Sentenza 21 maggio 2013
Massime • 1
L'omessa comparizione in udienza del querelato integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato soltanto qualora egli sia stato posto a conoscenza della remissione della querela o in grado di conoscerla. (Nella specie la Corte ha escluso che l'imputato, citato con il rito degli irreperibili e rimasto assente al dibattimento, sia venuto a conoscenza della decisione del querelante e posto in grado di manifestare la propria eventuale volontà di ricusa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/05/2013, n. 40552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40552 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 21/05/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1350
Dott. CERVADORO Mirella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 3834/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SASSARI;
nei confronti di:
ET GI N. IL 08/01/1960;
avverso la sentenza n. 482/2006 TRIBUNALE di SASSARI, del 02/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CERVADORO MIRELLA;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione;
Udito il difensore avv. MAGNO Maria Beatrice, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza, per essere il reato estinto per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2.11.2009, il Tribunale di Sassari in composizione monocratica ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di TT AC in ordine al reato di truffa, perché estinto per remissione di querela.
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), per errata interpretazione della legge penale in quanto dall'irreperibilità dell'imputato non consentito far discendere l'estinzione del reato ex art. 152 c.p., dal momento che il silenzio serbato nella fattispecie dallo stesso non può essere intesa quale volontà di non rifiutare l'intervenuta remissione di querela.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sulla questione circa la possibilità di remissione tacita da parte dell'imputato non comparso in udienza, con sentenza n. 27610 del 25.05.2011 (Rv. 250201), dopo aver rilevato che la previsione ex art.340 c.p.p., della condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, esige razionalmente che colui che la subisce sia posto nelle condizioni di ricusare la remissione della querela, e che tale situazione non può dirsi sussistere quando il querelato non sia a conoscenza (o non sia stato messo in grado di essere a conoscenza) della intervenuta remissione, ha affermato che, per la risoluzione della questione, assume rilievo l'accertamento della conoscenza (o, almeno, della conoscibilità) della avvenuta remissione nei casi in cui l'imputato - querelato non sia comparso in udienza, ed ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: "la omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza dell'avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra mancanza di "ricusa" idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa".
Dalla analisi della concreta fattispecie non risulta che il querelato, il giorno della remissione, o nel corso del dibattimento, svoltosi in sua assenza in quanto citato con il rito degli irreperibili, sia venuto a conoscenza di quanto deciso dal querelante nè che sia stato comunque in grado di manifestare la sua eventuale volontà di ricusa.
Deve quindi riconoscersi la fondatezza della censura mossa nel ricorso del Procuratore generale, che ha rilevato una violazione di legge a carico di una sentenza di improcedibilità per remissione di querela emessa senza che il querelato fosse stato messo in grado di opporsi a un simile esito del processo.
Occorre però rilevare che, successivamente al ricorso del Procuratore generale, essendo il fatto dell'aprile 2003, pur conteggiando il periodo di sospensione per il rinvio dal 27.6.2006 al 15.1.2007 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria, il reato è oramai estinto per il decorso del termine massimo di prescrizione (anni uno mesi sei più mesi sei e giorni diciannove).
La sentenza va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, liberato, il 21.5.2013.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013