Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13260 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 21/10/99
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giuliana FERRUA " N. 1817
3. Dott. Nunzio CICCHETTI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Maurizio FUMO " N. 7514/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da SA NA, nata a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 10.6.1998;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'Avv. Giuseppe Smiroldo per la ricorrente;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8.4.1994. il Tribunale di Massa Carrara assolveva SA NA dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti della medesima in ordine al reato di bancarotta semplice documentale, così derubricata l'originaria imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, e di ricorso abusivo al credito perché estinti per amnistia.
A seguito di appello del pubblico ministero, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 10.6.1998, previa rinnovazione del dibattimento, in parziale riforma dell'impugnata decisione, dichiarava la SA colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale, condannandola alla pena di anni tre di reclusione e conseguenziali pene accessorie;
assolveva la medesima dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di ricorso abusivo al credito per insussistenza dei fatti.
Avverso la suddetta sentenza di condanna ha proposto ricorso per cassazione la SA, la quale deduce: 1) violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), c.p.p. in relazione agli artt. 603, 495, 178 c.p.p., lamentando che la Corte di merito, dopo aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire documenti e sentire il curatore del fallimento, non essendo quest'ultimo comparso, aveva revocato l'ordinanza ammissiva, ritenendo di poter decidere sulla base dei documenti acquisti, violando in tal modo il diritto della difesa in quanto era venuto meno il contraddittorio;
2) violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 603, 234, 468 c.p.p. per avere la Corte di merito basato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulla relazione del curatore in violazione del principio del contraddittorio;
3) violazione dell'art.606 c.p.p. in relazione all'art. 216, primo comma n. 2, Legge
Fallimentare per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, assumendo che all'imputata non poteva essere addebitato il reato di bancarotta fraudolenta documentale per insussistenza dello stesso, essendo emerso dalle risultanze processuali il corretto comportamento tenuto da costei;
4) violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione all'art. 62 bis c.p., lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche sulla base di precedente penale specifico, di cui si contesta l'esistenza, ed ignorando, comunque il comportamento tenuto dall'imputata, vittima tra l'altro di altrui raggiri tendenti ad attribuirle gravi responsabilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
A prescindere dalla considerazione che la difesa della SA, all'udienza dibattimentale di appello del 10.6.1998, sulla richiesta del P.M. di rinviare il processo per sentire il curatore reg. Paglierini, ha espressamente dichiarato di ritenere ultronea la deposizione del medesimo, chiedendo procedersi oltre nel processo, occorre rilevare che non sussiste, comunque, nella specie la dedotta violazione degli artt. 603, 495 e 178 c.p.p. L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente che implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti (cfr. Cass., Sez. V, 18.2.1992, Cremonini, RIV 189815). Nel caso in esame la Corte di merito non ha ritenuto necessario procedere all'audizione del curatore, nonostante fosse stato ammesso e non fosse comparso, ritenendo sufficienti ai fini del decidere le acquisizioni documentali nel frattempo eseguite. Ed in sentenza ha ampiamente dimostrato come dalla relazione del curatore siano emerse le numerose inadempienze dell'imputata in relazione alla tenuta dei libri e delle scritture contabili, puntualmente elencate, precisando che dalla relazione suppletiva del curatore emerge ancora che sono stati violati, nella tenuta delle scritture, i più elementari principi contabili, in quanto i fatti di gestione sono stati trascritti in maniera da rendere impossibile l'identificazione di alcuni movimenti importanti, puntualmente descritti. La Corte di merito ha perciò adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto superflua l'audizione del teste citato e non comparso, di talché la revoca della sua ammissione deve ritenersi pienamente legittima, considerato che la relazione del curatore fallimentare, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di ricorso, essendo diretta al giudice delegato, non costituisce di per sè notizia di reato, ma documento che a norma dell'art. 234 c.p.p. può essere acquisito e utilizzato come prova nel processo penale per i delitti di bancarotta (cfr. da ultimo: Cass., Sez. V, 29.4.1998, Marcimino, RIV 211537).
I dedotti vizi di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del ritenuto reato di bancarotta fraudolenta documentale si risolvono, in realtà, in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto. Difatti, a fronte delle risultanze documentali acquisite, da cui risulta la irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili dalla costituzione della società (7.10.1985) quanto meno sino al 26.1.1987 (quanto al libro giornale) e al 9.3.1987 per le ulteriori scritture, la difesa propone una "rilettura", non consentita in sede di legittimità, degli elementi di fatto in senso favorevole all'imputata, assumendosi che essa si sarebbe preoccupata di prendere contatti con studi professionali per la tenuta dei libri contabili. Del pari in censura in punto di fatto si risolve il motivo di ricorso con si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, risultando queste escluse, con adeguata motivazione, in considerazione della personalità dell'imputata emergente dal richiamato precedente penale specifico risultante dal certificato penale in atti.
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999