Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/02/2001, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 ce 60686 5 O 9 I 1 . / Z N 4 028 8 2 /0 1 A / A R O 6 I T 2 B R S . . I R L . A L G P T . E A D U R . B L B I E A A IN NO D T R D I A T 1 S I E 3 N T R E 1 ORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S N E Oggetto E L T N S A E A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 13383/98 Cron. 5940 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere Ud. 23/11/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Antonino DI BLASI Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORLdal Sig. per diritti L. 1500 SENTENZA 5 MAR. 2001 sul ricorso proposto da: IL NC MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RA EL;
.- intimato N avverso la decisione n. 15/97 della Commissione CANCELLERIA tributaria regionale di TORINO, depositata il - 2000 28/05/97; 1959 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 2 CICALA;
udito per il BELLIS, che ha udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento 3/11/00 dal Consigliere Dott. Mario ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE chiesto l'accoglimento del ricorso;
in persona del Sostituto Procuratore Vincenzo NARDI che ha concluso per del ricorso. -2- 13383SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza 915/15/97 del 28 maggio 1997, con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte in riforma della pronuncia di primo grado accoglieva il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto dell'ufficio a procedere al rimborso della ritenuta d'acconto trattenuta dal datore di lavoro sulla indennità di prepensionamento corrisposta al sig. GE SS. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso con cui si deduce violazione degli art. 16, 1° comma, lett. a), e 48 d.p.r. 'n. 917 del 1986 merita accoglimento. Invero è orami costante orientamento di questa Corte (cfr. ex pluribus Cass. 21 gennaio 2000, n. 670) che il dettato normativo di cui agli art. 16, 1° comma, lett. a), e 48 d.p.r. n. 917 del 1986 assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche, sia pure con il favore della tassazione separata, tutte le somme erogate in diretta ed immediata correlazione con la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ivi comprese quelle corrisposte dal datore di lavoro a titolo di incentivo alle dimissioni in aggiunta al trattamento di fine rapporto, le quali trovano giustificazione nell'ambito del rapporto stesso e della sua risoluzione consensuale, difettando in tale situazione il presupposto per qualificare il versamento come erogazione liberale, di carattere eccezionale e non ricorrente a favore della generalità dei dipendenti. E' possibile decidere la controversia ex art. 384 c.p.c. Sussistono giusti motivi per procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa fra le parti le spese di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 23 novembre 2000 Ils Residente Il Relatore Man calonта IL CANCELLERE C1 IN TI DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB. 2001 Oggi IL NC C1 IN TI E N O I PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE R A கனRoma I 27 FEB. 2001 S GAR IL NC C1 IN TI E 0 N 8 5 9 O I 1 Z / 4 A A / I - R 6 K 2 T S . A I L R . T G L P . U E A D R . B I B L E A R A D T A T D I I 1 S E R 3 N T 1 E E S N T . E I N A S A E M