371). Siffatti principi sono stati disapplicati dal giudice d'appello che, in una controversia involgente l'accertamento delle condizioni per il riconoscimento di rendita da ipoacusia, ha apoditticamente ritenuto inammissibile la prova per testi articolata dal ricorrente, diretta a dimostrare lo svolgimento dell'attività di operaio cementista e saldatore addetto prevalentemente alla saldatura elettrica delle strutture metalliche, senza considerare che a quei fini era necessaria soltanto la precisazione del tipo di attività. In altri termini, la controparte era stata posta subito in grado di contrastare i fatti dedotti nel capo articolato adducendo circostanze diverse, mentre le modalità e i tempi dell'esposizione a rischio da rumore ben potevano essere individuate dal giudice durante l'esperimento del mezzo istruttorio. D'altro canto il consulente tecnico d'ufficio aveva sostenuto la compatibilità della riscontrata ipoacusia con una eziologia da traumatismo acustico cronico di tipo professionale, onde la necessità di acquisire elementi utili proprio sulla entità e tipologia dell'attività lavorativa svolta. Il ricorso va perciò accolto per quanto di ragione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Ancona. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002