Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/2002, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
IN NOME DE025 76/ 02 REPUBBL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto H32ce. SEZIONE PRIMA CIVILE waveats Caltaru Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22840/99 Dott. Antonio SAGGIO - Presidente Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere - Cron.6223 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. 694 Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Ud. 27/11/01 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere и ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 UFFICIO COPIE CANAVESI RENZO, CALINI EMILIA, elettivamente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE 209, presso dal Sig. domiciliati in ROMA VIA DEI GRACCHI 1.55 . per diritti L. "2.2.FEB. 2002 l'avvocato RICCARDO FARANDA, rappresentati e difesi IL CANCELLIERE dall'avvocato ALBERTO MEDINA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
BANCA DI ROMA SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato LUIGI JANARI, che la 2001 rappresenta e difende unitamente all'avvocato ARTURO 2410 PESCIA, giusta procura in calce al controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 4618/99 del Tribunale di MILANO, depositata il 10/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
ん udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Banca di Roma S.p.A. conveniva davanti al Giudi- ce di Pace di Milano NZ Canavesi ed Emilia Canavini chiedendone la condanna alla restituzione in suo favore della somma di L. 3.500.000, erroneamente accreditati sul conto corrente intestato ad essi convenuti. Resi- stevano i predetti rilevando la tardività delle richie- ste di restituzione ai sensi dell'art. 1832 c.c.. Il Giudice di Pace respingeva la domanda. Il Tribu- nale di Milano accoglieva l'appello e condannava i due convenuti alla richiesta restituzione. Il secondo giudice rilevava che la norma dell'art. 1832 C.C. rende inoppugnabili dopo la approvazione del conto le mere scritturazioni contabili e non invece la validità e la esistenza dei rapporti obbligatori sotto- stanti. Riteneva pertanto applicabile alla fattispecie 2 la regola di cui all'art. 2033 c.c.. Contro questa sentenza ricorrono per Cassazione con tre motivi il Canavesi e la Calini. resiste con
contro
- ricorso la Banca di Roma e deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1832, comma primo e secondo e Sostengono che la decisione del tribunale è1827 c.c.. stata emessa senza considerare che l'approvazione del conto rende inoppugnabile la conformità che esso atte- sta tra le singole poste ed i rapporti sottostanti. la) Con il secondo motivo, che è connesso al primo e va pertanto esaminato insieme ad esso, i ricorrenti lamentano la mancata disamina e la conseguente mancata motivazione sul punto della convenzione di conto cor- rente e dunque la violazione degli artt. 1362 e 1367 C.C.. 2) Osserva il collegio che è giurisprudenza costan- te della Corte, dalla quale non vi sono ragioni per dissentire, che l'approvazione dell'estratto conto ren- de incontestabili i fatti giuridici che esso attesta tra i quali la effettuazione delle singole rimesse, ma non la validità e la esistenza della causa di tali ri- messe ovvero la esistenza e la validità dei rapporti giuridici pretesi sottostanti. (cass. n. 8989 del 97, ex plurimis). Nella specie era in contestazione non già la esat- tezza formale della scritturazione, bensì per l'appunto la sua causa, costituita dalla esistenza di un rapporto obbligatorio capace di giustificare la rimessa di dana- ro. Conseguentemente non doveva essere esaminata, come pretendono i ricorrenti, la convenzione di conto, il cui contenuto in ogni caso non poteva valere a superare la legge. I due motivi sono quindi infondati. 3) Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 2033 C.C.. Sostengono che tale norma si riferisce ai pagamenti non dovuti mentre la rimessa sul conto in ogni caso non è pagamento. 3a) Osserva il collegio che con la dizione pagamen- to di cui all'art. 2032 c.c. il legislatore ha inteso riferirsi a ogni tipo di attribuzione patrimoniale non dovuta, (Cass. n. 3482 del 1992). Il motivo è pertanto infondato. 4) Il ricorso deve essere respinto. I ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alpagamento delle spese del giudizio che li- 4 quida in L oltre a L. 1.600.000 (Euro 826,33) per onorari di difensore. In Roma il 27 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Saggio. Giuseppe Maria Berruti Autover koff CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sczone Civile IL CANCELLIERE Andrea Blahshi Depositato in Cancelleria 2 2/FEB. 2002 il IL CANCELLIERE 109T 129,11 CEST 20,66 TOT: 149,77 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 200 Serie 4 Registrato in data" 1248 149,77 واه versate €..... (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 p. Il Dirigente Area Servisi (Dott.ssa Maria Grazia DI PO Il Responsabile Servizio A l zh (Dr. M. RACCIOMINA 5