Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 11023
CASS
Sentenza 19 febbraio 2004

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Anche l'uso da parte di un terzo di una carta di credito, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma, all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'unico caso in cui un'utilizzazione di carta di credito da parte del non titolare può ritenersi non abusiva è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, circoscritto all'ipotesi in cui costui si serva di un terzo come "longa manus" o mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 11023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11023
    Data del deposito : 19 febbraio 2004

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