Sentenza 19 febbraio 2004
Massime • 1
Anche l'uso da parte di un terzo di una carta di credito, autorizzato dal titolare, integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197 (provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e per prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), in quanto la legittimazione all'impiego del documento è contrattualmente conferita dall'istituto emittente al solo intestatario, il cui consenso all'eventuale utilizzazione da parte di un terzo è del tutto irrilevante, stanti la necessità di firma, all'atto dell'uso, di una dichiarazione di riconoscimento del debito e la conseguente illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare. (Nell'occasione la Corte ha precisato che l'unico caso in cui un'utilizzazione di carta di credito da parte del non titolare può ritenersi non abusiva è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, circoscritto all'ipotesi in cui costui si serva di un terzo come "longa manus" o mero strumento esecutivo di un'operazione non comportante la sottoscrizione di alcun atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2004, n. 11023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11023 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/02/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 265
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 016366/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CC TI N. IL 25/03/1964;
avverso SENTENZA del 14/01/2003 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO A. che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato IN CR colpevole del reato di cui all'art. 12 L. n. 197/1991 per aver indebitamente utilizzato, per acquisti personali, la carta di credito dell'allora convivente LL Giampiero, apponendo la falsa firma di costui. Il giudice del gravame, al pari di quello di primo grado, ha ritenuto del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, la deduzione difensiva concernente l'asserito consenso del titolare della carta di credito, il che, come si legge in sentenza, avrebbe potuto unicamente comportare un concorso di quest'ultimo nell'illecito, atteso che per utilizzare la carta il titolare deve sottoscrivere una ricevuta e che la firma deve corrispondere a quella apposta sulla carta medesima, laddove il terzo non può che, come avvenuto nella specie, apporre la falsa firma del titolare. L'imputata ricorre denunciando violazione della legge penale e vizio di motivazione, sull'assunto dell'inconfigurabilità del reato ove la carta altrui non sia stata utilizzata "indebitamente", come previsto dalla norma incriminatrice, ma con il consenso o l'autorizzazione del titolare, scriminante la condotta ex art. 50 c.p., e sul rilievo dell'incongruenza del contesto motivazionale, che ha ritenuto di confermare la colpevolezza dell'imputata nonostante il riconoscimento della possibilità di un'utilizzazione anche indiretta (ovvero per il tramite di terzi autorizzati) della carta da parte del titolare. Il ricorso è infondato.
A prescindere dalla totale mancanza di prova circa l'assunto difensivo dell'imputata in ordine alla pretesa autorizzazione all'uso della carta di credito da parte del titolare (il contrario potendosi ragionevolmente desumere dalla denuncia sporta dal medesimo nei confronti della donna), condivisibile ed assorbente è la motivazione in diritto svolta dai giudici di merito, attesa l'esclusività della legittimazione all'impiego del documento contrattualmente conferita all'intestatario dall'istituto emittente e la conseguente irrilevanza dell'eventuale consenso del medesimo al suo impiego da parte di un terzo, se non altro in considerazione della necessità di sottoscrivere, all'atto dell'uso del documento, una dichiarazione di riconoscimento di debito e dell'ovvia illiceità di un'autorizzazione a sottoscriverla con la falsa firma del titolare.
L'eventuale ma indimostrata autorizzazione dell'intestatario della carta sarebbe, dunque, in ogni caso ininfluente ed inidonea ad elidere l'abusività dell'utilizzazione fatta da persona diversa dal titolare.
L'unico caso in cui un'utilizzazione da parte del non titolare potrebbe ritenersi non abusiva e, quindi, lecita è quello di un uso indiretto del documento da parte del soggetto legittimato, rigorosamente circoscritto, peraltro, alle ipotesi in cui costui si serva di un terzo come longa manus o mero strumento esecutivo di un'operazione di pagamento che non comporti la sottoscrizione di alcun atto (v., ad esempio, l'ipotesi di pagamento del pedaggio autostradale mediante carta di credito, per cui è sufficiente inserire il documento nell'apposito congegno automatico) od, in caso di necessità della sottoscrizione, vi provveda personalmente, con ciò restando identificato come unico ed effettivo fruitore del documento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004