Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6641
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Sentenza 14 maggio 2001

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In tema di prelazione e riscatto nelle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, per la individuazione della cosiddetta vendita in blocco il complesso immobiliare compravenduto va valutato nello stato in cui si trova al tempo della "denuntiatio" o, in mancanza, del trasferimento, sulla base di fattori di carattere oggettivo che evidenzino un collegamento strutturale e/o funzionale, restando irrilevanti al riguardo sia l'esistenza di un unico atto e di un unico prezzo di vendita, sia un aumento del valore di scambio dei beni venduti cumulativamente, che ridondi a vantaggio del locatore - venditore, poiché costui ha, con il contratto di locazione, autolimitato la sua disponibilità del bene, anche in relazione alla sua utilizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6641
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6641
    Data del deposito : 14 maggio 2001

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