Sentenza 12 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
AULA A 0 1 9 9 8 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFF COME CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rilasciata copia legale UFFICIO COPIE al Sig. .... REPUBBLICA ITALIANA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti In nome del popolo italiano per diritti L. 3000 ilIl 38.2.1 "12 FED 2001- IL CANCELLIERE LA CORTE DI CASSAZIONE CANCELLIERE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro Composta dai magistrati: R.G.N. 10694/1998 De Musis - Presidente Dott. Rosario 66 Lupi Fernando - Consigliere 66 Rep. 66 Luciano Vigolo 66 Cron. 4178 66 Attilio Celentano 66 CANCELLERIA 66 Pasquale Picone Relatore Ud. 23.11.2000 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da - Società di Trasporti e Servizi per Azioni- in FERROVIE DELLO STATO persona del procuratore Maria Teresa Fantola, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo, n. 23, presso l'avv. Nicola Corbo che la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
4829 -ricorrente- contro для DE RO LV, felettivamente domiciliato in Roma, Via Salvini Tommasi, n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesco Caroleo Grimaldi, rappresentato e difeso dall'avv. Nino Lo Presti con procura speciale apposta a eciale appstellen margine del controricorsocdd one diffiei pens della Corte di Cassazive. رفند -controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Palermo n. 1379 in data 24 luglio 1997 (R.G. 268/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23.11.2000 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
卫 uditi gli avv. Corbo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Palermo depositato il 3 luglio 1991, LV De AS ha convenuto in giudizio il datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato per ottenere la retrodatazione della nomina a macchinista con decorrenza 1° gennaio 1981, decorrenza che gli sarebbe spettata se l'azienda avesse espletato in tempi ragionevoli l'accertamento professionale indetto con d.m. 28.2.1981, n. 532, in modo da concludere la procedura entro il 31 dicembre 1981, così da consentire il beneficio della retrodatazione previsto dalla legge n. 864 del 1981. Nell'assunto di aver subito pregiudizio per effetto della condotta colpevole del datore di lavoro, il De AS ha chiesto l'accertamento del diritto alla retrodatazione della nomina e 2 la condanna del convenuto al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi In separata sede, o, in subordine, al risarcimento del danno. La domanda è stata rigettata dal Pretore, ma accolta dal Tribunale di Palermo che ha giudicato fondato l'appello proposto dal lavoratore. Il Tribunale, accertato in fatto la sussistenza di un inadempimento del datore di lavoro per il ritardo colpevole nell'espletamento della procedura di accertamento professionale, ha riconosciuto il diritto del De AS al risarcimento del danno, risarcimento attuato in forma specifica mediante l'attribuzione della qualifica di macchinista agli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 1981. Ha condannato, quindi, il datore di lavoro a pagare al De AS le differenze retributive da determinarsi in separata sede. fr Per la cassazione della sentenza ricorre la società per azioni Ferrovie dello Stato per un unico motivo;
resiste con controricorso LV De AS. 3 Motivi della decisione L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 2058, 2947, 2948 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e/o del diritto del lavoratore al pagamento delle differenze retributive, nonché il vizio di omessa pronunzia e motivazione circa un punto decisivo. La società ricorrente deduce di avere ritualmente e tempestivamente eccepito la prescrizione delle pretese economiche fatte valere dal De AS, ma il Tribunale ha omesso completamente di prenderla in considerazione, incorrendo nell'errore di diritto di ritenere non estinte per prescrizione le differenze retributive maturate fino al 3 luglio 1986, cioè fino a cinque anni prima della proposizione del ricorso giudiziale. 3 La Corte giudica il ricorso fondato. Il mancato esame dell'eccezione di prescrizione - riproposta con la memoria di costituzione in appello dal convenuto totalmente vincitore in primo grado - renderebbe la sentenza ugualmente conforme al diritto se nella fattispecie dovesse operare la prescrizione decennale, essendo incontroverso che l'azione giudiziaria è stata proposta prima del compimento del decennio dall'insorgenza del diritto offficabile alle azionato. pretese risarcitorie La prescrizione ordinaria (decennale) concerne certamente derivanti da responsabilità contrattuale del datore di lavoro, poiché la prescrizione quinquennale concerne soltanto i crediti retributivi a norma dell'art. 2948 c.c. (Cass. 4 aprile 1992, n. 4151; 18 agosto 1999, n. 8710). Nella fattispecie, il Tribunale ha, in primo luogo, interpretato la domanda del De Z AS come diretta a far valere l'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, inadempimento concretatosi nel colpevole ritardo nell'espletamento della procedura di accertamento professionale, e ad ottenere il risarcimento del danno subito per effetto di tale inadempimento. Nessun dubbio, perciò, che il diritto azionato fosse assoggettato alla prescrizione decennale. - norma applicabile anche alla responsabilità Ai sensi dell'art. 2058 c.c. ,il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, contrattuale - qualora sia in tutto o in parte possibile. Il Tribunale ha ritenuto e ciò non forma oggetto di censura che il De AS avesse chiesto in via principale la reintegrazione in forma specifica (inquadramento nella qualifica dal 1° gennaio 1981, con le conseguenti differenze retributive) e, solo in subordine, il risarcimento del danno per equivalente (somma di danaro idonea a riparare tutti i pregiudizi subiti per effetto dell'inadempimento). E' stata accolta la domanda principale di reintegrazione in forma specifica, mediante l'attribuzione al dipendente dell'inquadramento nella qualifica di macchinista a tutti gli effetti giuridici ed economici dal 1° gennaio 1981. economiche derivantiPer effetto di tale pronunzia, le differenze dall'inquadramento non possono che assumere natura retributiva, non potendosi cumulare il risarcimento in forma specifica con quello per equivalente. In quanto tali, opera la prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., sicchè il Tribunale avrebbe dovuto esaminare il fondamento di merito della relativa eccezione. Per queste ragioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché sia esaminata l'eccezione di prescrizione richiamata dall'appellato nel giudizio di secondo grado. Il giudice di rinvio provvederà a regolare le spese anche del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo. Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000. I 3 0 A 1 3 D S 5 , S . Il Consigliere estensore Il Presidente T O A Tasquale от сели . R L T Rogerio be Uunis , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I E P - S D D 8 I - I A 1 N S T 1 G N S E O O IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E S P A I G M D Depositata in Cancelleria I A G E E , A O L 12 FEB. 2001 O T D T R oggi, E I A T T R S L I I N L IL COLLABORATORE/ G D E E E S DI CANCELLERIA D O R E Y R I T O N A O C