CASS
Sentenza 4 ottobre 2023
Sentenza 4 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/10/2023, n. 40378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40378 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40378 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 04/05/2023 Motivi della decisione FI NI ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Milano che 1'11 novembre 2022 ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano che ha rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla PG Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione per avere l'ordinanza impugnata confermato la misura cautelare personale nonostante la palese insussistenza di esigenze cautelari. Il ricorso che investe solo alla sussistenza delle esigenze cautelari è inammissibile. NT NI è indagato del reato di concorso in turbativa d'asta aggravata dall'articolo 416 bis codice penale (metodo mafioso). In particolare, il tribunale del riesame ha respinto il ricorso sottolineando come la difesa non abbia offerto alcun fatto nuovo in grado di indurre il giudicante a valutazione diverse rispetto a quelle espresse dal Gip nella impugnata ordinanza che non siano il decorso del tempo e la definizione della procedura esecutiva in cui si collocano le condotte contestate, circostanze queste già note al momento dell'adozione della misura. La decisione impugnata ha correttamente applicato la disciplina in tema di rilevanza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari e in materia di apprezzamento della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato (peraltro presunte in virtù dell'art. 275 co. :3 c.p.p. stante la contestazione del metodo mafioso). E' stato congruamente valorizzato il complessivo contesto dell'articolata vicenda delittuosa: inserita in un più ampio disegno criminoso volto anche alla "affermazione di un potere di controllo sul territorio attraverso indebite interferenze nelle trattative immobiliari" ed avuto altresì riguardo al ruolo del ricorrente all'atto delle intimidazioni nelle quali egli concorre (p. 5 e 6 ordinanza impugnata.). Così come sono state indicate le implicazioni delle descritte modalità della condotta delittuosa ai fini delle citate concretezza e attualità del pericolo delle esigenze cautelari, oggetto di specifica motivazione. A fronte di quanto indicato dal giudice del riesame il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze avanzate in sede di appello senza alcun confronto con le argomentazione del tribunale, con la conseguenza che ricorso si appalesa anche aspecifico. 1 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 04/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presi IO ER PP
lette le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 Penale Sent. Sez. 2 Num. 40378 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: VERGA GIOVANNA Data Udienza: 04/05/2023 Motivi della decisione FI NI ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Milano che 1'11 novembre 2022 ha confermato l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano che ha rigettato l'istanza di revoca della misura dell'obbligo di presentazione quotidiano alla PG Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione per avere l'ordinanza impugnata confermato la misura cautelare personale nonostante la palese insussistenza di esigenze cautelari. Il ricorso che investe solo alla sussistenza delle esigenze cautelari è inammissibile. NT NI è indagato del reato di concorso in turbativa d'asta aggravata dall'articolo 416 bis codice penale (metodo mafioso). In particolare, il tribunale del riesame ha respinto il ricorso sottolineando come la difesa non abbia offerto alcun fatto nuovo in grado di indurre il giudicante a valutazione diverse rispetto a quelle espresse dal Gip nella impugnata ordinanza che non siano il decorso del tempo e la definizione della procedura esecutiva in cui si collocano le condotte contestate, circostanze queste già note al momento dell'adozione della misura. La decisione impugnata ha correttamente applicato la disciplina in tema di rilevanza del decorso del tempo sulle esigenze cautelari e in materia di apprezzamento della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione del reato (peraltro presunte in virtù dell'art. 275 co. :3 c.p.p. stante la contestazione del metodo mafioso). E' stato congruamente valorizzato il complessivo contesto dell'articolata vicenda delittuosa: inserita in un più ampio disegno criminoso volto anche alla "affermazione di un potere di controllo sul territorio attraverso indebite interferenze nelle trattative immobiliari" ed avuto altresì riguardo al ruolo del ricorrente all'atto delle intimidazioni nelle quali egli concorre (p. 5 e 6 ordinanza impugnata.). Così come sono state indicate le implicazioni delle descritte modalità della condotta delittuosa ai fini delle citate concretezza e attualità del pericolo delle esigenze cautelari, oggetto di specifica motivazione. A fronte di quanto indicato dal giudice del riesame il ricorrente si è limitato a reiterare le doglianze avanzate in sede di appello senza alcun confronto con le argomentazione del tribunale, con la conseguenza che ricorso si appalesa anche aspecifico. 1 Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 04/05/2023 Il Consigliere estensore Il Presi IO ER PP