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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2024, n. 15880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15880 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2023 del TRIBUNALE di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lettek,epttite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 15880 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/01/2024 Il Procuratore generale, Ferdinando Lignola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ER NL ricorre avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa aggravata, ai sensi degli artt. 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso da agosto 2013 all'8 agosto 2014 in San Teodoro, giudicato dal Tribunale di Nuoro con sentenza del 3 marzo 2020, definitiva il 9 marzo 2021; 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso 1'8 maggio 2014 in Lisciano Niccano, giudicato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 23 ottobre 2020, definitiva il 9 marzo 2021. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen,, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: la sovrapposizione cronologica delle condotte, considerando che il reato sub 2 era stato commesso durante il periodo nel quale era stato perpetrato l'ulteriore reato oggetto dell'istanza; l'omogeneità dei reati accertati (truffe); le medesime modalità esecutive delle condotte (utilizzo di assegni senza copertura). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale 2 sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costìtuitì dalla distanza cronologica tra ì fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della notevole vicinanza cronologica degli episodi delittuosi presi in esame, della omogeneità dei beni giuridici tutelati dalle singole fattispecie dì reato reati e delle accertate modalità esecutive delle condotte. Il giudice dell'esecuzione, invece, si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l'applicazione della disciplina del reato continuato, concludendo senza adeguata spiegazione che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un'unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, in diversa composizione fisica, per rinnovare l'esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 3
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/01/2024
lettek,epttite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 15880 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 26/01/2024 Il Procuratore generale, Ferdinando Lignola, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ER NL ricorre avverso l'ordinanza del 7 luglio 2023 del Tribunale di Perugia che, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) al reato di truffa aggravata, ai sensi degli artt. 640 e 61, primo comma, n. 7, cod. pen., commesso da agosto 2013 all'8 agosto 2014 in San Teodoro, giudicato dal Tribunale di Nuoro con sentenza del 3 marzo 2020, definitiva il 9 marzo 2021; 2) al reato di truffa, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., commesso 1'8 maggio 2014 in Lisciano Niccano, giudicato dal Tribunale di Perugia con sentenza del 23 ottobre 2020, definitiva il 9 marzo 2021. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen,, e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di rilevare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra i quali: la sovrapposizione cronologica delle condotte, considerando che il reato sub 2 era stato commesso durante il periodo nel quale era stato perpetrato l'ulteriore reato oggetto dell'istanza; l'omogeneità dei reati accertati (truffe); le medesime modalità esecutive delle condotte (utilizzo di assegni senza copertura). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione può applicare in executivis l'istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di trattamento sanzionatorio più benevolo per la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, invece che di spinte criminose indipendenti e reiterate - deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale 2 sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, Di Maria, Rv. 243632), posto che tale attività attiene all'inesplorabile interiorità psichica del soggetto. In tale prospettiva si è chiarito che indici esteriori apprezzabili della preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni vanno individuati in elementi costìtuitì dalla distanza cronologica tra ì fatti, dalle modalità delle condotte, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, senza che ciascuno di essi, singolarmente considerato, costituisca indizio necessario di una programmazione e deliberazione unitaria, mentre, aggiunto a un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento di circostanze indiziarie favorevoli (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838). L'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva impone, quindi, una riconsiderazione dei fatti giudicati, volta alla specifica verifica della prospettata unitarietà progettuale degli illeciti, che è indispensabile requisito per il riconoscimento del rapporto descritto nell'art. 81 cod. pen. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia incongrua e priva di una effettiva valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della notevole vicinanza cronologica degli episodi delittuosi presi in esame, della omogeneità dei beni giuridici tutelati dalle singole fattispecie dì reato reati e delle accertate modalità esecutive delle condotte. Il giudice dell'esecuzione, invece, si è limitato a fare plurimi riferimenti ai requisiti per l'applicazione della disciplina del reato continuato, concludendo senza adeguata spiegazione che le condotte criminose prese in esame non risultavano connotate da alcuna particolare nota modale oggettivamente rivelatrice di un'unitaria e ben preordinata ideazione complessiva e che, di conseguenza, non sussistevano elementi univoci e concludenti per affermare che le condotte in esame, verificatesi in contesti spazio temporali differenti, potevano ricadere in un progetto unitario. 2. All'annullamento consegue che va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia, in diversa composizione fisica, per rinnovare l'esame della richiesta, in ossequio ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 03/07/2013, sulla diversa composizione del giudice di rinvio, in caso di annullamento di ordinanze in materia di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva. 3
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia, in diversa persona fisica. Così deciso il 26/01/2024