Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
Integra il reato di uso di atto pubblico falsificato dal privato (artt. 476, 482, 489 cod.pen.), la condotta di colui che presenta all'ufficio stranieri della Questura una ricevuta di vaglia postale telegrafico internazionale alterata nelle generalità del mittente, in quanto rientra nella nozione di atto pubblico, ancorché non fidefaciente, il modello 1/a in cui l'ufficiale postale, che accetta il vaglia ordinario, trascrive le generalità del mittente e del destinatario, il luogo di destinazione e l'importo del vaglia, considerato che tale operazione (ricevimento del vaglia) appartiene alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e caduta sotto la sua percezione. Né rileva, ai fini della configurabilità del reato in questione, il fatto che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già trasformata in ente pubblico economico (Ente poste italiane), con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. in legge 29 gennaio 1994, n. 71, sia stata successivamente trasformata in società per azioni a far data dal 28 febbraio 1998 per effetto della delibera CIPE del 18 dicembre 1997.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 6520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6520 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/01/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 196
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 6131/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA ME, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 18.4.2005 della Corte d'Appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Catania confermava la sentenza 15.10.2001 del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato RA ME responsabile del reato di cui agli artt.476, 482, 489 c.p., commesso il 25.11.1998, condannandolo alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e con la riduzione per il rito abbreviato.
1.1. Il fatto addebitato al RA consisteva nell'avere presentato all'Ufficio Stranieri della Questura di Ragusa una ricevuta di vaglia postale telegrafico internazionale alterata nelle generalità del mittente.
2. Ricorre l'imputato a mezzo del difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata che assume viziata da violazione di legge sul presupposto che in nessun caso potrebbe costituire atto pubblico la ricevuta del vaglia postale, tanto più avendo detto vaglia già esaurito la sua naturale funzione, per essere stato già emesso e riscosso. L'esibizione della ricevuta sarebbe stata peraltro effettuata per finalità diverse rispetto a quelle tutelate dalla norma incriminatrice e la falsificazione non incideva sulla funzione del vaglia. Il fatto sarebbe perciò in ogni caso penalmente irrilevante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo principi consolidati rientra nella nozione di atto pubblico (non fidefaciente) il modello 1/a, in cui l'ufficiale postale che accetta il vaglia ordinario trascrive le generalità del mittente e del destinatario, il luogo di destinazione e l'importo del vaglia. L'operazione attestata (ricevimento del vaglia) appartiene infatti alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale e caduta sotto la sua diretta percezione (Sez. 5, Sentenza n. 56 del 06/11/1980, Alfieri). È parimenti ripetuto nella giurisprudenza di questa Corte che non rileva ai fini oggettivamente pubblicistici della funzione esercitata dal dipendente postale che riceve il vaglia il fatto che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già trasformata in ente pubblico economico (Ente poste italiane) con D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, conv. in L. 29 gennaio 1994, n. 71, sia stata poi stata trasformata in società per azioni (Poste italiane S.p.A.) a far data dal 28 febbraio 1998 per effetto della Delib. CIPE del 18 dicembre 1997.
2. L'infondatezza del ricorso non può però affermarsi "manifesta" ed occorre dunque rilevare che il fatto, avvenuto il 25.11.1998 s'è prescritto il 25.1.2006.
La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2007