Sentenza 18 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 5671/0 INNOME DEL POPOL ITALIANO LA CORTE SUPR Oggetto regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14392/00 - Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO 12235 Cron. Dott. Giuliano Consigliere LUCENTINI 2046 Rep. Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 02/02/01 AMATUCCI Rel. Consigliere Dott. Alfonso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 1500 sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: # 18 APR. 2001 CH FR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE TRIPOLI 38, presso lo studio dell'avvocato PAOLO LIRE 1500 CANCELLERIA BOMBACI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 0879123 CONDOMINIO DI VIA C SBARBARO 5/57 ROMA, in persona dell'Amministratore, legale rappresentante pro tempore DI.MA. Snc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P BUZZI 120, presso 10 studio dell'avvocato ALESSANDRO SILVESTRI, che lo difende, giusta delega in atti;
2001 - resistente 228 avversO l'ordinanza del Tribunale di ROMA, emessa e depositata il 27/06/00 (R.G. 100776/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si dichiari inammissibile il ricorso, con le conseguenze di legge. Rilevato che il ricorrente AN HI ha impu- gnato per regolamento di competenza l'ordinanza in data 27.6.2000 con la quale il giudice del tribunale di Ro- ma, provvedendo ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., ha fissato le modalità dell'esecuzione di un provvedimento di tutela del possesso, emesso dal mede- simo giudice ex art 703 c.p.c. e consistente nell'ordine di rimozione di un "traliccio-antenna"; ritenuto che, secondo il ricorrente, sulla proposta opposizione avverso l'esecuzione iniziata dall'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto pronunciarsi il giudice dell'esecuzione e non quello dell'attuazione del provvedimento cautelare;
considerato che
il regolamento è inammissibile in quanto come correttamente rilevato dal pubblico mini- stero - la questione sottoposta all'esame della corte riguarda la distribuzione degli affari all'interno di 2 un unico ufficio giudiziario e non la competenza;
che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dal condominio di Roma, via C. Sbarbaro 5/57, che ha depo- sitato memoria;
P.Q.M.
l'inammissibilità del regolamento e con- dichiara danna il ricorrente alle spese, che liquida in L. 6.7.200, oltre a L.
1.000.000 per onorari. Roma, 2 febbraio 2001 L'estensore Il presidente VitofiuntiniensКорабл 250.000NCELLIERE C1 Slovenni Giambattista 40000 TOT. 290000 Depositata in Cancelleria Oggi, lì 18 APR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Giambattista R P U E S A Z I N O E T R O C AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrate in dat .
7. GEN 2004 Serie 4. 149.77 al (euro CENIC OVE D (Del Gudiziari 4 0 (OR RACCH INI) 0 3