Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato ex art. 660 cod. proc. pen. (Molestia o disturbo alle persone), gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato che comunque, a prescindere dalle motivazioni che sono alla base del comportamento, esso è connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone. (Nella specie: telefonate ingiustificate ad ogni ora del giorno e della notte).
Commentari • 6
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Aderendo all'interpretazione ermeneutica secondo la quale il criterio di riferimento per sussumere una determinata modalità di comunicazione nel concetto di “mezzo del telefono”, di cui all'art. 660 cod. pen., la Corte ha sottolineato che l'invasività del mezzo adoperato dal destinatario rileva in sé laddove provochi, nella vittima, un non trascurabile turbamento della serenità e della vita quotidiana, in generale. Nel caso di specie, il Gup del Tribunale di Palermo, all'esito del giudizio celebrato con rito abbreviato, condannava l'imputato al pagamento di € 200,00 di ammenda – perchè ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 660 cod. pen., aggravato, ex art. 61 n. 2 cod. pen., …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/11/1998, n. 13555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13555 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 26.11.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. GIORDANO UMBERTO " N. 1314
3.Dott. GIRONI EMILIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 33560/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) ED FR MA n. il 10.03.1953
avverso sentenza del 15.04.1997 PRETORE di SASSARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. OSCAR CEDRANGOLO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste;
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15.4.1997 il Pretore di Sassari dichiarava ED FR MA colpevole del reato di cui all'art.660 c.p. - contestatole per avere, con più azioni esecutive, per biasimevole motivo e petulanza, arrecato molestia, a mezzo del telefono, all'ex marito ER RI - condannandola alla pena di L.900.000 di ammenda, ritenendo che la responsabilità dell'imputata risultasse provata attraverso l'escussione dei testi di accusa. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ED, deducendo:
a) erronea applicazione della legge penale sotto il profilo che, avendo il ER rimesso la querela, era evidente che il denunziante non aveva percepito l'azione della imputata come molesta o fastidiosa;
b) nullità della sentenza in quanto la remissione della quercia era stata fatta ed accettata dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, per modo che l'imputata non si era presentata al dibattimento, ritenendo in buona fede che la questione era stata "chiusa", e il pretore avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della citazione;
c) manifesta illogicità della motivazione, fondata sull'assunto che le telefonate erano state fatte per mettere in cattiva luce il ER agli occhi del figlio, affidato alla ED, mentre tale condotta, qualora posta in essere, avrebbe posto in pessima luce quest'ultima.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso è privo di fondamento e va, pertanto, respinto.
La prima doglianza non è condivisibile per la semplice ragione che la remissione di querela è un atto con cui la parte offesa manifesta la volontà di non persistere nella richiesta di punizione del colpevole, sicché appare del tutto arbitrario trarre da una remissione argomenti per inferirne che il querelante non aveva percepito l'azione dell'imputata come molesta e fastidiosa, o la insussistenza del reato originariamente denunciato, qualora la sua configurabilità appaia adeguatamente dimostrata dal giudice di merito.
Quanto alla dedotta nullità della sentenza, è ovvio che la mancata presenza dell'imputata al dibattimento è dipesa da una sua libera scelta e, una volta accertata la regolarità della notifica del decreto di citazione, solo la prova o la ragionevole probabilità, ritenuta dal giudice, che l'imputata non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto può comportare il rinnovo della citazione al sensi del primo comma dell'art.485 c.p.p.- La terza doglianza contiene esclusivamente censure di merito, per altro vaghe e generiche, con le quali si deducono in pratica soltanto critiche alle considerazioni fattuali svolte dal Pretore, ma non si denuncia alcun vizio di legittimità.
Nella specie. le valutazioni svolte dal giudice di merito appaiono invece sorrette da logica, adeguata e sufficiente motivazione, per cui esse si sottraggono ad ogni censura in questa sede. Ineccepibile, sul piano della aderenza a principi giuridici, l'affermazione del pretore, secondo cui telefonare a tutte le ore del giorno e della notte, senza una ragione che ne giustifichi la reiterazione in momenti inopportuni ed incongrui, integra gli estremi del reato di cui all'art. 660 c. p., ascritto all'imputata. Come è noto, infatti, ai fini della sussistenza del reato in esame gli intenti perseguiti dall'agente sono del tutto irrilevanti una volta che si sia accertato, come nella specie, che comunque, a prescindere dalle motivazioni che stavano alla base del comportamento della ED, esso era connotato dalla caratteristica della petulanza, ossia da quel modo di agire pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 1998