Sentenza 3 dicembre 2001
Massime • 2
In tema di intercettazioni via internet dirette a contrastare l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorili, l'art. 14, comma 2, della legge n. 269 del 1998, richiamando le prescrizioni di cui all'art. 15 Cost., richiede una duplice garanzia: a) che l'attività di polizia giudiziaria avvenga su richiesta dell'autorità giudiziaria; b) che tale richiesta sia motivata; disponendo, inoltre, che la mancanza di essa comporta la nullità delle indagini e dei relativi accertamenti. Ne consegue - ove le predette prescrizioni siano violate - l'inutilizzabilità, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, delle prove illegittimamente acquisite a norma dell'art. 191 cod.proc.pen..
Sussiste il delitto di cui all'art. 600 ter cod. pen. qualora il soggetto inserisca foto pornografiche minorili in un sito accessibile a tutti ovvero quando le propaghi attraverso usenet, inviandole ad un gruppo o lista di discussione da cui chiunque le possa scaricare; mentre è configurabile l'ipotesi più lieve di cui all'art. 600 ter, comma 4, quando il soggetto invii dette foto ad una persona determinata allegandole ad un messaggio di posta elettronica, sicché solo questa abbia la possibilità di prelevarle.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2001, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2001 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento