Sentenza 5 giugno 2002
Massime • 1
Poiché trattasi di provvedimento privo di contenuto decisorio e definitivo, e pertanto inidoneo a pregiudicare la risoluzione della controversia, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza con la quale, nella pendenza di un giudizio di reintegrazione di un terreno alla civica amministrazione "ex" artt. 29 e ss. della legge 16 giugno 1927, n. 1766, il commissario agli usi civici abbia rigettato l'istanza del privato di annullamento o revoca dell'ordinanza sindacale di sospensione di ogni attività sul medesimo terreno. Nè detto ricorso per cassazione può convertirsi in regolamento preventivo di giurisdizione allorché, come nella specie, la questione con esso posta attenga, non all'esistenza o meno della giurisdizione del commissario, ma ai poteri esercitabili da detto organo giudiziario e, quindi, ai limiti interni al giudizio in corso davanti allo stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/06/2002, n. 8145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8145 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Primo Presidente f.f. -
Dott. RAFFAELE CORONA - Presidente di sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN DO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ EUROCAVE A R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO GIORDANO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, in persona del Sindaco pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 46, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO FRASCAROLI, rappresentato e difeso dall'avvocato LORETO GENTILE, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione avverso l'ordinanza definitiva del Commissariato regionale usi civici di ROMA, emessa il 27/01/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Loreto GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso in via principale l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in carenza sopravvenuta di interesse. In subordine il rigetto. Svolgimento del processo.
Con decreto di citazione del 23 luglio 1998 il Commissario agli usi civici per Lazio, Toscana ed BR promuoveva d'ufficio procedimento contenzioso avente per oggetto l'area adibita a cava gestita da OV LI e sita nel comune di Monte S. Giovanni Campano, ritenendo che sussistevano gli estremi per la reintegra della stessa arca alla civica amministrazione;
nelle more autorizzava, ex art. 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, la prosecuzione dell'escavazione da parte dell'impresa estrattiva LI. Il menzionato comune, costituendosi, chiedeva la revoca di detta autorizzazione.
Con ordinanza n. 107 del 26 agosto 2000 il sindaco del detto comune ordinava l'immediata sospensione di ogni attività nell'ambito della cava e l'immediata chiusura di ogni accesso. Questa ordinanza era impugnata davanti al TAR Lazio dal LI, in proprio e nella qualità di amministratore della società Eurocave s.r.l., che proponeva istanza di sospensiva, respinta sia dal TAR che dal Consiglio di Stato.
Nell'udienza del 23 novembre 2000 davanti al Commissario agli usi civici il LI chiedeva verbalmente l'annullamento della citata ordinanza del sindaco n. 107. Il Commissario, con ordinanza fuori udienza del 27 gennaio 2001, riteneva che "non rientrava nei suoi poteri disporre l'annullamento dell'ordinanza" del sindaco e disponeva per la prosecuzione del giudizio.
Avverso la detta ordinanza del Commissario, OV LI, in proprio e quale amministratore della società Eurocave, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., a cui il comune di Monte S. Giovanni Campano ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha presentato memoria,
Motivi della decisione.
1. - Il ricorrente LI deduce: a) che la citata ordinanza n. 107 del sindaco ha illegittimamente inciso sull'esecuzione della precedente decisione irrevocabile del Commissario agli usi civici n. 20 del 26 giugno 1993, e quindi su materia devoluta alla cognizione dello stesso Commissario ex art. 29 della legge n. 1766 del 1927; b) che la stessa ordinanza è stata emanata dal sindaco dopo il mancato accoglimento dell'istanza del comune di revoca dell'autorizzazione provvisoria disposta dal Commissario ex art. 30 della stessa legge n. 1766/1927; c) che nella pronunzia impugnata il Commissario non ha indicato le norme poste a fondamento del ritenuto suo difetto di giurisdizione sul chiesto annullamento o della negata disapplicazione dell'ordinanza del sindaco;
d) che la detta ordinanza pone di fatto nel nulla l'autorizzazione provvisoria disposta dal Commissario ed attiene anche a beni inclusi nel demanio civico di un diverso comune;
e) che non ricorre l'ipotesi dell'affermato difetto assoluto di giurisdizione. Il ricorrente, pertanto, chiede a questa Corte di dichiarare "che la competenza a decidere sulla richiesta di disapplicazione dell'ordinanza del sindaco di Monte San Giovanni Campano nella materia e nella circostanza è propria del giudice speciale, e che è automatica la pronuncia di radicale nullità dell'atto sindacale di cui si è chiesta la disapplicazione". 2. - L'intimato Comune ha depositato ordinanza emanata l'11 gennaio 2002 dal Commissario per gli usi civici per Lazio, Toscana ed BR, con cui è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla escavazione, disposta, come si è detto in narrativa, dallo stesso Commissario a favore del LI con il decreto di citazione con cui è stato promosso di ufficio il presente procedimento contenzioso previsto dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. In relazione a tale revoca sopravvenuta il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'improcedibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente a censurare l'ordinanza del sindaco di sospensione dell'attività della cava e di chiusura di ogni accesso ad essa. 3. - E presente ricorso per cassazione va, però, dichiarato inammissibile, con pronunzia che è pregiudiziale rispetto all'esame della questione di procedibilità posta dal Pubblico Ministero. Ed invero il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 362, primo comma, c.p.c., ha per oggetto un provvedimento del Commissario agli usi civici che non concretizza la "decisione" prevista dalla citata disposizione normativa. Tale provvedimento non è una sentenza, di cui non ha i requisiti formali, ne' ha un contenuto decisorio e definitivo, perché esso è inidoneo a pregiudicare la risoluzione della controversia.
L'impugnata ordinanza del Commissario, infatti, ha rigettato una istanza oralmente formulata in udienza dal LI di annullamento o revoca di un'ordinanza del sindaco di sospensione di ogni attività nell'ambito della cava (o - come l'istante ha successivamente precisato - di disapplicazione di detta sospensione), disponendo per la prosecuzione del giudizio iniziato d'ufficio per l'accertamento in ordine alla sussistenza degli estremi per la reintegra dell'area della cava alla amministrazione comunale. L'ordinanza del Commissario qui impugnata ha natura essenzialmente provvisoria e non può pregiudicare la decisione della causa, non potendo in astratto precludere una diversa valutazione in ordine alla legittimità del provvedimento del sindaco ed alla sua chiesta disapplicazione, da effettuarsi comunque con la pronunzia conclusiva del giudizio in corso. Sono, pertanto, irrilevanti le ragioni giuridiche che nell'ordinanza impugnata sono state poste a fondamento del rigetto (provvisorio) dell'istanza proposta in udienza dal LI. 4. - Il ricorso per cassazione, inammissibile per assenza di una decisione ricorribile ex art. 362, primo comma, c.p.c. o ex art. 111 Cost,, non può convertirsi in regolamento preventivo di giurisdizione, stante il suo contenuto.
Il ricorrente, invero, non contesta la giurisdizione del Commissario agli usi civici in ordine al procedimento pendente davanti a tale organo giurisdizionale, onde non viene proposta alcuna questione sulla giurisdizione a decidere il presente procedimento instaurato a norma dell'art. 29 della legge 16 giugno 1927 n. 1766. La questione posta. dal ricorso per cassazione concerne soltanto il potere del Commissario di valutare (in via principale o incidentale) la legittimità di un provvedimento emesso dal comune e concernente lo stesso bene immobile che è oggetto del giudizio pendente davanti al Commissario. La questione, pertanto, attiene ai poteri esercitabili dal Commissario e quindì ai limiti interni al giudizio in corso davanti allo stesso, non all'esistenza o meno della giurisdizione di detto organo giudiziario, non posta in alcun modo in dubbio nel ricorso per cassazione.
5. - In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato a pagare al Comune resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3100, dei quali euro 3000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2002