Sentenza 11 marzo 2004
Massime • 1
In tema di convalida da parte del P.M. di sequestro probatorio operato di iniziativa dalla polizia giudiziaria, è illegittima l'adozione della misura cautelare reale a fini meramente esplorativi, onde acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e nella sua specificità fattuale. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale competente ex art. 324 cod. proc. pen., che aveva confermato il provvedimento di convalida del sequestro adottato dal P.M., ravvisando il "fumus" del reato di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'omessa denuncia all'Autorità di materie infiammabili, denuncia in realtà non prevista per questo tipo di prodotti se non ai fini della protezione dei depositi dalle scariche elettriche atmosferiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2004, n. 29933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29933 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 1333
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI NI - Consigliere - N. 042587/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE RZ GI N. IL 12/05/1968;
avverso ORDINANZA del 17/09/2003 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. M. De Sandro (conformi);
udito il difensore Avv. Antonio Raffo;
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Taranto, adito ex art. 355, co. 3^, C.P.P. da DE IO NI, legale rappresentante della società proprietaria, ha confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio di un distributore mobile di carburante con cisterna, contenente litri 4.309 di gasolio. Ha ravvisato il "fumus" delle ipotesi di reato contestate - artt. 36, 37 e 389 D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e 679 C.P. - rilevando che le fattispecie previste dalla normativa speciale non potevano essere escluse, non essendo certo se l'attività sociale cui il serbatoio era destinato sia compresa o meno tra quelle che, ai sensi degli artt. 36 e 37 citati e del D.P.R. 26.5.1959 n. 689 da essi richiamato, presuppongono il preventivo esame e il controllo dei Vigili del Fuoco, ne' se la verifica di conformità da costoro eseguito, presso l'azienda copra anche tale specifica attività. In proposito va chiarito che, ad avviso del Tribunale, "il sequestro probatorio va considerato legittimo anche quando la sussumibilità della condotta ipotizzata in una fattispecie astratta sia discutibile sotto il profilo giuridico... in quanto il sequestro... può rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta - ossia l'an e il quomodo della penale rilevanza di questa - in una fase del procedimento, qual è quella delle indagini preliminari, caratterizzata dall'estrema fluidità dell'imputazione". Quanto poi alla contravvenzione prevista dall'art. 679 C.P., la portata del serbatoio avvalorava la classificazione del contenuto fra le "materie infiammabili pericolose per la loro qualità o quantità", soggette a denuncia all'Autorità di P.S., pacificamente omessa. Quanto alle esigenze probatorie, esse vengono ritenute "in re ipsa", trattandosi di corpo di reato, e comunque evidenti, dovendosi verificare "la rispondenza della cisterna sequestrata alle diverse norme di settore". Ricorre per Cassazione la difesa, sostenendo con un primo motivo che erroneamente era stato ravvisato il "fumus" del reato di cui all'art. 679 C.P.; il distributore mobile era stato omologato dal Ministero degli Interni secondo le previsioni del D.M. 19.3.1990, onde ne era legittima l'installazione nel cantiere ai termini dello stesso decreto, e il detentore doveva ritenersi esente da ulteriori adempimenti nei confronti dell'Autorità di P.S., essendo già assicurata con l'omologazione la tutela dell'incolumità pubblica. Con altro motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 36 D.P.R. n. 547/1995; le tabelle approvate con D.P.R. n. 689/1959,
richiamate dalla norma precettiva, escludono che tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco siano compresi i cantieri. Con "motivi aggiunti" depositati il 5.3.2004 la difesa illustra ulteriormente le ragioni di esclusione del "fumus" delle formulate ipotesi di reato e censura la mancanza di motivazione in ordine alle esigenze probatorie.
Il ricorso è fondato. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi debba esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. In ciò consiste l'indefettibile ruolo di garanzia del Tribunale del riesame (Cass., Sez. Un., 20.11.1996/29.1.1997, Bassi e altri). Ne segue che quando, come nel caso in esame ed in riferimento alle incriminazioni previste dal D.P.R. n. 547/1955, il Tribunale non individua elementi che consentano di ravvisare, allo stato e secondo la prospettazione del P.M., una specifica ipotesi di reato, deve riconoscere l'illegittimità del sequestro, misura che investe il "corpo" e le "cose pertinenti" ad una fattispecie criminosa determinata. Non è infatti consentito ricorrere al mezzo del sequestro a fini meramente esplorativi, onde acquisire la "notitia criminis" in ordine ad un eventuale illecito non ancora individuato nella sua qualificazione giuridica e specificità fattuale;
ne' può invocarsi in contrario la giurisprudenza citata dal giudice "a quo" (Cass., Sez. 2^, 17.10/22.11.1995, Mancini, cui adde Sez. 3^ 6/24.5.1999, P.M. in proc. Bonetti) che, alla stregua delle fattispecie esaminate, deve intendersi riferita a situazioni di incompletezza degli elementi acquisiti ai fini dell'accertamento della rilevanza penale della condotta, comunque almeno eventualmente riferibile a ipotesi di reato già individuate, sia pure in via alternativa. Invece, nel caso in esame il Tribunale non ha ritenuto possibile allo stato ricondurre - neppure in via eventuale - l'attività esercitata dalla società (di cui non era individuabile la natura alla stregua degli elementi prospettati dal P.M.) alle "moltissime e variegate categorie" soggette a verifica dei Vigili del fuoco.
L'ordinanza impugnata ritiene d'altra parte sicuramente ravvisabile il "fumus" della contravvenzione prevista dall'art. 679 C.P.. Va al proposito chiarito che la norma, nell'assoggettare a pena l'omessa denuncia "all'Autorità" di materie non solo esplodenti, ma anche infiammabili, ove "pericolose per la loro qualità o quantità", assume carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggi speciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità di presentazione e l'autorità cui va effettuata. Ora, nel T.U. delle leggi di P.S. e nel regolamento di esecuzione, mentre è prevista e disciplinata la denuncia di materie esplodenti, da effettuarsi all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza, ai Carabinieri (art. 38 della legge e disposizioni correlative), non è fatta menzione dei prodotti infiammabili, se non ai fini della protezione dei depositi dalle scariche elettriche atmosferiche (art. 83 del regolamento e allegato D). Ne segue che non esiste obbligo di denuncia all'autorità di polizia ma soltanto, ove previsto da altre disposizioni volte a tutela della sicurezza pubblica, agli organi da queste indicati;
pertanto, posto che non sono stati ravvisati i presupposti dell'obbligo di denuncia ai Vigili del fuoco o ad altra autorità, anche sotto questo profilo andava escluso il "fumus criminis".
L'ordinanza impugnata va perciò annullata senza rinviene consegue l'inefficacia del sequestro e della convalida.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara inefficace il provvedimento di sequestro probatorio.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2004