Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/06/2002, n. 8145
CASS
Sentenza 5 giugno 2002

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Poiché trattasi di provvedimento privo di contenuto decisorio e definitivo, e pertanto inidoneo a pregiudicare la risoluzione della controversia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale, nella pendenza di un giudizio di reintegrazione di un terreno alla civica amministrazione "ex" artt. 29 e ss. della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il commissario agli usi civici abbia rigettato l'istanza del privato di annullamento o revoca dell'ordinanza sindacale di sospensione di ogni attività sul medesimo terreno. Nè detto ricorso per cassazione può convertirsi in regolamento preventivo di giurisdizione allorché, come nella specie, la questione con esso posta attenga, non all'esistenza o meno della giurisdizione del commissario, ma ai poteri esercitabili da detto organo giudiziario e, quindi, ai limiti interni al giudizio in corso davanti allo stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/06/2002, n. 8145
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8145
    Data del deposito : 5 giugno 2002

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