CASS
Sentenza 24 febbraio 2023
Sentenza 24 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/02/2023, n. 8389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8389 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AS MO AL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GERVASIO CICORIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8389 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1 La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stato condannato AS DO SO per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis. 1 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di SO, lamentando che all'udienza pubblica del 17/09/2021 la Corte di appello era stata notiziata del sopravvenuto stato detentivo dell'imputato ma, nonostante SO avesse dimostrato l'interesse ad essere presente allo svolgimento del processo, invece di provvedere alla traduzione o, in alternativa, agli incombenti necessari al collegamento in videoconferenza dell'imputato, previo eventuale rinvio, aveva celebrato l'udienza e pronunciato la decisione impugnata;
pertanto, la sentenza impugnata era viziata da insanabile nullità. 1.2 Il difensore osserva inoltre che con l'atto di appello si erano lamentate tre diverse ipotesi di travisamento della prova da parte dei giudici di primo grado con riferimento alle testimonianze di RA, TA e AN e l'errata valutazione sia della testimonianza che dei documenti contabili prodotti dalla compagna di SO, ma la Corte di appello, anziché verificare l'esistenza dell'incidenza sul ragionamento probatorio delle prospettate difformità probatorie, si era limitata ad una rivisitazione complessiva del provvedimento impugnato, peraltro in alcuni punti giuridicamente non ineccepibile. 1.3 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. e la ricorrenza nella condotta di SO del reato di cui all'art. 611 cod. pen. 1.4 n difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche CONSIDERATO IN DIRITTO 1 n ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che "La restrizione dell'imputato agli arresti donniciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso" (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 Ud, dep. 03/03/2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); già Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 - 01 con specifico riferimento alla individuazione della detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato aveva precisato che la conoscenza, da parte del giudice che procede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza e, solo qualora questi consenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti esplicitamente di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. e che integra un'ipotesi di legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa, anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertà personale in cui versa, in tempo utile per consentire la sua traduzione. Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia a comparire dell'imputato e di un onere - normativamente non previsto - di previa comunicazione della condizione di limitazione della libertà personale in cui versa l'interessato, l'accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa. Nel caso in esame dal verbale di udienza prodotto in atti t risulta che il difensore aveva rappresentato che SO era detenuto al momento della celebrazione dell'udienza del 17 settembre 2021, ma non ne era stata disposta la traduzione, senza che risulti una rinuncia dell'imputato a presenziare all'udienza; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 14/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ES COSTANTINI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. GERVASIO CICORIA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8389 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 14/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1 La Corte di Appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminava la pena alla quale era stato condannato AS DO SO per il reato di tentata estorsione aggravata ex art. 416-bis. 1 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di SO, lamentando che all'udienza pubblica del 17/09/2021 la Corte di appello era stata notiziata del sopravvenuto stato detentivo dell'imputato ma, nonostante SO avesse dimostrato l'interesse ad essere presente allo svolgimento del processo, invece di provvedere alla traduzione o, in alternativa, agli incombenti necessari al collegamento in videoconferenza dell'imputato, previo eventuale rinvio, aveva celebrato l'udienza e pronunciato la decisione impugnata;
pertanto, la sentenza impugnata era viziata da insanabile nullità. 1.2 Il difensore osserva inoltre che con l'atto di appello si erano lamentate tre diverse ipotesi di travisamento della prova da parte dei giudici di primo grado con riferimento alle testimonianze di RA, TA e AN e l'errata valutazione sia della testimonianza che dei documenti contabili prodotti dalla compagna di SO, ma la Corte di appello, anziché verificare l'esistenza dell'incidenza sul ragionamento probatorio delle prospettate difformità probatorie, si era limitata ad una rivisitazione complessiva del provvedimento impugnato, peraltro in alcuni punti giuridicamente non ineccepibile. 1.3 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. e la ricorrenza nella condotta di SO del reato di cui all'art. 611 cod. pen. 1.4 n difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche CONSIDERATO IN DIRITTO 1 n ricorso è fondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che "La restrizione dell'imputato agli arresti donniciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso" (Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 Ud, dep. 03/03/2022, Costantino, Rv. 282806 - 01); già Sez. U, n.37483 del 26/09/2006, Arena, Rv.234600 - 01 con specifico riferimento alla individuazione della detenzione per altra causa quale ipotesi di legittimo impedimento a comparire dell'imputato aveva precisato che la conoscenza, da parte del giudice che procede, di un legittimo impedimento dell'imputato preclude la dichiarazione di contumacia o di assenza e, solo qualora questi consenta alla celebrazione dell'udienza in sua assenza o, se detenuto, rifiuti esplicitamente di assistervi, trova applicazione l'istituto dell'assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. e che integra un'ipotesi di legittimo impedimento la detenzione dell'imputato per altra causa, anche nel caso in cui questi avrebbe potuto comunicare al giudice la condizione di limitazione della libertà personale in cui versa, in tempo utile per consentire la sua traduzione. Ne consegue che, in mancanza di qualsivoglia dichiarazione di rinuncia a comparire dell'imputato e di un onere - normativamente non previsto - di previa comunicazione della condizione di limitazione della libertà personale in cui versa l'interessato, l'accertata presenza di un legittimo impedimento, del quale il giudice sia reso edotto, non produce alcun effetto abdicativo e la dichiarazione di contumacia o di assenza non è legittimamente resa. Nel caso in esame dal verbale di udienza prodotto in atti t risulta che il difensore aveva rappresentato che SO era detenuto al momento della celebrazione dell'udienza del 17 settembre 2021, ma non ne era stata disposta la traduzione, senza che risulti una rinuncia dell'imputato a presenziare all'udienza; pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 14/02/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente