Sentenza 14 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/07/2001, n. 9594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9594 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2001 |
Testo completo
1-95 94 /01 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOL ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 175/99 Cron. N. 22196composta dai seguenti Magistrati:
1. Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- Rep. N. 2. " OR Mercurio -Consigliere- Ud. 11.05.2001 3. " NC NI OR -Consigliere- 4. OR Guglielmucci -Consigliere- 5. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Mario PASSARO, Avv. Carlo De Angelis e Mario Poti, elettivamente domiciliato nel loro ufficio presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Ro- ma, Via della Frezza 17, in virtù di mandato speciale in atti 2333 Ricorrente
CONTRO
NI FR, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli 27,, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Del Rosso, 2 che la rappresenta e difende come da procura a margine del con- troricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 301/98 del Tribunale del La- voro di Firenze del 7.10.1998/14.10.1998 nella causa iscritta al n. 180 del R. G. anno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11.5.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Nicola Valente per l'INPS; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Renato Fi- nocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, FR TI conveniva l'INPS dinanzi al Pretore di Firenze per conseguire la pensione di inabilità in relazione alla domanda amministrativa, presentata il 16. 2.1995 e respinta all'esito dell'iter amministrativo. All'esito, l'adito Pretore, espletata consulenza tecnica di ufficio, con sentenza 9.2.1998, respingeva la domanda del TI moti- vando in adesione agli argomenti e alle conclusioni del consu- lente tecnico. Tale decisione, impugnata dal TI, all'esito di rinnovata con- sulenza tecnica di ufficio, veniva riformata dal Tribunale di Firen- ze, con sentenza del 7.10.1998/14.10.1998, che accoglieva la do- manda dell'appellante con riconoscimento della pensione di ina- bilità con decorrenza dal 1°3.1995, oltre interessi sui ratei arre- 3 trati. Il Tribunale osservava che il quadro patologico del TI (af- fetto da “situs viscerum inversus", nodulo tiroideo benigno, siti di nefrite bilaterale con necessità di dialisi bisettimanale, poli- neuropatia subclinica) era indiscutibilmente devastante ed insu- scettibile di regressione e comunque tale da precludergli qualsi- voglia impegno di proficuo lavoro, sia in relazione alla non più giovane età (56 anni) sia in relazione alla sua professionalità istituzionale. Avverso la decisione anzidetta ricorre per cassazione l'INPS con due motivi, ai quale resiste con controricorso il TI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984, non- ché omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e n.
5.c.p.c.). L'INPS lamenta che il Tribunale è andato di diverso avviso ri- spetto alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ricono- scendo inabile l'interessato fin dall'epoca della domanda ammini- strativa (marzo 1995), non considerando la perdurante attività lavorativa di fabbro- artigiano da parte del TI, quale pacifi- co elemento rivelatore di capacità di lavoro mantenuta e di un mercato di lavoro conservato e dissentendo dal parere del pro- prio ausiliare con motivazione apparente e comunque inidonea a contrastarne le valutazioni dello stesso consulente. 4 La doglianza è fondata e merita di essere condivisa sotto entram- bi i profili evidenziati dal ricorrente. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 2 della legge n. 222 del 1984, che attribuisce il diritto alla pensione di inabilità a chi versi in stato di impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa, richiede che l'istante sia incapace di svolgere non solo il lavoro proprio, ma qualsiasi altro lavoro con la precisazione che l'inabilità va valutata con criterio con- creto, avuto riguardo al grado di istruzione e alle attitudini fisi- che e psicologiche generali del soggetto (Cass. sentenza n. 11541 del 28 dicembre 1996; Cass. sentenza n. 490 del 23 gennaio 1996; Cass. sentenza n. 489 del 23 gennaio 1996; Cass. sentenza n. 3456 del 24 marzo 1995). L'impugnata decisione non si è attenuta ai criteri anzidetti, giac- ché, a fronte di consulenza tecnica evidenziante l'idoneità del TI a gestire, sia pure a tempo parziale, e senza usura, la pro- pria officina di fabbro-artigiano (nella quale lavoravano dieci operai), ha ritenuto il TI totalmente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, indicando generiche ragioni a sostegno della decisione adottata con riferimento al quadro patologico, all'età non più giovane dell'interessato e della sua professionali- tà. In sostanza il Tribunale non ha valutato l'incidenza delle varie patologie, ed in particolare gli esiti di nefrite bilaterale con ne- cessità di dialisi bisettimanale, sullo svolgimento di qualsiasi at- 5 tività lavorativà e ciò con riguardo a tutti i proficui lavori e per tutto il tempo a disposizione, mentre nel caso di specie, come già si è detto, è emerso che il TI ha continuato a gestire per tre giorni la settimana la propria azienda e non ha chiesto la cancel- lazione dai prescritti elenchi. Con il secondo motivo il ricorrente, nel dedurre violazione e fal- sa applicazione dell'art. 2 della legge n. 222 del 1984 sotto di- verso profilo, nonché mancato esame di punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., sostiene che il giudice di merito, pur avendo preso atto dell'attualità la- vorativa dell'interessato, ha omesso di emettere i provvedimenti dovuti in ordine alla pronunzia di non erogabilità della prestazio- ne in carenza della mancata cancellazione dagli elenchi di cui al richiamato art.
2. La censura può ritenersi assorbita e superata per effetto dell'accoglimento del primo motivo di ricorso. In conclusione, il ricorso va accolto nei limiti dinanzi precisati e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Firenze.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze. Così deciso in Roma addì 11 maggio 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Vinceur Terra Alessandro be Reusi) 0/0 Depositato in CancelleriaIL CANCELLIER oggi, 14 LUG. 2001 IL CANCELLIERE T R O C ے ہ 3 3 5 0 . 1 N . T A 3 R S 7 S A - ' I A L 8 D T - L , , 1 E A O 1 D S L E I L E P S O S G N B I E G I N S E D G I L O A A T A A O S L D T O L E T P I E , R M D O I I R D T A S O D I G E E T R N E S E