Sentenza 13 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/07/2001, n. 9533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9533 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2001 |
Testo completo
9533/01 ee 61740 REPUBBLICA E N IN NOME DEL POPO IT. ANO 6 O 8 I 9 5 SEZIONE TRIBUTARIA A 1 Z I . / A R N 4 R / TE SUPREMA DI CASSAZIONE - A 6 T 2 S T Oggetto I U G L B E L I Vincenzo CARBONE - Presidente - R . A P R . A T D B A A D L Consigliere T E ALTIERI E D A 1 I T I 8 S N R 1 N E E . Vincenzo DI NUBILA Consigliere R.G.N. 16884/98 E S T S N E I A A Consigliere Cron.22016 M Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente Ud. 29/03/01 S EN TENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, E N IO Z presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo A E S L S I A C V I I rappresenta e difende ope legis;
D C A E M E ricorrente R N P U S O 0 I E T 4 P
contro
R O M 7 C 1 A PROGET PROSPEZIONI GEOLOGICHE TECNICHE;
C 6 . intimato N avverso la sentenza n. 319/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 01/07/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Achille udienza del 29/03/01 dal 2001 MELONCELLI;
670 udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato DE لله -1- BELLIS, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- النا RGN 16884/98 Svolgimento del processo 1. La Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza 11 giugno 1997, n. 319/34/97, depositata il 1° luglio 1997, accoglie in parte l'appello dell'ufficio contro la sentenza della Commissione tributaria provin- ciale di Roma n. 265/26/96, e dichiara legittima l'ir- rogazione della sanzione al minimo edittale e conferma nel resto. La sentenza è così motivata: - si premette che i rilievi effettuati dall'Ufficio IVA di Roma nei confronti della società Proget srl erano tre e relativi a tre diversi anni di imposta, mentre la Commissione tributaria di primo grado ha accolto il ri- esaminandone sostanzialmente solo corso della società due;
- l'Ufficio IVA, in sede di appello, riformula i rilie- vi relativi rispettivamente agli anni 1981, 1982 e 1983, chiedendone la conferma;
la Commissione tributaria regionale osserva che: a) con riguardo al primo rilievo, per il quale è stato S emesso l'avviso di irrogazione di sanzioni n. 44481, la U P E R dichiarazione IVA, relativa al 1981, è stata regolar- mente effettuata, come risulta dalla copia conforme de- positata in atti;
b) con riguardo al secondo rilievo, per il quale è sta- to emesso l'avviso di rettifica n. 44482, le operazioni imponibili relative alle cessioni di immobili per lire 150.000.000 nell'anno 1982, sono state regolarmente fatturate al 15%, come risulta dalle fatture in copia conforme e dall'estratto autentico del registro fattu- re, depositati in atti;
c) con riguardo al terzo rilievo, per il quale è stato l'avviso di irrogazione di sanzioni n. 44483, emanato relativo al 1983, per mancata comunicazione della nuova sede legale della società, si osserva che effettivamen- te l'omissione vi è stata e la sanzione va confermata.
2. Il Ministero delle finanze ricorre per la cassazio- ne della sentenza della Commissione tributaria regiona- le di Roma 11 giugno 1997, n. 319/34/97, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli art. 27, 28, 43 e 44 DPR 26 ottobre 1972, n. 673, in relazione al- l'art. 360.1, n. 3, cpc e l'omessa pronuncia in rela- zione all'art. 360.1, n. 4, cpc. Il Ministero ricorrente conclude chiedendo che sia an- nullata la sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia e con la rifusione delle spese. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle finanze denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 27, 28, 43 e 44 DPR 26 ottobre 1972, n. 673, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc e l'omessa pro- nuncia in relazione all'art. 360.1, n. 4, cpc Premesso che il ricorso riguarda il solo capo della sentenza relativo al 1982, il Ministero sostiene che sarebbe erronea la decisione della Commissione tributa- ria regionale che ha ritenuto illegittimo il rilievo con la seguente motivazione: "le operazioni imponibili relative alla cessione di immobili per lire 150.000.000 nell'anno '82, sono state regolarmente fatturate al 15% come risulta dalle fatture in copia conforme e dal- l'estratto autentico del registro fatture depositato in atti". L'erroneità della decisione sarebbe evidente, perché, se con la produzione in giudizio delle fatture la società aveva dimostrato di avere fatturato la ces- sione, restava peraltro in piedi l'altro rilievo conte- nell'avviso di rettifica n. 44482, inerente al-nuto 1'omessa presentazione della dichiarazione annuale e all'omesso versamento dell'imposta su lire 150.000.000. Su questi punti lo stesso contribuente non aveva opera- to contestazioni, salvo che per l'ammontare dell'ali- quota (15% anziché 18%), in relazione alla quale chie- deva la rideterminazione dell'imposta da versare (lire 22.500.000, anziché lire 27.000.000 richieste dall'Uf- ficio) e riduzione delle relative pene pecuniarie. La commissione ha omesso di pronunciarsi su questo punto, ritenendo illegittimo l'intero avviso di rettifica sul- la base del solo fatto che il contribuente aveva dimo- fatturazione dell'operazione imponi-strato l'avvenuta bile. Il motivo secondo il quale si ipotizza che la Commis- sione tributaria regionale abbia omesso di pronunciarsi sulla mancata presentazione della dichiarazione annuale e sul mancato versamento dell'imposta su lire 150.000.000 è infondato. Risulta, infatti, dalla sen- tenza di secondo grado che contro la decisione di primo grado l'Ufficio ha riformulato i tre rilievi relativi rispettivamente agli anni 1981, 1982 e 1983>> e che il rilievo, per il quale era stato emesso l'avviso di ac- certamento n. 44482, riguardava le operazioni imponibi- li consistenti in cessioni di immobili per lire 150.000.000. Su questo punto, dunque, la Commissione tributaria regionale si è espressamente pronunciata. Sussistono giusti motivi perché le spese proces- 2. suali siano compensate tra le parti.
P q m
la Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Roma il 29 marzo 2001 Il presidente Il relatore IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 13 LUG. 2001. IL CANCELLIERE C1 CORT Osvaldo Ascanio