Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 1
Ai fini della concessione del rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, è necessario che le condizioni patologiche siano tali da rendere obiettivamente impossibile fronteggiarle in ambiente carcerario, a nulla rilevando che esse, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, possa essere trattato meglio in ambiente extracarcerario. (Fattispecie nella quale il condannato, dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di rivascolarizzazione arteriosa in centro clinico specializzato, aveva trascorso quindici giorni di ricovero post-operatorio presso un ospedale civile, dopo il quale le sue condizioni di salute erano ritornate soddisfacenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/01/2000, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE GIORGIO Presidente del 31/01/2000
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 727
3. Dott. VANCHERI AN " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 30775/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RO AN n. il 08.04.1952
avverso ordinanza del 16.06.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI AN lette le conclusioni del P.G. Dr. CARMINE DI ZENZO, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con atto presentato l'8.7.1999 RO AN ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 16.6.1999 dal Tribunale di Sorveglianza di Campobasso, con la quale è stata rigettata istanza di differimento, per grave infermità fisica (art. 147, comma 1 n.2 C.P.), dell'esecuzione della pena in corso di esecuzione nei confronti del predetto Carriero.
Il tribunale aveva osservato che il condannato, dopo essere stato sottoposto ad intervento chirurgico di riva scolarizzazione arteriosa e sternotomia mediana in centro clinico specializzato, era stato trasferito presso l'Ospedale Civile di Campobasso, ove aveva trascorso 15 giorni di ricovero post-operatorio, e che, al termine di tale periodo, le condizioni di salute di Carriero erano soddisfacenti, per cui difettavano le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della pena.
Lamenta il ricorrente:
a) violazione di legge per avere il tribunale utilizzato, a supporto del proprio provvedimento, il contenuto di un colloquio telefonico tra il responsabile del servizio sanitario del carcere ed il primario cardiologo dell'Ospedale di Campobasso, violando in tal modo il principio del contraddittorio, da osservare anche nella fase esecutiva;
b) violazione dell'art. 147 C.P. ed illogicità di motivazione relativamente alla non ritenuta esistenza di gravi infermità non trattabili all'interno delle strutture penitenziarie, con riguardo al fatto che il tribunale aveva immotivatamente disatteso il parere dei sanitari, che avevano consigliato un periodo di almeno 45 giorni di convalescenza, da trascorrere fuori dalle strutture carcerarie. Ciò posto, rileva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
In ordine alla censura riguardante la illegittima assunzione di elementi di prova, va osservato che, come è noto, il procedimento camerale, per la sua struttura scarsamente formale, consente al giudicante di acquisire informazioni e prove, anche di ufficio, senza l'osservanza dei principi sull'ammissione della prova di cui all'art.190 c.p.p., essendo essenziale l'accertamento dei fatti.
Vero è che occorre rispettare le garanzie del contraddittorio, ma, nonostante la libertà della acquisizione, nella fattispecie, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il principio del contraddittorio non è stato affatto violato, avendo potuto l'interessato, tramite il suo difensore, argomentare e svolgere dinanzi al giudice tutte le proprie osservazioni e considerazioni in ordine al parere espresso dai sanitari che, per altro, era favorevole alla tesi del condannato, per cui non si comprende il senso della doglianza.
Per quanto attiene alle altre censure, occorre rilevare che il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha correttamente proceduto ad una valutazione esauriente del quadro clinico presentato dal Carriero, pervenendo alla conclusione, sulla base dei dati clinici acquisiti, che la conseguita stabilità delle condizioni di salute dell'istante, a seguito del riuscito intervento chirurgico, consentiva senza particolari problemi il reinserimento del medesimo in ambito carcerario.
Così facendo, il suddetto tribunale non ha fatto altro che procedere ad una corretta applicazione della norma di cui al n.2 del 1^ comma dell'art. 147 C.P., che prevede la facoltà di ordinare il differimento della esecuzione della pena nei confronti di chi si trovi in condizioni di "grave infermità fisica" solo in presenza di certe condizioni, che si concretano nella obiettiva impossibilità che tale infermità sia adeguatamente fronteggiata in ambiente carcerario.
Con riguardo alle denunciate patologie, l'impugnato provvedimento ha dato contezza che, le infermità, indubbiamente gravi, da cui il detenuto era affetto, erano state, se non totalmente superate e risolte, adeguatamente compensate con un intervento chirurgico che aveva dato soddisfacenti risultati, e che le eventuali esigenze connesse con la convalescenza potevano essere facilmente fronteggiate anche senza ricorrere alla sospensione e al differimento della esecuzione della pena, potendo i relativi interventi terapeutici essere apprestati all'interno delle strutture carcerarie e, al limite, mediante trasferimenti periodici presso un luogo esterno di cura, ai sensi dell'art. 11 dell'Ordinamento Penitenziario. In ogni caso, il concetto di "grave infermità fisica", cui fa riferimento la norma di cui all'art. 147 C.P., non può essere identificato con lo stato di convalescenza che, per definizione, presuppone che lo stato morboso sia stato superato, quanto meno nel suoi aspetti di maggiore gravità, in attesa del recupero di un soddisfacente stato di salute. Sotto tale profilo, va condivisa l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui non vi erano spazi per concedere il chiesto beneficio ne' per concedere, eventualmente, la detenzione domiciliare.
Rigettando la domanda, il suddetto tribunale ha quindi fatto corretto uso della normativa vigente, in quanto per condizioni di grave infermità fisica si deve intendere non qualsiasi infermità che menomi in misura più o meno rilevante la salute del soggetto, bensì una patologia che raggiunga un livello tale da collidere con il senso di umanità che deve caratterizzare l'espiazione della pena e con il principio della tutela della salute, costituzionalmente garantito. Il tribunale ha fatto corretta applicazione anche di consolidati principi giurisprudenziali, in base ai quali a nulla rileva che lo stato patologico, indipendentemente dal tipo di malattia che lo ha determinato, possa essere trattato meglio in ambiente extracarcerario (v., ad esempio, Cass., Sez. I, 14.4.1993), imp. Tornetta). Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2000