Sentenza 23 marzo 2007
Massime • 1
Ai fini della presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna non è necessario che il difensore dell'imputato sia munito di mandato specifico. (La Corte ha precisato che la nomina può essere conferita, con le ordinarie formalità, sia prima dell'emissione del decreto, che successivamente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/03/2007, n. 28078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28078 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 23/03/2007
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 585
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 023971/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RC AL, nato a [...] in data [...];
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 15.03.2006;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il procedimento;
udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Luigi Bartolomei;
lette le conclusioni del Procuratore Generale nella persona del Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio e restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso. FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di RC AL ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a decreto penale perché presentata da avvocato non munito di procura speciale.
Chiede l'annullamento dell'ordinanza ex art. 606 c.p.p., lett. c) per erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 461 c.p.p., rilevando che, secondo tale disposizione, l'imputato può presentare opposizione personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, senza stabilire un termine anteriore per la sua nomina, avvenuta nel caso in esame con raccomandata in data 22.2.2006 inviata il 23.02.2006, dopo il decreto del GIP in data 25.01.2006. 2. Il ricorso è fondato.
Il difensore è soggetto legittimato a proporre opposizione al decreto penale di condanna, senza alcuna necessità di mandato specifico. A fine la nomina può essere a lui conferita, con le ordinarie formalità, sia prima dell'emissione del decreto, che successivamente (Cassazione penale, sez. 3^, 27 gennaio 1994, Forest;
sez. 3^, 07 gennaio 1991, Stefani). Il G.I.P. presso il Tribunale di Milano, nel dichiarare inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna emesso in data 25.01.2006 nei confronti di RC AL per mancanza di procura speciale rilasciata al difensore proponente avv. Ennio Galasso, non ha correttamente interpretato l'art. 461 c.p.p., ritenendo non legittimato il predetto difensore.
La procura speciale non è richiesta dal comma 1, secondo il quale l'opposizione può essere proposta dall'imputato (e dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), personalmente o a mezzo del difensore.
L'avv. Ennio Galasso era legittimato a proporre opposizione per il fatto che era già stato nominato difensore di fiducia del RC, come risulta dallo stesso provvedimento del G.I.P.. Va quindi disposto l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2007