Sentenza 12 novembre 2001
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In tema di stupefacenti, la valutazione dell'efficacia psicotropa delle sostanze, demandata al giudice nell'ambito della verifica dell'offensività specifica della condotta accertata che sola consente la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, va compiuta prendendo in considerazione il quantitativo complessivo di sostanze detenute ai fini di spaccio o cedute, senza arbitrarie parcellizzazioni legate ai singoli episodi di vendita. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione della corte di appello che aveva ritenuto l'inoffensività della condotta della imputata, avendo quest'ultima detenuto a fine di spaccio grammi 1,30 di marijuana e grammi 0,1319 di eroina ed avendo ceduto a terzi in occasioni diverse grammi 0,1772 e grammi 0,4992 di eroina).
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Profili di Diritto Costituzionale Nell'ambito del Diritto Penale, la ratio della “concreta offensività” è essenziale, in tanto in quanto la sanzione detentiva e, per conseguenza, la rieducazione del condannato sono legittime soltanto se il reo ha cagionato un'offesa grave e concreta ad un bene giuridico tutelato dalla Carta fondamentale. A tal proposito, De Lia (2019) afferma che, nel comma 2 Art. 25 Cost., il fatto punibile commesso deve essere un “fatto offensivo commesso [rectius: consumato, ndr]”, giacché la repressione giuspenalistica non ha alcun senso senza che vi sia stata una lesione tangibile del diritto conculcato. Del pari, Bonomi (2021) precisa che “l'intervento del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2001, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO ROMANO - Presidente - del 12/11/2001
1. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 1272
3. Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 18017/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno nel procedimento a carico di CASERTA Pia, n. a Salerno il 7.7.1972
avverso la sentenza in data 8 marzo 2001 della Corte di appello di Salerno Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con sentenza in data 8 marzo 2001, la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Salerno, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, appellata da CASERTA Pia, assolveva la medesima, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, contestatole, con la recidiva reiterata, per avere detenuto a fine di spaccio grammi 1,30 di marihuana e grammi 0,1319 di eroina e per avere ceduto una dose di quest'ultima sostanza ad Avagliano Andrea, al prezzo di lire 40.000 e tre confezioni a RD EL al prezzo di lire 120.000. Osservava la Corte di appello che il principio attivo contenuto nelle dosi di eroina cedute dall'imputata, come accertato dalla espletata consulenza, era di entità tale da non poter produrre un concreto effetto drogante, sicché il reato non era configurabile perché l'azione in concreto posta in essere era carente del requisito della offensività.
Quanto al quantitativo di marihuana, esso, per la sua modestia, doveva ragionevolmente ritenersi destinato al consumo personale, tenuto conto anche del fatto che l'attività di cessione di droga della Caserta aveva riguardato solo l'eroina.
Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Salerno, che si duole della erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, osservando che la Corte di merito aveva disatteso un consolidato orientamento della Corte di cassazione (espresso anche dalle Sezioni unite con la sentenza del 24 giugno 1998, Kremi), secondo il quale la detenzione e la cessione di sostanza stupefacente con un principio inidoneo a produrre l'effetto drogante non costituiscono ipotesi di reato impossibile, ma integrano la fattispecie delittuosa di cui all'art.73 d.P.R. n. 309 del 1990, che si configura come un reato di pericolo, diretto a tutelare la salute pubblica, la sicurezza, l'ordine pubblico e la salvaguardia delle giovani generazioni, che possono essere messi a repentaglio anche nel caso di detenzione a fine di spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante.
Diritto
Il ricorso è fondato.
La Corte di merito, pur prendendo atto dell'orientamento delle Sezioni unite di questa Corte, ha osservato, in linea con la giurisprudenza costituzionale, che, ai fini della punibilità penale, occorre accertare in concreto l'offensività della condotta inquadrabile in una fattispecie criminosa.
Al riguardo, giova precisare che questa Corte non ha motivo di discostarsi dalla via tracciata dalla Corte costituzionale, che ha da tempo riconosciuto che la verifica del rispetto del principio di offensività come limite di rango costituzionale alla discrezionalità del legislatore penale implica la ricognizione della astratta fattispecie penale, depurata dalla variabilità del suo concreto atteggiarsi nei singoli comportamenti in essa sussumibili, che ben può essere strutturata come reato di pericolo, anche presunto, in quanto non sia irragionevole la valutazione prognostica, sottesa alla fattispecie legale, di attentato al bene giuridico protetto;
precisando, tuttavia, che altra questione è quella della offensività specifica della singola condotta accertata, per la quale è demandato al giudice di verificarne la concreta idoneità a porre a repentaglio il bene giuridico tutelato, atteso che, nel caso di verifica negativa, verrebbe meno la riconducibilità della fattispecie concreta a quella astratta, profilandosi la figura del reato impossibile ex art. 49 c.p. (Corte cost., sent. n. 360 del 1995 e, ancor prima, sentt. n. 133 del 1992 e 333 del 1991). Ma, nella specie, il problema, prima che giuridico-costituzionale, è di fatto. La Corte di merito ha ravvisato la inoffensività della condotta parcellizzando arbitrariamente, in ragione delle varie porzioni della condotta, il quantitativo di sostanze stupefacenti detenute a fine di spaccio (e in parte spacciate) dalla imputata. Ora, risulta dal capo di imputazione che la imputata ha detenuto a fine di spaccio o ha ceduto a terzi ì seguenti quantitativi di sostanza stupefacente: grammi 1,30 di marihuana, grammi 0,1319 di eroina, grammi 0,1772 di eroina e grammi 0,4992 di eroina. Era dunque in relazione al quantitativo complessivamente considerato di tali sostanze stupefacenti, e non alle singole condotte frazionatamente valutate dalla Corte di merito, che andava apprezzata la efficacia psicotropa delle sostanze detenute dalla Caserta.
La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno, che dovrà valutare se le sostanze complessivamente detenute dalla Caserta abbiano effetto psicotropo.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001