Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13260
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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L'ordinanza che dispone la rinnovazione parziale del dibattimento in appello non condiziona l'attività ulteriore del giudice procedente e, quindi, può essere in tutto o in parte revocata, sia esplicitamente sia implicitamente, essendo in questo secondo caso sufficiente che in sentenza il giudice dia ragione del proprio convincimento e dell'adeguatezza degli elementi probatori acquisiti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13260
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13260
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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