Sentenza 13 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/03/2002, n. 3668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3668 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR E SUPREM SSA0 3 6 6 8 0 2 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 17753/01 Rel. Consigliere Cron. Dott. Raffaele FOGLIA 8635 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 15/01/02 Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EN NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 607, presso lo studio dell'avvocato TULLIO BIANCHI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SERVICE SRL, in persona del legale SECURITY pro tempore, elettivamente domiciliatorappresentante in ROMA VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio degli Avvocati PAOLO DE BERARDINIS e VINCENZO MOZZI, 2002 rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO CIMMINO, 1045 giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avversO la sentenza n. 9054/00 della Corte suprema di depositata il 06/07/00 cassazione di ROMA, - R.G.N. 868/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 15/01/02 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, dichiari l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso proposto ex art. 391bis c.p.c., ON EN invoca la revocazione della sentenza di questa Corte n. 9054/2000 con la quale era stato respinto il proprio ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 10.5.1997, n. 9086/97, la quale aveva ritenuto legittimo il licenziamento a lui intimato dalla s.r.l. Security Service. Secondo il ricorrente, l'errore - oggetto della revocazione - consisterebbe nell'avere questa Corte "preso per buono un fatto insussistente (le sue stesse ammissioni in ordine alle caratteristiche dell'apparecchio radio, di debole potenza, idoneo solo a ricevere, ma non anche a trasmettere) e nell'avere ignorato la valenza determinante di un fatto capace di provare la buona fede del lavoratore e l'impossibilità di nuocere agli interessi dell'azienda (acquisto dell'apparecchio, pochi giorni prima, per uso esclusivamente personale, ovvero per hobby), con conseguente decisiva incidenza sul giudizio in ordine alla legittimità del licenziamento impugnato. La società intimata si è costituita con controricorso. II P.M. ha concluso per iscritto. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso, in rito, che la pronunzia di questa Corte in esito al procedimento di revocazione previsto dall'art. 391bis c.p.c., pur svolto in camera di consiglio, secondo quanto previsto dal nuovo art. 375 c.p.c., assume la forma di sentenza (in tal senso, già Cass. SSUU, 12.11.1997, n. 11148; Cass., 2.4.1998, n. 3421). Condividendo le conclusioni esposte da P.M., ritiene questo Collegio che il : ricorso è inammissibile in quanto le censure denunziate attengono a momenti valutativi, ovvero ad un preteso errore di giudizio, e non ad errori od omissioni aventi ad oggetto fatti rimasti al di fuori di ogni percezione nel corso del giudizio e di per sé decisivi ai fini del giudizio (art. 395, n.4 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio pari ad euro 9 50 oltre ad euro millecinquecento per onorari di avvocato. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15.1.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore 袪 incenzo Miles Pill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 13 MAR. 20025 I D 8 , A 3 S O 0 0 S L 1 L A N IL CANCELLIERE 3 . T 3 O T , B 5 R A O T I S 'A . D E L N P A L S E T I 3 S D N 7 O - I G P 8 S O - N IM 1 A E 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T T N E IS IT E L S G IR E E A D R L L O E D